la normativa dispone che siano considerati coltivatori diretti i proprietari e affittuari che si dedicano abitualmente e direttamente alla manuale coltivazione del fondo o all’allevamento del bestiame.
In particolare, la legge 9 gennaio 1963 n.9, per il riconoscimento della qualifica di coltivatore diretto richiede la sussistenza di specifici requisiti oggettivi e soggettivi:
Requisiti oggettivi:
a)il fabbisogno lavorativo del fondo non deve essere inferiore alle 104 giornate annue;
b) l’effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non deve essere inferiore ad 1/3 di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l’allevamento del bestiame.
Es. posto che il fabbisogno lavorativo di un fondo sia esattamente di 104 giornate, su tale fondo è sufficiente che il nucleo copra 34,6 giornate di lavoro annuo perché il requisito sia rispettato.
Requisiti soggettivi:
le attività agricole devono essere esercitate direttamente con carattere di manualità;
i soggetti interessati devono dedicarsi in modo esclusivo o almeno prevalente alle attività agricole.
Per attività prevalente deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto per il maggior periodo di tempo nell’anno e che costituisca per esso la maggior fonte di reddito.
http://www.coldiretti.it/organismi/Verd ... iretto.htm
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