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Regole per vendita uova

08/04/2018, 1:44

Salve

qual è il numero massimo di galline che si possono detenere per poter vendere le uova direttamente al consumatore finale/esercizi locali che vendono al consumatore finale per poter rientrare nei campi di esclusione del Reg. 852/2004 CE?

Qual è il numero massimo di uova/anno o galline che si possono vendere/detenere per potersi permettere di non fare scontrini fiscali pagando la normale quota di imprenditore agricolo (registrazione di azienda agricola)?

Re: Regole per vendita uova

08/04/2018, 21:57

Ti rispondo in pvt

Re: Regole per vendita uova

09/04/2018, 12:03

FrancescoLi ha scritto:Ti rispondo in pvt

Ciao, potrei gentilmente avere anch'io questa informazione?
grazie mille!

Re: Regole per vendita uova

09/04/2018, 12:18

Ma, anche restando al di sotto delle 50 galline, siamo obbligati lo stesso a fare fattura fiscale/scontrino o no?

Re: Regole per vendita uova

09/04/2018, 12:35

Interessa anche a me

Re: Regole per vendita uova

09/04/2018, 13:08

interessa anche a me

Re: Regole per vendita uova

09/04/2018, 20:07

Ho mandato il link in pvt ad ogni uno di voi!!!!!!!

Re: Regole per vendita uova

09/04/2018, 22:19

Ma allora ricevuta/scontrino sì o no?

Re: Regole per vendita uova

10/04/2018, 8:57

Nel dettaglio, il piccolo imprenditore agricolo non professionale che rientra nel regime di esonero IVA:

– non deve liquidare l’imposta né procedere al versamento;

– non deve tenere nessun tipo di contabilità;

– non deve presentare la dichiarazione Iva annuale.

Gli obblighi da cui gli imprenditori agricoli non professionali vengono esonerati, in parte vengono trasferiti sui cessionari e committenti, i quali, quando acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio dell’impresa, devono emettere autofattura, in luogo del cedente esonerato, indicandovi la relativa imposta determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione.
L’agricoltore cedente (colui che vende le uova) ha l’obbligo di conservare l’autofattura emessa dal committente (colui che le acquista) e ha il beneficio di “trattenere” l’iva indicata nell’autofattura essendo esonerato dall’obbligo di versamento.
Il cessionario (o committente) provvederà a registrare la fattura emessa per conto dell’imprenditore agricolo, separatamente nel registro degli acquisti.

Re: Regole per vendita uova

10/04/2018, 9:11

Grazie!
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