robertostar
Iscritto il: 17/06/2008, 19:01 Messaggi: 7
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Riporto di seguito la normativa che ho trovato riguardante quella che potrebbe essere la mia situazione: ----------------------------------------------------------------
Art. 37, commi da 15 a 17. Regime della franchigia ai fini IVA
A decorrere dall’anno 2007, è introdotto, con l’aggiunta di un apposito art. 32 bis al Dpr n. 633/72, un nuovo regime per i contribuenti IVA, che consiste nell’esclusione dal campo di applicazione dell’imposta dei contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro. I destinatari sono detti contribuenti minimi in qualità di persone fisiche esercenti attività commerciali, agricole e professionali che non effettuano esportazioni e che realizzano un volume d’affari non superiore al predetto limite di 7.000 euro. Nonostante, il richiamo anche alle attività agricole, il regime non trova applicazione per gli imprenditori agricoli persone fisiche che si avvalgono del regime speciale IVA ai sensi dell’art. 34, del Dpr n. 633/72. Ed infatti, la norma esclude dalla disciplina della franchigia i soggetti che operano mediante regimi speciali di determinazione dell’imposta, compreso, appunto, i produttori agricoli. Viceversa, il nuovo regime tornerà applicabile ai produttori agricoli che esercitino l’opzione, ai sensi del suddetto art. 34, comma 11, per il regime ordinario IVA.
Nel caso di svolgimento di più attività, al fine della determinazione del limite dei 7000 euro, va fatto riferimento al volume d’affari complessivo delle attività esercitate, con la conseguenza del concorso anche di quelle che autonomamente sarebbero escluse in quanto disciplinate dai predetti regimi speciali. Es: nell’ipotesi di esercizio di attività agricole ex art. 34 e di agriturismo, al fine della determinazione del limite vanno sommati i volumi di affari di entrambe le attività. Se il limite non viene superato, rientrerà nel regime della franchigia l’attività agrituristica, fermo restando l’esclusione per quella agricola.
Il regime della franchigia costituisce il regime naturale per i contribuenti che non superano il limite previsto di 7000 euro di volume di affari. E’ stabilita comunque la facoltà dell’applicazione dell’imposta nei modi ordinari, con validità triennale per il primo periodo e con rinnovo tacito per ogni anno successivo. L’opzione va comunicata con la dichiarazione annuale Iva (quadro VO) da presentare per l’anno in cui è stata operata la scelta, che si desume dal comportamento concludente del contribuente.
Il regime cessa di avere efficacia a decorrere dall’anno successivo a quello in cui si è superato il limite dei 7000 euro ovvero si sono verificate cessioni alle esportazioni. Altra ipotesi di cessazione è quella del superamento per oltre il 50% del limite stesso con decorrenza dal medesimo anno solare in cui è superato.
Esonero dagli adempimenti
Il nuovo regime della franchigia prevede l’esonero dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e dagli altri obblighi previsti dal Dpr n. 633/72 quali: la emissione delle fatture, la registrazione delle fatture emesse, dei corrispettivi, degli acquisti, la presentazione della dichiarazione e comunicazione annuale, la compilazione e l’invio dei clienti e fornitori e la tenuta e conservazione dei registri. Pertanto, rimangono da osservare alcuni adempimenti quali l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e bollette doganali, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi, l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, l’obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e l’obbligo di versamento della relativa imposta (acquisti intracomunitari), entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Inoltre, non può essere esercitato, ovviamente, il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti pur rimanendo l’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Tuttavia, la ricevuta o lo scontrino emessi non devono recare l’addebito dell’imposta.
L’applicazione del regime della franchigia comporta la rettifica dell’iva sugli acquisti già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario ai sensi dell’art. 19 bis 2 del Dpr. n.633/72.
Al fine di rendere meno oneroso il versamento dell’eventuale imposta dovuta in base alla rettifica, ne è disposto il versamento in tre rate annuali, da corrispondere entro il termine di versamento del saldo dell’Iva, a decorrere dall’anno in cui è avvenuta la modifica del regime. In sede di prima applicazione la prima rata è anticipata al 27 dicembre 2006, mentre la seconda e la terza, rispettivamente, entro il 16 marzo 2008 e il 16 marzo 2009. Chi applica il nuovo regime dal 1 gennaio 2007 deve evidenziare le rettifiche nella dichiarazione annuale 2007.
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