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vendita on line prodotti agricoli e-commerce 
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Salve, a tutto il forum.
Vi scrivo in quanto sarei interessato alla vendita on line di prodotti agricoli.
Sono a conoscenza che bisogna avere una partita iva e dichiarando fino a 7000 euro non si hanno imposte da pagare.
La mia domanda è potrebbe qualcuno indirizzarmi sulla normativa vigente per quanto concerne la vendita di prodotti agricoli on line venduti dallo stesso produttore? Io vorrei vendere prodotti che produco (olio e mandorle) ma il terreno è dei miei genitori, in tal caso potrei vendere i prodotti acquistandoli da altri produttori? in tal caso qual'è la normativa di riferimento?
grazie a tutti.


21/09/2015, 17:12
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Se vendi prodotti di altri è un'attività commerciale, non agricola.

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21/09/2015, 20:45
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Grazie per la risposta. Quindi per usufruire di agevolazione (esempio partita iva fino a 7.000 euro non pagando tasse) devo avere un fondo di mia proprietà e vendere i prodotti dello stesso? Inoltre, volevo chiedervi ma colui che ha un fondo e produce dei prodotti per poi venderli aprendosi la P. IVA deve essere coltivatore diretto? Nel senso che può rimanere solo produttore e vendere prodotti senza avere posizione INPS? Ho letto pareri discordanti per quanto riguarda i coltivatori diretti cè anche qui nel forum chi afferma che essi non pagano contributi, cè invece chi afferma che si pagano i contributi. Potete farmi chiarezza? Grazie


22/09/2015, 8:54
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Hai posto tantissime domande e diverse tra loro.
Per vendere come agricoltore devi produrre tu (salvo parte scambio con altri agricoltori). L'esenzione riguarda l'IVA.
Puoi essere sia coltivatore diretto che IAP. I contributi (INPS e assicurativi) li devi pagare.

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22/09/2015, 14:05
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Ma il classico contadino che produce e vende (in questo caso tramite internet) e ha anche una partita iva fino a 7.000 euro, deve pagarsi i contributi e quindi essere iscritto a ente previdenziale? Scusa la mia ignoranza.


22/09/2015, 18:32
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Qualche prima informazione:

Vendita diretta prodotti agricoli: cos’è e chi può avviarla
A differenza di quanto accade nella commercializzazione di prodotti alimentari al dettaglio, la vendita diretta di prodotti agricoli da parte dell’azienda produttrice non richiede licenze particolari.
Gli unici obblighi cui un’azienda agricola deve necessariamente sottostare, qualora decida di avviare un’attività di vendita diretta, riguardano infatti l’adeguamento e il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
La vendita diretta dei prodotti rientra quindi fra le normali attività delle imprese agricole e può essere svolta da imprenditori iscritti nel registro delle imprese, che esercitino la propria attività individualmente o in forma associata (cooperative, srl, enti, ecc).
Al contrario, invece, non possono svolgere attività di vendita diretta tutti coloro che abbiano riportato condanne riguardanti igiene, sanità e frode degli alimenti. Naturalmente l’assenza di tali reati va certificata al momento dell’avvio dell’attività. La vendita diretta, inoltre, non esclude prodotti di terzi, purché non superino il 49% del totale venduto.
La possibilità di commercializzare anche prodotti non propri rappresenta un ottimo rimedio alla necessità di dover compensare eventuali carenze dovute alla stagionalità della propria produzione.
Esistono infine quattro tipologie di vendita diretta dei prodotti agricoli:
-all’interno dell’azienda o su aree private
-in aree aperte al pubblico
-nei Mercati Contadini
-in forma itinerante o tramite commercio elettronico

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22/09/2015, 19:26
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Vendita diretta prodotti agricoli: alcune disposizioni fiscali (Prima parte)
Anche la vendita diretta di prodotti, così come le altre attività agricole, consente di beneficiare delle agevolazioni fiscali in merito a determinazione del reddito imponibile d’azienda, regime IVA applicato, aliquote IRES e IRAP.
In questo caso, infatti, i ricavi che derivano dall’attività di vendita diretta, rientrando nel più generale esercizio dell’attività agricola, sono considerati parte del reddito agrario e godono degli stessi benefici.
Non trattandosi quindi di redditi aggiuntivi, l’impresa non è sottoposta ad ulteriori tasse. È tuttavia fondamentale che la vendita sia effettuata dall’azienda produttrice e non affidata a società terze, come cooperative agricole ecc.

Riguardo all’IVA applicata, invece, è possibile usufruire di tre regimi:
-regime speciale
-regime in esonero
-regime ordinario

Nel primo caso i soggetti interessati sono imprenditori agricoli che eseguono vendita diretta di prodotti acquistati da terzi, aziende che esercitano in forma individuale o associata, organismi di intervento in agricoltura, cooperative di produttori agricoli e loro consorzi che effettuano cessione di beni prodotti prevalentemente dai soci.
Fonte Coldiretti.it

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22/09/2015, 19:28
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Vendita diretta prodotti agricoli: alcune disposizioni fiscali (Seconda parte)
Il regime IVA in esonero si applica a tutte quelle aziende agricole il cui volume d’affari non superi i 7.000 euro annui. I prodotti in causa saranno gli stessi cui si fa riferimento anche per il regime speciale. In questo caso non c’è alcun versamento d’imposta e l’imprenditore, nell’esercizio della vendita diretta, non è tenuto ad emettere fattura né scontrino fiscale. Le aziende agricole sottoposte al regime in esonero sono inoltre esentate dal pagamento dell’IRAP. L’imposta in questione è infatti applicata esclusivamente ai soggetti rientranti nel regime IVA ordinario e speciale.
In entrambi i casi la base imponibile IRAP va calcolata al netto di:

- costi relativi al personale assunto con contratto di formazione lavoro
- costi relativi agli apprendisti e ai disabili
- contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro
- acquisti inerenti l’attività agricola, sottoposti ad IVA

Non sono invece deducibili:

- costi relativi al personale
- costi per prestazione di collaborazione coordinata e continuativa
- utili spettanti agli associati in partecipazione
- perdite sui crediti
- compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente
- compensi per prestazioni di lavoro saltuario
- quota riferibile agli interessi passivi del canone relativo a contratti di locazione finanziaria

Le società di capitali e quelle di persone diverse dalle società semplici seguono invece le regole previste per tutte le imprese commerciali.
Fonte Coldiretti.it

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22/09/2015, 19:30
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