L'art. 17 della legge n. 203 del 1982 prevede che all'affittuario che ha eseguito miglioramenti fondiari spetti un'indennità corrispondente al "migliorato" (incremento di valore conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti da lui effettuati, riferito al momento della cessazione del rapporto). Se mi scrivi (
info@graria.org) ti mando lo svolgimento (domani però, ora ho compiti da correggere).
Ciao,
Marco
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