In questo argomento si è parlato dell'abbattimento degli ulivi, sul web ho trovato il decreto che descrive le modalità:
D.Leg. Lgt. 27 luglio 1945, n. 475.
Divieto di abbattimento di alberi di olivo.
(G.U.R.I.-30-08-1945, n. 104).
Art. 1.
È vietato l'abbattimento degli alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio, salvo quanto è previsto
nell'art. 2.Il divieto riguarda anche le piante danneggiate da operazioni belliche o in stato di deperimento per qualsiasi
causa, sempre che possano essere ricondotte a produzione con speciali operazioni colturali (1).
Art. 2.
L'abbattimento degli alberi di olivo per i quali sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente
improduttività, dovute a cause non rimovibili, e di quelli che, per eccessiva fittezza dell'impianto, rechino
danno all'oliveto, può essere autorizzato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, che provvederà
con deliberazione della Giunta camerale, a seguito di accertamento sull'esistenza delle condizioni stesse,
eseguito dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura (2).
Art. 3.
La Camera di commercio, industria ed agricoltura, su proposta dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ha
facoltà di imporre, con deliberazione della Giunta camerale ai proprietari o conduttori di fondi ove si trovino
gli alberi di olivo da abbattere, l'obbligo di impiantare, anche in altri fondi di loro proprietà o da essi condotti,
altrettanti alberi di olivo in luogo di quelli da abbattere, stabilendo le modalità ed il termine del reimpianto (3).
Art. 4.
Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione, o nel caso previsto dall'art.
3, non esegue il reimpianto con le modalità e nel termine prescritti, è punito con la sanzione amministrativa (4)
per un importo uguale al decuplo del valore delle piante abbattute, considerate però in piena produttività, da
stabilirsi dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
Art. 5.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
Regno.
Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana, entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o
da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.
(1) Così sostituito dall'articolo unico della L. 14 febbraio 1951, n. 144.
(2) Così sostituito, da ultimo, dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n.
987.
(3) Così sostituito dall'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.
(4) La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita con la sanzione amministrativa dall'articolo 32 della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
D. Leg. Lgt. 27 luglio 1945, n. 475.
Divieto di abbattimento di alberi di olivo.
Vietare di abbattare gli olivi mi sembrava una grandissima assurdità, ma rivendendo il decreto ci sono eccezioni, che a mio parere sono veramente giuste.
Come l'Art. 3 che obbliga a impiantare lo stesso numero di olivi abbattuti; si devono impiantare nuove piante? o sbaglio?
Capisco un oliveto intensivo, ma vietare di estirpare qualche olivo in mezzo ai campi coltivati a frumento o altro sarebbe stato semplicemente assurdo, considerando l'attuale situazione agricola dove vale la massima resa e minimo investimento. Immaginate di dover prendere il trattore, abbacchiatori, reti... e iniziare a girare in mezzo ai campi per raccogliere quelle poche olive che la pianta riesce a produrre nonostante le radici spezzate; oppure le tutte le manovre per raggirare una pianta durante le lavorazioni nei campi.
Si avrebbe massima spesa, campi rovinati e poco olio.
C'è qualcuno che conosce i limiti dell'Art.3