Ciao a tutti, vorrei avere qualche chiarimento su alcuni punti riguardanti le direttive sulla legislazione del benessere dei suinetti. Mi sto facendo una cultura proprio in questi giorni e chi, meglio di voi, può darmi delle dritte su come funziona la realtà?
Ho letto che: "Nessun lattonzolo deve essere staccato dalla scrofa prima che abbia raggiunto un'età di 28 giorni, a meno che la permanenza presso la madre influenzi negativamente il benessere o la salute del lattonzolo o di quest'ultima. Lo svezzamento a 21 giorni è possibile in caso di allevamento in impianti specializzati (con un sistema di pulizia e di disinfezione tra gli impianti). I lattonzoli non svezzati devono poter essere allattati senza difficoltà."
Io so che in natura una scrofa può continuare ad allattare fino a quattro mesi, ma negli allevamenti intensivi, al giorno d'oggi, si usa spesso svezzare a tre settimane?
Altra domanda: nell'Art. 3. del DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 534. Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, danno le superfici minime da rendere disponibili per gli animali e dicono :"3. La costruzione o la sistemazione degli impianti in cui sono utilizzati
attacchi per le scrofe e le scrofette è vietata a decorrere dal 10 gennaio 1996" poi scrivono:
"4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle aziende con
meno di sei suini o cinque scrofe con i loro lattonzoli." Questo vorrebbe dire che un'allevatore, volendo, potrebbe tenere pochi animali, legati e in spazi ristretti, tutelato da questi articoli?Vi è mai capitato di trovare situazioni del genere?