La costituzione società semplice agricola, non prevede forme particolari e grandi sforzi in termini di adempimenti burocratici, infatti, è sufficiente un contratto con il quale costituire la società e conferire denaro o beni mobili e immobili in proprietà o meno, crediti e opere lavorative.
Inoltre, non è necessaria alcuna qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, IAP, tra i soci ma è un requisito fondamentale per fruire delle agevolazioni fiscali. Avere tra i soci di una società semplice agricola, uno IAP è importantissimo in quanto con tale figura, è possibile acquistare terreni agricoli con agevolazioni fiscali riguardanti l’imposte di registro e l’imposta ipotecaria.
L’iter di costituzione società semplice agricola, parte con l’atto costitutivo che deve essere redatto da un notaio solo quando si conferiscono beni mobili oppure altri diritti reali immobiliari. Il contratto o atto costituivo deve contenere la determinazione dell’attività che i soci intendono svolgere in collettività, i conferimenti, i poteri degli amministratori, le modalità in cui vengono distribuiti gli utili e le eventuali perdite, a tal proposito ricordiamo che la responsabilità dei soci nella società semplice agricola è al 100%, ossia, ogni socio è responsabile con il proprio patrimonio personale in caso di insolvenza e debiti contratti dalla società. Inoltre, tale contratto sociale agricolo, può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci.
Per cui, la costituzione di una società semplice agricola prevede una Società semplice costituita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, Società semplice costituita con scrittura privata non autenticata o Società semplice costituita verbalmente.
A prescindere dalla forma in cui viene costituita la società semplice, questa deve essere obbligatoriamente iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, nella relativa sezione speciale delle imprese agricole in forma di società semplice.
La domanda di iscrizione al Registro delle imprese società semplice agricola, prevede la compilazione del modello domanda con il modulo S1 e il pagamento per via telematica dei diritti di segreteria pari a 18,00 euro e l’imposta di bollo.
Per le pratiche presentate al registro imprese con modalità telematica ed utilizzo della firma digitale occorre pagare l’imposta di bollo, in modo virtuale, pari a 59,00 Euro per le società di persone, nel quale importo è compreso il bollo per la domanda e la documentazione allegata. Sono invece, esenti dall’imposta di bollo le società Cooperative sociali, in quanto se iscritte come Onlus all’Albo Nazionale delle società Cooperative nella sezione a mutualità prevalente, hanno diritto a tale esenzione.
Per maggiori informazioni su come si avvia un'impresa di agricoltura biologica, le ggi il nostro articolo di approfondimento: aprire azienda agricola biologica 2016.
Altre informazioni:
http://www.guidafisco.it/societa-semplice-agricola-970" target="_blank