Bruciare sterpaglie e ramaglie, cosa dice la legge?
06/03/2015, 12:53
La copiosa nevicata dello scorso mese mi ha rotto un sacco di rami e soprattutto canne di bambù e canne comuni rottesi sotto il peso della neve. Ho pulito e tenuto le più belle ma rametti, foglie e quelle irrecuperabili fanno un bel mucchio diciamo sui 2-3 metri cubi. Pensavo quando si seccavano di bruciarle ma stando a sentire in giro si sente tutto ed il contrario di tutto da che non c'è problema al verbale che non basta la casa per pagarlo all' elicottero che ti piomba addosso come al peggiore dei pericolosi criminali. Voi che sarete sicuramente informati come funziona di preciso?
Tengo a precisare che non lo farei in una stagione da incendi, non mi assenterei, avrei il tubo dell' acqua a portata di mano e che finito il falò bagnerei minuziosamente il tutto.
Re: Bruciare sterpaglie e ramaglie, cosa dice la legge?
06/03/2015, 12:55
comune che vai regolamento che trovi. dovresti leggere il regolamento del comune dove si trova il cumulo da bruciare o chiedere lumi direttamente al comune.
Re: Bruciare sterpaglie e ramaglie, cosa dice la legge?
06/03/2015, 13:16
Ciao, ho avuto il tuo stesso problema e l'ho risolto telefonando alla Forestale e ai Vigili del Fuoco.... loro ti sanno dire il periodo in cui puoi bruciare, le distanze che ci vogliono dal bosco e dall'abitato e le misure di sicurezza da impiegare (ossia bruciare in un giorno senza vento, dalle ore ... alle ore..., con acqua vicino ecc.)... addirittura mi hanno consigliato di avvertirli in modo da non intervenire in caso di segnalazione di fumo.. Ho fatto così e mi sono trovata benissimo
Re: Bruciare sterpaglie e ramaglie, cosa dice la legge?
06/03/2015, 15:08
bisogna segnalare,perche' se capita un elicottero di controllo ti scattano una foto oppure ti inviano i carabinieri direttamente al tuo domicilio perche' commetti reato,quindi avvisa.
Re: Bruciare sterpaglie e ramaglie, cosa dice la legge?
08/03/2015, 18:08
Io ho letto poco fa questo articolo, se a qualcuno interessa si può approfondire. Con la sentenza n. 16 depositata il 26 febbraio 2015,la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge della Regione Marche 18 marzo 2014, n. 3 e dell’art. 2 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 marzo 2014, n. 5 promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Anche a seguito di tale interpretazione adottata dal Corpo forestale dello Stato, diversi legislatori regionali sono intervenuti sulla questione, con discipline di tenore diverso, ma tutte dirette a chiarire, sulla scorta di quanto già affermato dalla Corte di cassazione, che l’abbruciamento dei residui vegetali, ove rispetti determinate condizioni, rientra nella normale pratica agricola ed è perciò attività sottratta alla disciplina dei rifiuti e alle relative sanzioni. saluit angaro.