Salve a tutti, mi chiamo Marco e sono nuovo del forum, quindi colgo l'occasione per salutarvi e per porre a chi volesse rispondermi un quesito ! La Corte Costituzionale, con la sentenza n.181/2011, ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme che legano l'indennità di esproprio di aree NON edificabili al VAM. Vorrei sapere se questo parametro coserva la sua validità in altri contesti (es. nelle determinazione delle indennità relative alle servitù).
Mi pare venga usato per determinare l'indennità spettante all'affittuario e l'aggiuntiva al proprietario coltivatore in caso di esproprio di aree agricole. Perché si usava in caso di servitù?
Innanzitutto grazie per aver risposto velocemente !
Praticamente, nel testo che ho a disposizione (Amicabile- Corso di estimo rurale), nel caso di servitù di elettrodotto coattivo fa la distinzione fra : - valore attribuito in "prima istanza" alla porzione di terreno interessata da servitu' (penso faccia riferimento all'ammontare dell'indennità provvisoria), determinato appunto facendo ricorso al VAM -valore attribuito alla porzione di terreno interessata da servitu' "in caso di stima giudiziaria", corrispondente, in questo caso, al valore effettivo dell'area.
Mi è parso di capire che l'imposizione di una servitù di elettrodotto, può assumere i connotati di una vera e propria espropriazione per causa di pubblica utilità. Per questo, allacciandomi al messaggio precedente, mi chiedevo, nel caso delle servitu', se non fosse incostituzionale che l'indennità proposta nel caso di accettazione bonaria, venga calcolata sulla base del VAM, dato che nel caso delle espropriazioni per causa di pubblica utilità tale peocedura non è più ammessa.
So che la cosa è un pò ingarbugliata.....ma non vorrei portarmi questo dubbio all'esame di stato !