Cartoleo ha scritto:
Buonasera, so che recentemente sono cambiate normative per contratti affitto terreni agricoli. Alla luce di ciò vorrei chiedere quanto segue: vorrei dare un pezzetto (1000 mq) di terreno agricolo ad un mio amico ormai in pensione e/o a suo figlio ed entrambi non sono imprenditori agricoli. Vorrei un modo che possa loro consentire una prelazione, sia nei confronti dei confinanti che di altri, in caso decidessero di acquistarlo in futuro. Quale sarebbe il modo giusto? Comodato d'uso gratuito può andar comunque bene o bisogna fare altro tipo di contratto? Deve essere per forza registrato o può essere semplice scrittura privata visto che non vi è corrispettivo oltre a tener pulito il terreno? Attendo consigli. Grazie a tutti.
Salve Cartoleo, il diritto di prelazione spetta anzitutto al coltivatore diretto (o società agricola in cui almeno la metà dei soci è coltivatore diretto) che conduce in affitto, da almeno due anni, il terreno offerto in vendita.
Se il terreno non è affittato a un coltivatore diretto (o società agricola), hanno invece il diritto di prelazione i coltivatori diretti (o società agricole in cui almeno la metà dei soci è coltivatore diretto) proprietari di terreni confinanti.
In entrambi i casi non hanno diritto alla prelazione gli imprenditori agricoli professionali.
Il diritto di prelazione è espressamente escluso dalla legge quando il terreno si trova in zona edificabile anche se in base a un piano regolatore adottato ma non ancora definitivamente approvato.
Il diritto di prelazione è escluso anche quando il terreno agricolo è oggetto di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento ed espropriazione per pubblica utilità, oltre che, naturalmente, in caso di donazione.
Il contratto d’affitto può essere scritto o verbale ed in ambedue le fattispecie deve essere registrato.
Il comodato d’uso gratuito può essere scritto o verbale ed in questo secondo caso è esentato dall’obbligo della registrazione dall’Agenzia delle Entrate.
L’imposta di registro, da pagare ogni anno:
- in caso di affitto è lo 0,50% dell’importo di affitto annuo e non inferiore al minimo di € 67,00;
- in caso di comodato è € 200,00.