per quanto riguarda la vendita sottocosto non ho gli articoli sottomano, ma ho la certezza che NON si possa vendere sottocosto. Questo perche' la vendita sottocosto potrebbe essere un buon metodo per pagare tangenti legali, oppure per usura etc.. In pratica pero' la norma in cui le tasse le paghi sul valore catastale credo sia sopratutto stata fatta perche' altrimenti tutti dichiaravano un pagamento inferiore al reale per pagare meno tasse ed il resto in nero. Per esempio in qualsiasi azienda quando regali del prodotto sei tenuto a fare fattura ,stornare l'incasso e pagare l'iva. Lo stato se ne frega se tu regali, ma l'iva la vuole. Tra l'altro non so se avete sentito la nuova norma per cui si e' responsabili anche degli eventuali mancati versamenti IVA delle controparti.
Legge 44/2012 articolo 2 comma 5bis: in caso di appalto il committente è responsabile in solido per gli appaltatori anche per l'IVA
cioe' per esempio se tu dai da abbattere degli alberi o fai costruire un muretto e paghi il lavoro piu la regolare iva e loro a loro volta non la versano lo stato viene a chiederla a te.
Blade quel 18% di tassazione è stato fatto apposta per scoraggiare l'acquisto da parte di chi agricoltore non è ed acquista terreno agricolo per altri scopi; non a caso, per i CD e per gli IAP, la tassazione sull'acquisto terreni è molto più favorevole, ed in certi casi addirittura nulla. Comunque controlla l'avviso che ti è stato inviato: è considerato nullo se non sono state osservate le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis del DPR 131/86:
comma 2. L'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta deve contenere l'indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti in esso descritti, degli elementi di cui all'articolo 51 in base ai quali è stato determinato, l'indicazione delle aliquote applicate e del calcolo della maggiore imposta, nonché`dell'imposta dovuta in caso di presentazione del ricorso.
comma 2-bis. La motivazione dell'atto deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se non sono osservate le disposizioni di cui al presente comma.