Attività venatoria praticata in un'azienda agricola
22/09/2011, 13:08
salve possiedo una società agricola e vorrei praticare come attività agricola connessa ,tutto l'anno, la caccia agli animali allevati dalla stessa società. Dalle ricerche da me fatte sia la legge 157/92 che alcune sentenze della C.C. e del Consiglio di Stato lo pemetterebbero , ma non so come incominciare senza rischiare qualche denuncia o altro.
Re: Attività venatoria praticata in un'azienda agricola
23/09/2011, 13:26
Possiedo circa 300 ha .ma io non voglio fare un'azienda faunistico o agro-venatoria,perchè entrambe sono soggette alla legge 157.Io voglio fare un'attività agricola TOTALMENTE svincolata dal mondo venatorio.Se voi leggete attentamente la legge 157 o le altre normative regionali TUTTE fanno riferimento alla fauna "selvatica",quindi se io pratico la caccia su fauna esclusivamente d'allevamento dovrei poterlo fare come meglio credo,senza dover sottostare alla legge 157 ,in questo senso ci sono varie sentenze di Cassazione e del Consiglio di Stato.Il mio timore è che qualche "tutore della legge" non conoscendo a fondo la legge, mi possa denunciare ,per cui quello che stò cercando di capire è se e a chi debba fare una comunicazione d'inizio attività per essere perfettamente tranquillo.Se ho ragione io e quindi si può cacciare la fauna allevata tutto l'anno , immaginate quali enormi possibilità si aprono per il mondo agricolo.
Re: Attività venatoria praticata in un'azienda agricola
23/09/2011, 14:42
non so niente di leggi ma su 300 ettari immagino ci sia una bella popolazione indigena o di passaggio e mi pare difficile regolamentare i cacciatori e indirizzarli agli animali solamente allevati...che fai gli mmetti un riconoscimento?
Re: Attività venatoria praticata in un'azienda agricola
24/09/2011, 17:38
1) è una zona a scarsa presenza di fauna selvatica 2) Ho recintato tutto il terreno circa 15 Km con paletti di ferro,rete paramassi ed un altro metro di rete normale per la pastorizia,proprio per evitare la fuoriuscita o l'ingresso incontrollato,a perimetrare ho fatto anche una stradella in terra battuta,cosi controllo la rete 3) i riproduttori li tengo in gabbia, e rilascio solo esemplari sterilizzati e opportunamenti marchiati ,clips bottone etc,come previsto dalla legge . Come vedi studiando l'argomento da molto tempo ho previsto quasi tutto,mi manca solo capire cosa succede se lo faccio ed incappo in qualche ignorante che mi denuncia.
Re: Attività venatoria praticata in un'azienda agricola
26/09/2011, 0:45
bel quesito il tuo.. secondo me quello che sbagli è il contrapporre "selvatica" ad "allevata". la fauna selvatica è da intendere come "fauna appartenente a specie selvatiche". La quaglia, che sia allevata o libera, è "fauna selvatica" ossia appartenente a specie selvatiche, quindi rientra nei dettami della 157. In contrapposizione, io non potrei liberare le vacche da portare al macello e sparargli come con la caccia grossa, perchè in quel caso devo rispettare le normative sugli animali negli allevamenti. quindi specie selvatica libera o allevata, specie non selvatica allevata, niente caccia grossa! ciao
Re: Attività venatoria praticata in un'azienda agricola
26/09/2011, 12:46
X Saulo,) riguardo alla tua prima osservazione vedi quanto segue 1 ) Tar della Puglia, Sezione seconda, sentenza n. 834 del 6 marzo 2008 "Gli animali di allevamento restano di proprietà privata anche dopo la liberazione" 2 ) Cassazione Penale n18893 del 13-5-2011 “In materia di tutela della fauna, per esemplari di specie selvatica ci si intende riferire ad esemplari di origine selvatica, mentre laddove si tratti di animali di prima generazione nati in cattività questi non possono più essere definiti di provenienza selvatica (Cass. Sez. 4^ 26.9.1997 n. 3062, Pagliai; Cass. Sez. 3^ 8.5.1997 n. 8877, Muz). Fattispecie in tema di detenzione di esemplari di prima generazione nati in cattività (avvoltoi capo vaccai), la norma contemplata nell'art. 30 lett. b) della L. 157/92 non può trovare applicazione, dovendosi escludere che i suddetti volatili rientrino nella fauna selvatica 3 ) (C.G.C.E., 8 febbraio 1996, in causa 149/94 L’oggetto sostanziale della tutela giuridica, in particolare di quella penale, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è la fauna selvatica. Il concetto di fauna selvatica è riferito dalla legge n. 157 alle specie, intese come categorie generali di mammiferi nazionale . Riguardo alla tua seconda osservazione 1 ) REGOLAMENTO (CE) N. 1099/2009 ed altri art .3. Il presente regolamento non si applica: a) qualora gli animali siano abbattuti iii) durante eventi culturali o sportivi; definizioni h) «eventi culturali o sportivi»: eventi essenzialmente e principalmente correlati ad antiche tradizioni culturali o ad attività sportive, comprendenti corse o competizioni di altro genere dai quali non risulti produzione di carne o di altri prodotti di origine animale o risulti una produzione marginale in rapporto all’evento in sé, non economicamente significativa; Visto che mi sembri una persona competente se mi dai un indirizzo ti mando un file con tutte le sentenze e le leggi ,così vediamo insieme cosa ne viene fuori.