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coltivatore diretto o iap 
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Iscritto il: 13/09/2012, 10:14
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Località: traversetolo (pr)
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la domanda potrebbe essere fuori luogo ma vista la difficoltà a reperire riferimenti normativi aggiornati, mi appello a questo bel forum:
ho chiesto informazioni ad una associazione (1 delle 3) e mi dicono che mi conviene iscrivermi come coltivatore diretto,
un altra che la figura del coltivatore diretto non esiste più ma che c'è lo IAP ... e va bene..
ma la cosa che mi sfugge è fiscalmente, nella gestione economica, quindi chiedo a voi, qual'è la differenza?
grazie


08/04/2015, 17:55
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Iscritto il: 04/06/2013, 23:02
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Località: Collazzone (PG)
Formazione: Agrotecnico
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il coltivatore diretto deve, con il proprio nucleo familiare, coprire almeno un terzo del monte ore necessarie alla conduzione dell'azienda. Lo IAP invece no, anche se lui deve percepire almeno il 50% dei propri introiti annui dalle attività agricole (il 25% se in zone svantaggiato). Poi per il resto mi pare siano la stessa cosa.


08/04/2015, 20:24
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Iscritto il: 13/09/2012, 10:14
Messaggi: 15
Località: traversetolo (pr)
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grazie, quindi fiscalmente, di base, per entrambe ci sarà:
- inps di circa 3000€/anno
- iscrizione ad una della associazioni circa 300€/anno
- più assicurazione
in sostanza si parla di una cifra di 4.000€ per i primi anni di gestione.

ok mi è più chiaro


09/04/2015, 15:27
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Iscritto il: 07/02/2015, 15:41
Messaggi: 10
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se non superi i 7000 euro di reddito hai il regime di esonero :)


15/04/2015, 1:14
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Iscritto il: 15/04/2015, 19:05
Messaggi: 2
Località: Busto Arsizio (VA)
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Salve a tutti.
Mi chiamo Andrea Farioli e sono un aspirante Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).
Riporto di seguito entrambe le classificazioni direttamente dal sito dell'INPS, per cominciare a stabilire bene le due figure professionali:

Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)

DEFINIZIONE

Con l’emanazione della legge 233/90, la tutela previdenziale è stata estesa anche agli imprenditori agricoli che, per le notevoli estensioni dei terreni posseduti e per il fabbisogno di giornate lavorative, non possono essere inquadrati come Coltivatori diretti.
Pertanto,a decorrere dal 01/07/1990, è stata riconosciuta la figura dell’ IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE - (IATP), inquadrando il soggetto che si dedica con professionalità all’organizzazione, programmazione e coordinamento dei fattori produttivi.L'art.13 della L.233/90, nel definirne la figura, già prevista dall'art.12 dalla L.153/75, prevede il requisito soggettivo consistente nella destinazione all'attività agricola di non meno di due terzi del proprio tempo con un ricavo dalla medesima di una percentuale non inferiore al 75% del proprio reddito globale da lavoro (il 50% per i territori montani e le zone agricole svantaggiate).
Su tale figura è poi intervenuto il D.lgs 99/2004 che ha modificato la precedente istituendo la nuova qualifica di IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE - (IAP) estendendone l'applicabilità anche ai soci di società agricole. Pertanto, viene considerato IAP colui che,in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi all'attività agricola di impresa direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all’art. 17 del reg. CE n.1257/99)
Per reddito viene preso a base quello dichiarato ai fini fiscali (UNICO/ 730) escludendo dal computo del reddito di lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per cariche pubbliche.
Il D.lgs 101/2005 ha disposto,inoltre, che le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in Società agricole, sono equiparati a redditi derivanti da attività agricola.(Circ.48/2006)

ISCRIZIONE

ACCERTAMENTO REQUISITI (Circolare 85 del 24/05/2004)

Fino alla data del 22 aprile 2004 l’accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo era di competenza dell'Inps.
Dal 06 maggio 2004 (D.Lgs 99/2004) tale accertamento e riconoscimento viene demandato alle Regioni.
L’Inps ha comunque la facoltà di acquisire tutte le altre informazioni necessarie all’inquadramento aziendale ai fini dell’imposizione contributiva.
Dal 30 giugno 2005 (D.lgs 101/2005 è possibile effettuare l'iscrizione con riserva, allegando alla documentazione certificazione comprovante la presentazione della domanda alla Regione, purché il richiedente entro 24 mesi (o diverso tempo stabilito dalle singole Regioni) dimostri di possedere i requisiti previsti.
In mancanza di tale adempimento l'Inps procederà' alla cancellazione, dalla data di iscrizione, con conseguente perdita dei benefici eventualmente goduti.

N.B.: L’imprenditore agricolo professionale non è assicurato ai fini INAIL in quanto non partecipa direttamente alla coltivazione o allevamento aziendale.

ATTRIBUZIONE QUALIFICA ALLE SOCIETÀ

Per favorire lo sviluppo societario in agricoltura, il Dlgs 99/2004, ha previsto il riconoscimento dello STATUS di IAP anche alle società, superando la precedente normativa che limitava la qualifica solo alla persone fisiche. Oltre ai requisiti già menzionati, affinché anche la società acquisisca la qualifica di IAP sono previsti i seguenti requisiti soggettivi che sono:
SOCIETA’DI PERSONA – Almeno un socio deve possedere la qualifica di IAP
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA- la qualifica si riferisce ai soci accomandatari.
SOCIETA’ COOPERATIVE – Oltre alle cooperative di produzione rientrano anche quelle di conduzione, qualora almeno 1/5 dei soci abbia la qualifica di IAP
SOCIETA’DI CAPITALE - La qualifica deve essere posseduta da almeno un amministratore.
ATTRIBUZIONE QUALIFICA AI SOCI (D.Lgs. n.101/2005-Circ. 48/2006)
Nel caso delle società di persona e cooperative, comprese quelle di lavoro, l'attività svolta dai soci, in presenza dei requisiti di legge, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di Imprenditori agricoli professionali.
SOCIETA' DI PERSONA E COOPERATIVE- La qualifica può essere acquisita, oltre che in relazione ad attività imprenditoriale individuale, anche in relazione ad attività svolta in qualità di socio purché sussistano i requisiti .Nelle Cooperative avviene il riconoscimento anche per i soci lavoratori purché, all'atto dell'adesione, il socio stabilisca il tipo di rapporto lavorativo da cui derivera' l'inquadramento.(lav. Sub./ Aut./ Collab.coord.)
SOCIETA' DI CAPITALE - La qualifica viene acquisita dagli amministratori, che non devono essere più iscritti nella gestione separata.



Coltivatori Diretti (CD)

DEFINIZIONE

Sono piccoli imprenditori che si dedicano direttamente ed abitualmente alla manuale coltivazione dei fondi , in qualità di proprietari, affittuari, usufruttuari, enfiteuti. e/o all'allevamento e attività connesse (artt. 1 e 2 L. 1047/57 , come integrati e modificati dalla L 9/63).
In questo ambito , l'obbligatorietà delle assicurazioni sociali,è nata con la legge 1047/57 successivamente modificata dalla legge 233/90.
Requisiti per ottenere l'iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria da parte del coltivatore diretto e degli appartenenti al suo nucleo familiare (parenti e affini fino al 4° grado) si possono suddividere in oggettivi e soggettivi.

ISCRIZIONE

I REQUISITI OGGETTIVI:
il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue ( art. 3L. 9/63) il nucleo coltivatore diretto deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda ( art. 2 L. 9/63)

N.B.:
Qualora il coltivatore diretto sia proprietario di un fondo che necessita di meno 104 giornate di lavoro annue, e' escluso dalla qualifica e dal regime previdenziale di Coltivatore Diretto, ma se effettua nel corso dell'anno meno di 51 giornate come Operaio a Tempo Determinato ( detto anche giornaliero di campagna o bracciante agricolo) può integrare la contribuzione da lavoro dipendente con versamenti volontari.

I REQUISITI SOGGETTIVI:
l'attività deve essere svolta con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt.1 e 2 L. 1047/57). Ai sensi dell' art. 2 della L. 9/63, il requisito della abitualità si ritiene sussistere quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per attività prevalente quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito.( circ. SCAU n.21 del 18/3/93 ; Circ n. 111 del 23/5/98 punto 5 ; Msg. n. 33537 del 21/9/98; Msg. 26076 del 2/4/99; Msg. n. 26 del 6/11/00

SOGGETTI MINORI

In precedenza nell’ambito del lavoro autonomo l’iscrizione nella gestione, in particolare nella categoria dei coloni e mezzadri, poteva decorrere dal compimento del 12° anno di età ( D.L. 212/46).
Successivamente la materia è stata modificata dalla Legge n. 977/67 sulla tutela del lavoro minorile che considera tale il soggetto "che non ha compiuto il 15° anno di età e che è ancora vincolato all’obbligo scolastico con riferimento al ciclo d’istruzione della scuola media ( L. 1859 del 31/12/62) Circ. n.112 del 24/06/03

ESERCIZIO CONTEMPORANEO DI ATTIVITÀ DIVERSE

Anche in questo settore , se il soggetto esercita contemporaneamente più attività, è necessario determinare quale sia l'attività prevalentemente esercitata in riferimento al tempo e reddito ricavato.
Va valutato, inoltre, la compatibilità di una doppia contribuzione in relazione al tipo di attività svolta ed alla vesta in cui l'attività stessa viene esercitata. (Circ. n.177 del 11//11/2003)


Detto così sembra semplice, ma per avere un quadro più completo bisogna interrogare anche i relativi riferimenti normativi.


15/04/2015, 19:34
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