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Finanziamenti in agricoltura, come avviare un'attività agricola...
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vendita diretta prodotti agricoli

15/07/2015, 20:20

Salve!! sto coltivando un terreno che mi è stato concesso sostanzialmente tramite un accordo verbale. Mi chiedevo se posso vendere sul medesimo terreno i prodotti che coltivo. Se si quali sono i riferimenti normativi a riguardo? quali adempimenti burocratici dovrei eventualmente compiere?? Come dovrei qualificarmi: coltivatore diretto, imprenditore agricolo??

Re: vendita diretta prodotti agricoli

15/07/2015, 23:30

Se vuoi vendere devi regolarizzarti. Ma ne vale la pena?

Re: vendita diretta prodotti agricoli

15/07/2015, 23:33

Ma fino ad un volume d'affari di 7000 € all'anno è tutto esente!

Re: vendita diretta prodotti agricoli

16/07/2015, 9:39

Ma dei avere la partita IVA.

Re: vendita diretta prodotti agricoli

16/07/2015, 17:41

quindi io dovrei qualificarmi come imprenditore agricolo???

Re: vendita diretta prodotti agricoli

16/07/2015, 17:44

Marco ha scritto:Ma dei avere la partita IVA.


da che leggi è disciplinato?

Re: vendita diretta prodotti agricoli

17/07/2015, 12:49

Dai un'occhiata al D. Lgs. 228/2001 art. 4. Naturalmente bisogna rispettare anche le norme igienico sanitarie. Il fatto di vendere direttamente al dettaglio i propri prodotti (o in prevalenza) non significa che uno debba essere per forza CD o IAP.

Saluti

Re: vendita diretta prodotti agricoli

19/07/2015, 14:47

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228
"Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"

Art. 4.
Esercizio dell'attivita' di vendita

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita'.

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e' soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e puo' essere effettuata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalita' del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e delle modalita' con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico.

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di societa' di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella societa', condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998.

8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le societa', si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.

Re: vendita diretta prodotti agricoli

20/07/2015, 12:59

ciao ragazzi mi inserisco nell'argomento chiedendo se è possibile vendere non sul proprio terreno ma ad esempio al mercato comunale o addirittura in strada come ambulante senza la partita iva.
Chiedo questo perchè vorrei attingere ai fondi del nuovo psr e non posso avviare l'azienda prima di aver fatto la domanda per il primo insediamento e visto che i tempi sono bibblici vorrei iniziare a vendere qualcosa.
grazie saluti

Re: vendita diretta prodotti agricoli

21/07/2015, 6:14

Per vendere bisogna avere la partita Iva.
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