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Ancora misteri sui prodotti fitosanitari 
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Iscritto il: 21/10/2008, 7:38
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Salve a tutti! Scusate se parlo ancora di fitofarmaci....ma mi sto rendendo conto che la normativa in materia sta diventando esageratamente severa, a tal punto che fa perdere anche il buonsenso; mi spiego: vi ricorderete che recentemente avevamo affrontato il problema delle colture registrate per un determinato prodotto; il colmo è che non solo sono registrate le colture, ma lo sono anche le malattie...! Cioè, se ho ben capito, quando leggo ad esempio...alternariosi del pomodoro 15g.....ticchiolatura della patata 15g, ecc. ecc. vorrebbe dire che se il mio pomodoro (quindi non un'altra specie non registrata) ha un'altra malattia fungina non lo potrei usare....ecco io mi chiedo: ma chi è in grado di fare una diagnosi fitopatologica precisa, se non i laureati in scienze agrarie? Ma il legislatore crede davvero che un semplice contadino nel proprio orto (mi sto riferendo a prodotti non per il commercio, ma per uso personale) sappia diagnosticare queste affezioni? Non è più realistico dire che "si dà una ramata o una zolfata a tutto l'orto contro tutti i mali"? (tra l'altro appunto la legge sembra non tenere conto dell'uso preventivo dei farmaci, che quindi non può essere mirato per una precisa affezione). Ho fatto questo lungo discorso (e spero che mi scuserete..) per chiedervi la ragione di questo provvedimento (usare i farmaci solo su precisa indicazione fitopatologica), perchè uno legge, legge, ma poi le norme non vengono spiegate nel loro significato, in modo che uno si crea un sacco di dubbi su che cosa gli può capitare trasgredendo una certa regola...
concludo ribadendo che la normativa è diventata troppo restrittiva, direi quasi ossessiva, creando un alone di "fobia" dei fitofarmaci che in parte è ingiustificato e contribuisce a rendere insicuri i lavoratori del settore; qui la prudenza è troppa e altrove è troppo poca...per comprare un fungicida quasi serve il permesso del Pretore, mentre in farmacia ti danno sostanze altrettanto pericolose senza ricetta.....non è vero? :? :? :? :?


15/01/2009, 14:40
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Sez. Orticoltura
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Nuove norme UE per pesticidi più sostenibili

Con lo scopo di migliorare la tutela della salute e dell'ambiente, il Parlamento Europeo ha adottato due testi legislativi sull’autorizzazione e la vendita dei pesticidi nonché sul loro uso sostenibile e la promozione della difesa integrata. Ampliando la possibilità di scelta negli Stati membri, sono però bandite alcune sostanze altamente tossiche ed è vietato l'uso di pesticidi nei giardini pubblici e nei parchi gioco. Sono poi fissate severe condizioni per l'irrorazione aerea e la tutela delle acque.

Uso sostenibile dei pesticidi
Approvando con 624 voti favorevoli, 13 contrari e 10 astensioni il maxi-emendamento di compromesso negoziato col Consiglio dalla relatrice Christa KLASS (PPE/DE, DE), il Parlamento ha adottato una direttiva che istituisce un quadro per realizzare un uso sostenibile dei pesticidi riducendone i rischi e gli impatti sulla salute umana e sull’ambiente e promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi, quali le alternative non chimiche ai pesticidi. Il provvedimento dovrà essere applicato due anni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE (inizio 2011).

La direttiva chiede agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per incentivare una difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, privilegiando ogniqualvolta possibile i metodi non chimici, affinché gli utilizzatori professionali di pesticidi adottino le pratiche o i prodotti che presentano il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra tutti quelli disponibili per lo stesso scopo. E' anche precisato che la difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi include sia la difesa integrata sia l'agricoltura biologica. Un allegato inoltre, illustra nel dettaglio come dovrebbero essere perseguite o favorite la prevenzione e/o la soppressione di organismi nocivi: rotazione colturale, utilizzo di tecniche colturali (quali la falsa semina), l'utilizzo di "cultivar" resistenti/tolleranti e di sementi e materiale di moltiplicazione standard/certificati, l'utilizzo di pratiche equilibrate di fertilizzazione, calcitazione e di irrigazione/drenaggio e la protezione e accrescimento di popolazioni di importanti organismi utili.

Entro cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva, gli Stati membri dovranno adottare piani d’azione nazionali per definire i propri obiettivi quantitativi, le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente e per incoraggiare lo sviluppo e l'introduzione della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi «al fine di ridurre la dipendenza dall'utilizzo di pesticidi». Tali obiettivi possono riguardare diversi settori, ad esempio la protezione dei lavoratori, la tutela dell'ambiente, i residui, l'uso di tecniche specifiche o l'impiego in colture specifiche. E' poi precisato che nelle fasi di redazione e di revisione dei rispettivi piani d'azione nazionali, gli Stati membri dovranno tenere conto dell'impatto sanitario, sociale, economico e ambientale delle misure previste, delle specifiche condizioni a livello nazionale, regionale e locale, nonché dei gruppi di diretti interessati.

La direttiva impone poi agli Stati membri di assicurare che l'uso di pesticidi sia ridotto al minimo o vietato in aree specifiche, quali parchi, giardini pubblici, campi sportivi e aree ricreative, cortili delle scuole e parchi gioco nonché in prossimità di aree in cui sono ubicate strutture sanitarie o le aree protette. Dovranno inoltre essere adottate adeguate misure di gestione del rischio, prendendo in considerazione, in primo luogo, l'uso di prodotti fitosanitari a basso rischio, nonché misure di controllo biologico.

Gli Stati membri dovranno anche assicurare che l’irrorazione aerea sia vietata. In deroga a tale principio, tuttavia, la direttiva consente questa pratica «solo in casi speciali» e purché non vi siano alternative praticabili, i pesticidi utilizzati siano esplicitamente approvati dagli Stati membri per questo impiego a seguito di un'analisi dei rischi, l’operatore che effettua l’operazione sia in possesso del certificato di formazione e l'impresa responsabile sia certificata da un'autorità competente. Inoltre, se l'area da irrorare si trova nelle strette vicinanze di aree aperte al pubblico, nell'autorizzazione dovranno essere incluse specifiche misure di gestione dei rischi volte a garantire che non vi siano effetti nocivi sulla salute dei presenti. La zona da irrorare non dovrà comunque essere «in stretta prossimità di zone residenziali». A partire dal 2013, peraltro, «gli aeromobili sono attrezzati con accessori che rappresentano la migliore tecnologia disponibile per ridurre la dispersione dei prodotti irrorati». La direttiva prescrive inoltre che, nell'autorizzazione, le autorità competenti dovranno indicare le misure necessarie per avvertire preventivamente i residenti e le persone presenti e per tutelare l'ambiente nelle vicinanze dell'area irrorata.

La direttiva chiede poi agli Stati membri di assicurare l'adozione di misure appropriate per tutelare l'ambiente acquatico e le fonti di approvvigionamento di acqua potabile dall'impatto dei pesticidi. Tra queste, figura la creazione di "zone cuscinetto" e la riduzione, per quanto possibile, o l'eliminazione dell’applicazione dei pesticidi sulle o lungo le strade, le linee ferroviarie in prossimità di acque superficiali o sotterranee.

Gli Stati membri dovranno anche provvedere affinché tutti gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti abbiano accesso ad una formazione adeguata e certificata tramite organi designati dalle autorità competenti. Questa comprende sia la formazione di base sia quella di aggiornamento, per acquisire e aggiornare le conoscenze, secondo i casi. Le materie di formazione sono specificate in un allegato della direttiva.

I distributori dovranno garantire che i loro dipendenti siano in possesso di un certificato che attesti la formazione ricevuta, i membri del personale dovranno essere disponibili, nel momento della vendita, «per fornire informazioni adeguate ai clienti sull’uso dei pesticidi e istruzioni in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e per l'ambiente al fine di gestire i rischi relativi ai prodotti in questione». I distributori che vendono pesticidi ad utilizzatori non professionali saranno tenuti a fornire informazioni generiche sui rischi per la salute e l’ambiente connessi all’uso dei pesticidi, in particolare sui pericoli, l’esposizione, le condizioni per uno stoccaggio, una manipolazione e un’applicazione corretti e lo smaltimento sicuro.

Gli Stati membri dovranno anche adottare misure volte ad informare la popolazione e a promuovere e agevolare i programmi di informazione e di sensibilizzazione, in particolare sui rischi e i potenziali effetti acuti e cronici per la salute umana, gli organismi non bersaglio e l’ambiente che comporta il loro impiego, e sull'utilizzo di alternative non chimiche. Dovranno anche istituire sistemi per raccogliere informazioni in merito ai casi di avvelenamento acuto da pesticidi, e, ove possibile, agli sviluppi di avvelenamento cronico nei gruppi che possono essere regolarmente esposti ai pesticidi, come gli operatori del settore dei pesticidi, i lavoratori agricoli o le persone che risiedono in prossimità di aree di applicazione di pesticidi.

Autorizzazione e commercializzazione dei pesticidi
Approvando a larghissima maggioranza un maxi-emendamento di compromesso concordato col Consiglio dalla relatrice Hiltrud BREYER (Verdi/ALE, DE), il Parlamento ha adottato un testo legislativo che ha lo scopo di attualizzare una direttiva europea del 1991 relativa all’autorizzazione, all’immissione sul mercato, all’impiego e al controllo dei prodotti fitosanitari. Le procedure di autorizzazione applicate ai nuovi prodotti sono riviste al fine di rafforzare la protezione dell'ambiente e della salute umana e animale, stimolando allo stesso tempo la concorrenza tra i produttori. E' anche precisato che agli Stati membri non si impedisce di applicare il principio di precauzione quando sul piano scientifico vi siano incertezze quanto ai rischi che i prodotti fitosanitari che devono essere autorizzati nel loro territorio comportano per la salute umana e animale o l'ambiente. I pesticidi più pericolosi saranno eliminati progressivamente su un periodo di dieci anni, con talune deroghe.

Il regolamento si applica ai prodotti, nella forma in cui sono forniti all’utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti e destinati a proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, influire sui processi vitali dei vegetali, conservare i prodotti vegetali, distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati e frenare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali.

In forza al regolamento, sarà stilato un elenco positivo delle sostanze attive autorizzate a livello comunitario, sulla base dei criteri e della procedura stabiliti dal provvedimento stesso, che assegna un ruolo fondamentale all'Autorità europea per la sicurezza alimentare. Un nuovo prodotto fitosanitario, invece, potrà essere immesso sul mercato o impiegato solo se autorizzato nello Stato membro interessato in conformità alle disposizioni del regolamento e a condizione che le sostanze in esso contenuti siano state approvate. Tuttavia, a determinate condizioni, e per un periodo provvisorio non superiore a tre anni, gli Stati membri potranno autorizzare prodotti fitosanitari contenenti una sostanza attiva non ancora approvata. L’autorizzazione dovrà stabilire su quali vegetali o prodotti vegetali e aree non agricole (ad es. ferrovie, spazi pubblici, magazzini) e a quali fini può essere usato il prodotto fitosanitario e precisare i requisiti concernenti l’immissione sul mercato e l’uso del prodotto fitosanitario.

Per evitare qualsiasi duplicazione di lavoro, ridurre il carico amministrativo per l’industria e per gli Stati membri e offrire una disponibilità di prodotti fitosanitari più armonizzata, le autorizzazioni rilasciate da uno Stato membro dovranno per principio essere accettate dagli altri paesi aventi condizioni agricole, fitosanitarie e ambientali (comprese quelle climatiche) comparabili (principio del riconoscimento reciproco). L'UE è stata quindi divisa in tre zone - Nord, Centro e Sud - che presentano situazioni paragonabili: la zona Sud comprende l'Italia, la Bulgaria, la Grecia, la Spagna, la Francia, Cipro e il Portogallo, il Nord include gli Stati membri scandinavi e baltici, e il Centro comprende gli Stati membri restanti. Tuttavia, come richiesto dai deputati, gli Stati membri potranno definire condizioni d'uso supplementari o restrizioni per i pesticidi autorizzati nella propria zona e avranno anche la facoltà di non autorizzare pesticidi invocando circostanze ambientali e agricole specifiche.

La prima autorizzazione comunitaria per la maggior parte delle sostanze attive non potrà avere una durata superiore a dieci anni, ma quelle che presentano deboli rischi saranno autorizzate per quindici anni. Nei due casi, l'autorizzazione potrà essere rinnovata per quindici anni.

Talune sostanze altamente tossiche, in particolare quelle cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, non potranno essere autorizzate a meno che i loro effetti sugli esseri umani siano considerati trascurabili. Lo stesso vale per le sostanze che interferiscono sul sistema endocrino e quelle valutate come persistenti, bioaccumulanti e tossiche (PBT), nonché quelle molto persistenti e molto bioaccumulabili (mPmB). Inoltre, qualora si ritenesse che una sostanza possa avere effetti critici neurotossici o immunotossici potrebbero essere stabilite misure più rigorose. Anche le sostanze pericolose per api potranno essere vietate. Tuttavia, se una sostanza attiva è necessaria per controllare una grave emergenza fitosanitaria che non può essere contenuta con altri mezzi disponibili, tale sostanza attiva potrà essere approvata per un periodo limitato, non superiore a cinque anni, anche se non soddisfa i criteri stabiliti.

Inoltre, il regolamento prevede l'identificazione a livello comunitario di sostanze attive da considerare come "candidate alla sostituzione". Per essere considerata tale, una sostanza dovrà ad esempio suscitare preoccupazioni legate alla natura degli effetti critici (ad esempio effetti neurotossici o immunotossici sullo sviluppo) che, in combinazione con il tipo di utilizzo/esposizione, determinano situazioni d’uso che potrebbero restare preoccupanti, per esempio un rischio potenziale elevato per le acque sotterranee. Oppure se è tossica, cancerogena o interferisce col sistema endocrino. In questi casi, l'autorizzazione varrebbe per sette anni.

Nell'esaminare una domanda di autorizzazione riguardante un prodotto fitosanitario contenente una sostanza attiva approvata come candidata alla sostituzione, gli Stati membri dovranno eseguire una valutazione comparativa per esaminare la possibilità di sostituirlo con un prodotto che presenti meno rischi. In base a quest'ultima, e al verificarsi di determinate condizioni, gli Stati membri potranno non autorizzare o limitare l'uso del pesticida in questione in una data coltura. In caso contrario, tale valutazione dovrà essere ripetuta a intervalli regolari per decidere se mantenere, revocare o modificare l'autorizzazione. Una decisione in tal senso prenderebbe effetto nei tre anni successivi.

I pesticidi commercializzati in base alle regole attuali potranno continuare ad essere utilizzati fino alla scadenza della validità della loro autorizzazione corrente (10 anni). Così, una sostanza autorizzata nel 2006 potrà continuare ad essere venduta fino al 2016. A quella data, però, dovrà essere sottoposta a una nuova procedura di autorizzazione sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento in esame.

Il compromesso stabilisce che, ai fini del regolamento, la sperimentazione su animali vertebrati potrà essere realizzata «solo ove non siano disponibili altri metodi». Inoltre, gli Stati membri non dovranno accettare che, a sostegno delle domande di autorizzazione, siano avviati o ripetuti test e studi su animali vertebrati laddove avrebbero ragionevolmente potuto essere utilizzati i metodi convenzionali. Chiunque intenda eseguire test e studi su animali vertebrati dovrà quindi adottare i provvedimenti necessari per verificare che tali test e studi non siano già stati eseguiti o avviati. Mentre il richiedente potenziale e il titolare o i titolari delle autorizzazioni pertinenti dovranno fare tutto il necessario per assicurare la condivisione dei test e degli studi su animali vertebrati.

Il regolamento stabilisce anche norme in merito all'accesso del pubblico alle informazioni, all'imballaggio, etichettatura e pubblicità dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti, alle misure di controllo, alle situazioni di emergenza, al commercio parallelo dei prodotti fitosanitari.

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I


15/01/2009, 23:29
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