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Finanziamenti in agricoltura, come avviare un'attività agricola...
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requisiti per inizio attività di vendita diretta

25/01/2010, 19:25

ciao a tutti, vi chiedo una gentilezza, premetto che abito nel mugello (barberino di mugello) in provincia di firenze,vorrei sapere se qualcuno mi può indicare che requisiti minimi ci sono per avviare un attività di coltivatore diretto (superficie di terreno di proprietà o in affitto, superificie coltivata ec...) con vendita di ortaggi e carne suina.
ringraziando

saluti a tutti

Re: requisiti per inizio attività di vendita diretta

28/01/2010, 18:20

grazie mille per le numerose ed esaustive risposte....

Re: requisiti per inizio attività di vendita diretta

28/01/2010, 18:32

ciao!
mi spiace tu non abbia ancora avuto risposta ma sono sicuro che se cerchi bene tra le discussioni già avviate, troverai molte risposte alle tue domande. Poi la domanda era molto generica....magari facci avere qualche indicazione in più...Parli di allevamento di maiali, già li allevi o partiresti proprio da zero? Hai già della terra per coltivare?
Per essere coltivatore diretto i requisiti non sono molti....bisogna avere una attività e quindi della terra, secondo parametri e tabelle che qualsiasi associazione di coltivatori ti può indicare. Facci sapere. ciao!

Re: requisiti per inizio attività di vendita diretta

28/01/2010, 19:06

si io già li allevo per uso privato e un pò di terra la ho, volevo iniziare a vendere un pò di carne di maiale e salumi, qualche ortaggio, frutta, e qualche derivato tipo marmellate, pomarola ecc... sempre in una misura molto piccola, tanto per iniziare, poi, col tempo, se tutto va bene ampliare il tutto
comunque ho già fissato con coldiretti un appuntamento in cui mi informeranno nel dettaglio

grazie per l'interessamento!!

Re: requisiti per inizio attività di vendita diretta

28/01/2010, 19:27

E’ considerato coltivatore diretto chi si dedica manualmente e abitualmente alla coltivazione dei terreni e all'allevamento del bestiame, purché la forza lavoro dell'agricoltore e dei membri del suo nucleo familiare che collaborano con lui nell'esercizio dell'attività non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità dell'azienda agricola (legge 590/1965). Il coltivatore diretto è dunque qualcosa di diverso rispetto all’imprenditore agricolo professionale. Normalmente chi è coltivatore diretto ha anche tutti i requisiti per essere considerato imprenditore agricolo professionale, ma ciò non avviene necessariamente, perché i requisiti richiesti dalla legge per queste due figure professionali operano su piani differenti.

Fino a ieri il coltivatore diretto era un soggetto privilegiato nell’ambito del mondo agricolo, sotto tutti i profili. Era infatti l’unico destinatario delle più importanti agevolazioni fiscali concesse per l’acquisto dei terreni agricoli, prima tra tutti la p.p.c., che gli consentiva di pagare solo l’1% del prezzo, contro l’11% degli imprenditori agricoli e il 18% di tutti gli altri soggetti. Inoltre era l’unico soggetto avente diritto alla prelazione sull’acquisto dei terreni agricoli da lui condotti in affitto, oppure confinanti con quelli di sua proprietà. Oggi, in seguito alla riforma, l’unico di questi privilegi rimasto di sua esclusiva è il diritto di prelazione, che come vedremo non è stato concesso agli imprenditori agricoli professionali, ed è stato esteso alle società agricole di persone solo quando almeno la metà dei soci è coltivatore diretto, a sottolineare la permanenza del legame tradizionale con questa figura. Le agevolazioni per l’acquisto dei terreni agricoli sono state invece estese anche agli imprenditori agricoli professionali, comprese le società agricole di ogni tipo.

Non dobbiamo pensare, però, che la riforma si sia dimenticata dei coltivatori diretti. Oltre a conservare tutti i benefici che già avevano, potranno partecipare a società agricole e anche godere della nuova agevolazione che prevede addirittura l'esenzione da qualsiasi imposta sull’acquisto di terreni per chi costituisce un compendio unico e si impegna a coltivarlo o condurlo per almeno dieci anni dal trasferimento.

A norma dell'art. 2135 C.C., le attività agricole sono così definite: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

La persona fisica che esercita attività agricola deve iscriversi nella sezione speciale del Registro delle imprese, specificando nella domanda d'iscrizione se trattasi di:

coltivatore diretto, qualora l'imprenditore operi in prevalenza con il lavoro proprio e dei familiari (si ricorda che l'art. 2083 C.C. ricomprende di diritto tra i piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo);
imprenditore agricolo, qualora l'imprenditore non rientri nella definizione sopra riportata.
Anche in questo caso, l'indicazione apposta in sede di presentazione della domanda d'iscrizione rappresenta un'autodichiarazione del soggetto richiedente, che non è soggetta ad alcun controllo sostanziale da parte dell'Ufficio.

I COLTIVATORI DIRETTI Sono proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, pastori, assegnatari, e appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che direttamente ed abitualmente si dedicano a:

coltivazione dei fondi

allevamento e governo del bestiame

svolgimento delle attività connesse

L'impresa coltivatrice diretta è a conduzione familiare;

Il coltivatore diretto è un piccolo imprenditore;

La legge ha istituito l'obbligo della assicurazione dal 1/1/1957 (art.2 L.1047/57)

Requisiti Oggettivi

Fabbisogno di lavoro dell'azienda agricola non inferiore a 104 giornate annue

Capacità lavorativa del nucleo familiare CD non inferiore ad un terzo del fabbisogno di lavoro occorrente all'azienda

REQUISITI SOGGETTIVI

Attività svolta in forma abituale:

esclusiva

prevalente per maggior impegno di lavoro e maggior reddito

Rapporto di parentela o affinità entro il IV° grado

(artt. 2 e 3 L.9 del 09/01/63)

Obblighi - (art.14 L.233/90)

Il termine previsto per la presentazione della dichiarazione aziendale è di 90 giorni dalla dati d'inizio dell'attività o dell'intervenuta variazione.

La dichiarazione aziendale deve essere presentata o spedita alla sede INPS della zona in cui sono ubicati i fondi condotti o la parte prevalente degli stessi.
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