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IAP e società 
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Iscritto il: 06/08/2011, 12:24
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cari colleghi, premetto che sono iap
in futuro, dovrei costituire una società agricola (probabile s.s.) per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, con altri 2 soci non agricoltori.
Mi chiedevo, basta la mia qualifica di iap per apportare anche alla società la medesima qualifica?

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Chi ca 'l travàja al mangia la pòja,chi ca 'l travàja nén al màngia 'l fén
non esistono obiettivi troppo grandi, esistono solo ambizioni troppo piccole...


12/02/2012, 13:59
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si


17/02/2012, 1:12
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cnh ha scritto:
.......... per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, .............

se fai solo trasformazione e commercializzazione non ti puoi definire una società agricola.
quindi la risposta è no.
se la società svolge attività agricola e la trasformazione è connessa all'attività agricola, ossia trasforma prevalentemente quello che produce, la società può acquisire la qualifica altrimenti no.
una società per definirsi agricola deve svolgere "esclusivamente" le attività previste dall'art. 2135 del Codice civile.

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Av Salùt !!!!


22/02/2012, 12:15
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altrimenti la barilla sarebbe iap.. ma a volte è meglio precisarlo...
bravo azzecca!


23/02/2012, 15:34
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se poi vogliamo essere più precisi possiamo dire che la produzione di farina da grano coltivato in azienda è attività connessa.
la produzione di pasta derivata dalla farina prodotta in azienda non è attività connessa.
:) :)

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Av Salùt !!!!


01/03/2012, 11:39
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Però girando in internet ho trovato questo.
http://www.agricoltura24.com/cassazione-l-attivita-connessa-estesa-a-chi-non-fa-attivita-agricola/p_1526.html

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16/03/2012, 14:01
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se si legge attentamente il commento del buon Tosoni, si può apprezzare la mancata condivisione delle conclusioni a cui è giunta la cassazione.
inoltre, leggendo la sentenza, ho potuto verificare che il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, basato su cinque motivazioni, ha toppato su 4 ritenute inamissibili (che non vuol dire che avessero torto ma che le motivazioni edotte non possono essere oggetto di valutazione da parte della Corte) ed una la Corte ha risposto in una maniera che mi lascia alquanto allibito.
l'Agenzia chiede alla corte se l'art. 2135 del c.c. non preveda, fra l'altro, una connessione soggettiva per poter verificarsi una connessione fra le attività.
la risposta della Corte è: "....si rileva che la normativa non prevede espressamente l'indispensabile connessione in senso oggettivo ed in senso soggettivo".
l'art. 2135 comma 3 del c.c. cita:
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge
quando io leggo "...esercitate dal medesimo imprenditore agricolo.." ritenere che non vi sia un legame soggettivo, è un insulto alla lingua italiana.
detto ciò veniamo al diritto societario
nella sentenza in esame si tratta di tre agricoltori che coltivano il fondo e raccolgono il frutto del loro lavoro.
questo frutto viene venduto ad una società che li "manipola, conserva, trasforma, commercializza e li valorizza" come indicato dal codice civile.
questa società ha come soci i tre agricoltori.
a parte che il codice civile vieta alle società semplici di fare attività commerciale, non è possibile affermare che il legame della società (e quindi dei tre soci) con i tre imprenditori agricoli possa essere fatto risalire alla ipotesi di ...medesimo imprenditore agricolo, sono ben 4 figure giuridiche diverse.
inoltre gli estensori della sentenza affermano che gli agricoltori "conferiscono" alla società i loro prodotti.
Ma il conferimento si fa alle cooperative; alle società si vende.
il conferimento alle società da parte dei soci riguarda i beni e capitali che divengono nella disponibilità della società stessa, la materia prima non viene conferita, viene venduta.
detto cio, mi scuso per le lungaggini e spero di essere stato chiaro

p.s. nel commento di un'altra sentenza su una rivista specializzata dove "i giudici con l'ermellino" avevano preso un'altra piccola cantonata, il commento finale è stato: .....trovare un nesso logico è una fatica improba per qualsiasi intelletto - ...ed io mi associo nel commentare questa sentenza.

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Av Salùt !!!!


03/05/2012, 16:59
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