eugenio
Sez. Orticoltura
Iscritto il: 09/08/2008, 9:24 Messaggi: 10200
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Pomodorino del piennolo Area di produzione - comprende l'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Napoli: Boscoreale, Boscotrecase, Cercola, Ercolano, Massa Di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, Portici, Sant'Anastasia, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, e la parte del territorio del comune di Nola delimitata perimetralmente: dalla strada provinciale Piazzola di Nola - Rione Trieste (per il tratto che va sotto il nome di "Costantinopoli"), dal "Lagno Rosario", dal limite del comune di Ottaviano e dal limite del comune di Somma Vesuviana. Descrizione del prodotto - ecotipi di pomodorini della specie Lycopersicon esculentum Mill. riconducibili alle seguenti denominazioni popolari: "Fiaschella", "Lampadina", "Patanara", "Principe Borghese" e "Re Umberto" tradizionalmente coltivati sulle pendici del Vesuvio, aventi i seguenti caratteri distintivi: pianta ad accrescimento indeterminato; frutto di forma ovale o leggermente pruniforme con apice appuntito e frequente costolatura della parte peduncolare; buccia spessa, è escluso l'impiego di ibridi. I frutti ammessi a tutela devono avere le seguenti caratteristiche: a) allo stato fresco, entro quattro giorni dalla raccolta: pezzatura: non superiore a 25 g; parametri di forma: rapporto fra i diametri maggiore e minore compreso fra 1,2 e 1,3; colore esterno (a maturazione) vermiglio; colore della polpa rosso; consistenza elevata; sapore vivace, intenso e dolce-acidulo; residuo ottico (r.o.) min 6,5° Brix; tenace attaccatura al peduncolo; b) allo stato conservato al piennolo: colore esterno rosso scuro; colore della polpa rosso; consistenza buona; sapore vivace ed intenso; turgore ridotto a fine conservazione. Metodo di produzione - le condizioni ed i sistemi di coltivazione, conservazione e trasformazione dei pomodori devono essere quelli della zona, e comunque atti a conferire al prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche qualitative previste dal disciplinare. Non è ammessa la coltivazione in ambiente protetto (serre o tunnel) o fuori suolo. Per quanto riguarda gli impianti produttivi e la tecnica colturale da adottare, devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: materiale di propagazione: devono essere utilizzate piantine autoprodotte o piantine sane e certificate ai sensi della normativa fitosanitaria vigente, provenienti da vivai iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori regionale; impianto: va eseguito tra il 15 marzo e il 15 maggio con messa a dimora di piantine radicate in semenzai allestiti sul suolo oppure in contenitori alveolati; sistemi e distanze di piantagione: i sesti d'impianto devono essere compresi fra 15 e 30 cm sulla fila e fra 80 e 120 cm fra le file. Le piantine vanno trapiantate in file parallele fra loro in modo che le distanze sulla fila fra le piante e fra le file siano regolari. La densità d'impianto non deve essere superiore a 45.000 piante per ettaro; è consentita la coltura in consociazione, in questo caso le prescrizioni di densità devono applicarsi alle porzioni di suolo effettivamente investite a pomodoro; forma di allevamento: va coltivato esclusivamente in pieno campo; le piante, allevate in verticale, con sviluppo in altezza fino a cm 80, sono sostenute con legature di fili tesi fra paletti di sostegno o da cannucce infisse al suolo, in gruppi di tre, a mo' di capannina. In questa maniera le bacche non toccano il suolo ed i frutti, ricevendo i raggi del sole in maniera uniforme, acquistano la colorazione rosso ardente che li contraddistingue; la concimazione è eseguita con fertilizzanti organici, che si prestano particolarmente ad ammendare ed integrare le dotazioni dei suoli lavici, poco humificati; è consentito anche il ricorso a concimi minerali; irrigazione: sono ammessi solo i metodi di irrigazione localizzata o di microdistribuzione dell'acqua ed è vietata l'irrigazione a pioggia con grandi volumi e l'irrigazione a scorrimento, ciò allo scopo di salvaguardare le condizioni pedoclimatiche. Infatti la coltivazione su suolo asciutto e lavico, caratterizzato da elevate escursioni termiche fra giorno e notte, favorisce la lunga e naturale conservazione, conferendo maggiore consistenza alla buccia ed elevata sapidità alle bacche; difesa antiparassitaria: è consentita nel rispetto della normativa vigente; è vietata la distribuzione in campo di prodotti ormonali e disseccanti che interferiscono con il naturale ciclo della pianta; la raccolta dei pomodorini deve essere effettuata a mano, nel periodo compreso tra il 20 giugno ed il 31 agosto; la produzione unitaria massima è fissata in 16 tonnellate, rapportata ad ettaro di coltura specializzata; le bacche raccolte devono essere sane e indenni da attacchi parassitari tali da pregiudicarne la buona conservazione; il prodotto può essere venduto: fresco, allo stato di bacche o di grappoli posti alla rinfusa in idonei contenitori; conservato, allo stato di bacche o di grappoli posti alla rinfusa in idonei contenitori, o in piennoli. Per quanto riguarda la conservazione dei pomodorini "al piennolo" devono essere rispettate le seguenti prescrizioni: i grappoli o "schiocche", una volta raccolti, vengono sistemati su un filo di fibra vegetale, legato a cerchio, così da comporre un unico grande grappolo, o "piennolo", del peso, a termine conservazione, compreso fra kg 1 e 5. I piennoli, così ottenuti, vanno tenuti sospesi da terra mediante ganci o su idonei supporti, in luogo asciutto e ventilato; durante le fasi di conservazione, sia per il prodotto al piennolo che per quello in imballaggi, non deve essere effettuato alcun trattamento chimico. Possono essere usati unicamente sistemi fisici per la miglior protezione del prodotto e che non siano in grado di alterarne le caratteristiche, quali: retine contro gli insetti ed apparecchi ad ultrasuoni; la conservabilità dei piennoli non ha una durata definita ed è ancorata al permanere delle buone caratteristiche di aspetto ed organolettiche del prodotto.
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