Non so dirti con precisione se puoi svolgere attività agricola come collaboratore anche se non essendo sposato , ma dichiarando lo stato di convivenza con la tua ragazza ,io sapevo che la convivenza era paragonata all'unione con matrimonio
1)Considerando una spesa per l'acquisto delle materie prime molto bassa 2)Considerando che il fatturato non supera i 5000 euro (o 7000 o quello che sono) 3)Vendendo all'ingrosso, quindi ai negozianti
E' possibile emettere una ricevuta fiscale senza avere partita iva? Nome, Cognome e codice fiscale.
1)nessuna dichiarazione di inizio attività, nessuna iscrizione ai fini pensionistici come IAP o CD 2)niente IVA da versare né tasse da pagare né dichiarazioni reddituali di alcun tipo (se non si hanno altri redditi)
In pratica l'orto è familiare, gli eventuali profitti sono marginali e servono per coprire le spese. Del resto un po' mi vergogno a passare l'estate a regalare melanzane e peperoni ad amici e parenti. Realtà vera, nuda e cruda.
Il piccolo bracciante agricolo che non supera i 7000 euro di fatturato annuo non ha nessun obbligo contabile ed il reddito percepito è tassato secondo le rendite agrarie e aliquote previste dalla legge. Non versa iva. Ha solo l'obbligo di numerare tutte le autofatture che gli vengono rilasciate a lui dagli acquirenti (commercianti al dettaglio o all'ingrosso), fatture che vengono compilate inserendo il solo codice fiscale. Le autofatture vengono emesse scorporando dal prezzo pattuito l'iva e cioè: se gli vendi un kg di pomodoro a due euro, il commerciante redige autofattura per due euro compresa iva. Il piccolo bracciante agricolo incassa due euro senza versare iva. Il piccolo bracciante non emette scontrino per le vendite dirette che si possono svolgere anche fuori sede per strada. E' chiaro che non può scaricare alcuna spesa.
Ecco un intervento più esaustivo del mio che è molto sgangherato.
Piccolo Imprenditore Agricolo e regime di esenzione IVA
Sottotitolo Dichiarazione dei redditi e UNICO 2010
Domanda
La mia domanda riguarda il caso di una persona in pensione che ha partita Iva come piccolo imprenditore agricolo. Avendo un fatturato inferiore ai 7000 euro, rientra nel regime naturale che lo esonera da dichiarazione Iva. Come vanno trattati i costi legati all'attività agricola, è possibile portarli in deduzione dall'unico 2010? Va compilato il quadro RG ma non il quadro IVA?
Risposta
I piccoli produttori agricoli, cioè coloro che nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 7.000 e costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli (compresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR n. 633 del 26 ottobre 1972), rientrano automaticamente nel regime di “esonero IVA”. Sono esonerati dai seguenti adempimenti: → emissione delle fatture di vendita → registrazione delle fatture e tenuta della contabilità → presentazione della dichiarazione annuale IVA (ed Irap).
Gli acquirenti di beni presso agricoltori esonerati, se titolari di Partita IVA, devono emettere autofattura. L'IVA è applicata nella misura corrispondente alle percentuali di compensazione, mentre in caso di operazioni diverse si applica l'IVA con l'aliquota ordinaria del bene. Ad esempio, per la cessione di polli si applica l'IVA con l'aliquota al 7,5%, per cereali e ortaggi al 4%, un'attrezzatura al 20%. Copia dell'autofattura deve essere rilasciata all'agricoltore cedente.
Pertanto, gli unici adempimenti consistono nella numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle copie delle autofatture e non deve essere versato all'Erario alcun importo a titolo di IVA per la vendita dei propri prodotti agricoli. Nel caso di vendita diretta a privati non vi è l'obbligo di emettere né lo scontrino né la ricevuta fiscale. Inoltre l'agricoltore in regime di esonero non è tenuto all'iscrizione al Registro delle Imprese tenuto a cura delle Camere di Commercio (art. 2 della Legge n. 77 del 25/3/1997).
Il regime di esonero cessa: • a partire dall'anno successivo a quello di superamento del limite di 7.000 euro; • nello stesso anno qualora venga superato il limite di 1/3 per le operazioni diverse dalla cessione di prodotti compresi nella tabella A parte I.
Per quanto riguarda l'Irpef, l'impresa individuale agricola, a prescindere dal regime IVA applicato, è tassata sulla base della rendita catastale dei terreni condotti. Sono fiscalmente irrilevanti tutti i costi sostenuti ed i ricavi realizzati; nella dichiarazione dei redditi non va compilato il quadro RG, destinato alle imprese commerciali, bensì il quadro RA dei terreni. L'Irpef si calcola sul reddito agrario dei terreni, a prescindere quindi dall'utile o dalla perdita effettivamente conseguiti.
Questa particolare forma di tassazione è riservata alle imprese agricole individuali o in forma di società semplice e qualora siano rispettati i limiti di cui all'art. 32 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917; in base a detto articolo le attività considerate agricole - e quindi tassate in base al reddito agrario catastale - sono, oltre alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura, l'allevamento di animali con mangimi potenzialmente ottenibili per almeno un quarto dal terreno e la produzione di vegetali con l'utilizzo di strutture fisse o mobili (serre) qualora la superficie adibita alla produzione non ecceda il doppio di quella del terreno su cui insiste.
Nel caso in cui l'agricoltore in regime di esonero desiderasse recuperare l'IVA spesa sugli acquisti dovrebbe rinunciare a detto regime e contestualmente optare per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari (regime normale, cioè IVA dovuta all'Erario o a credito del contribuente è data dalla differenza tra IVA sulle vendite e IVA sugli acquisti). Naturalmente questo comporterebbe anche l'obbligo di osservare tutti gli adempimenti relativi all'emissione di fatture, tenuta della contabilità e presentazione della dichiarazione IVA.
Autore Barbara Segato - Terra e Vita
Data 28/09/2010
Tag attivita agricole, contributi, normativa Spero di avere fatto cosa utile. Ciao