Candy ha scritto:Grazie per la risposta.
In questo caso il contratto, essendo
particellare, ha durata di sei anni.
Ovviamente è previsto un canone, come ho precisato. La mia domanda era relativa alla possibilità o meno di inserire nel contratto, oltre al piccolo canone, la corresponsione di una parte del raccolto.
A quanto mi è stato assicurato, non solo è possibile, ma è pratica comune. Cosa che da ignorante in materia, appunto, ignoravo
L'affitto particellare ha durata di 6 anni solo quando il fondo ricade nelle zone ricomprese in territori montani, come individuati dalla L. 1102/1971. Diversamente, la durata minima è di 15 anni, salvo deroga ex art. 45 L. 203/1982.
Quanto al canone sotto forma di prodotti agricoli, le ricordo che la ripartizione dei prodotti ricondurrebbe alla mezzadria/colonia che sono vietate per legge.
Per la cronaca, la L. 814/1973 come modificata dalla L. 203/1982 prevede espressamente che il canone di affitto dei fondi rustici sia determinato e corrisposto in danaro.
Ove il canone venga indicato con riferimento a prodotti del fondo non si avrà ripartizione dei beni stessi in natura ma corresponsione del canone in danaro sulla base dei corrispondenti prezzi dei beni desunti dai mercuriali.
E' verosimile che lei abbia posto all'Organizzazione di categoria la domanda in forma non corretta ovvero che non abbia compreso appieno la risposta.