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Imu fabbricato strumentale 
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Iscritto il: 15/11/2012, 22:41
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Buongiorno, vorrei avere un chiarimento: sui fabbricati strumentali alla attività agricola, c2 ec7 con annotazione di ruralità, in comproprietà, ovvero diviso in tre quote uguali tra
genitore e due figli, l'agevolazione imu spetta solo alla quota del titolare della p.iva agricola o a tutte le quote per la totalità della proprietà del fabbricato strumentale?
Grazie


13/01/2023, 16:48
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silva74sr ha scritto:
Buongiorno, vorrei avere un chiarimento: sui fabbricati strumentali alla attività agricola, c2 ec7 con annotazione di ruralità, in comproprietà, ovvero diviso in tre quote uguali tra
genitore e due figli, l'agevolazione imu spetta solo alla quota del titolare della p.iva agricola o a tutte le quote per la totalità della proprietà del fabbricato strumentale?
Grazie


I fabbricati rurali strumentali, esentati dall’IMU a decorrere dall’anno 2014 e nuovamente soggetti all’imposta a decorrere dall’anno 2020, sono assoggettati all’aliquota di base pari allo 0,1%; tale aliquota può essere diminuita sino all’azzeramento ma non aumentata. Non possono pertanto trovare applicazione né aliquote più elevate eventualmente deliberate dai Comuni, né ipotesi di esenzione non contemplate dalla legge: l’ente locale, infatti, può legittimamente avvalersi della facoltà di azzeramento dell’aliquota, ma non può intervenire in materia di individuazione e definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi. Lo ha ricordato il Dipartimento delle Finanze del MEF nei rilievi sull’IMU pubblicati a luglio 2021.

Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

qualora uno solo dei comproprietari abbia la qualifica di coltivatore diretto o di IAP, la finzione giuridica si applica solo nei suoi confronti.

_________________
L'esperienza è il tipo di insegnante più difficile. Prima ti fa l'esame, poi ti spiega la lezione. (O. Wilde)


14/02/2023, 12:11
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