25/07/2018, 13:27
Salve a tutti, il 17 luglio è stata approvata questa normativa regionale che agevolerà l'economia per tante piccole aziende, riporto pari pari il testo. Per tanti, me compreso, è una vera manna dal cielo.
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
155 - 2018 - 26 - 506
LEGGE REGIONALE 17 LUGLIO 2018
Norme per la lavorazione, la trasformazione, il confezionamento e la vendita di prodotti agricoli
aziendali
Art. 1
Oggetto
1. La Regione, allo scopo di favorire l'attività delle piccole aziende agricole e sostenere lo
sviluppo delle aree rurali specie nelle zone interne, promuove e agevola la lavorazione, la
trasformazione ed il confezionamento in azienda di prodotti di produzione aziendale, ai sensi
dell'articolo 2135 del codice civile, destinati al consumo presso l'azienda stessa e alla sola vendita
diretta nel mercato locale.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte in osservanza della normativa in materia di igiene
e sicurezza degli alimenti e, in particolare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 178/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure
nel campo della sicurezza alimentare, del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia
d'igiene per gli alimenti di origine animale.
3. Nelle lavorazioni e trasformazioni possono essere utilizzati spezie e ingredienti minimi non
prodotti in azienda.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) vendita diretta: vendita al dettaglio, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57);
b) mercato locale: l'intero territorio della Sardegna.
Art. 3
Destinatari e inizio attività
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati a:
a) imprenditori agricoli singoli e associati di cui all'articolo 2135 del Codice civile;
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b) coltivatori diretti singoli e associati di cui all'articolo 2083 del Codice civile.
2. L'imprenditore che intende avviare le attività di cui all'articolo 1, comma 1, presenta la
notifica ai fini della registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004, presso lo Sportello unico
per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE).
Art. 4
Caratteristiche dei locali
1. I requisiti edilizi dei locali aziendali o dell'abitazione destinati alle lavorazioni,
trasformazioni e confezionamento dei prodotti agricoli, sono quelli previsti per gli edifici ad uso
residenziale del comune in cui ha sede l'impresa, tenuto conto delle particolari caratteristiche di
ruralità degli edifici.
2. I requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature sono specificati nelle
direttive di attuazione di cui all'articolo 6, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di
igiene e sicurezza degli alimenti ed in coerenza con gli obiettivi di flessibilità di cui ai regolamenti
(CE) n. 852/2004 e n. 853/2004.
3. La destinazione di un locale alle attività di cui al comma 1 non determina la necessità di un
cambiamento di destinazione d'uso dello stesso.
Art. 5
Tipologie di locali
1. Per le lavorazioni, le trasformazioni ed il confezionamento dei prodotti aziendali può essere
utilizzata la cucina di civile abitazione, purché dotata delle caratteristiche igienico-sanitarie prescritte
dalle direttive di cui all'articolo 6 e purché le lavorazioni e le trasformazioni avvengano in maniera
distinta e in tempi diversi dall'uso domestico del locale.
2. Per lo svolgimento delle diverse fasi di lavorazione dei prodotti aziendali può essere
utilizzato un locale polivalente.
3. Le attività nei locali di cui ai commi 1 e 2 sono svolte nel rispetto della normativa
comunitaria di cui all'articolo 1, comma 2, e del piano di autocontrollo.
Art. 6
Direttive di attuazione
1. La Giunta regionale, su proposta degli assessorati competenti e sentite le associazioni di
categoria del comparto dell'agricoltura e del commercio maggiormente rappresentative, entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana le direttive di attuazione in cui
definisce, in particolare:
a) l'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 1, comma 3;
b) i requisiti dei locali di cui all'articolo 4;
c) le linee guida per la redazione del piano di autocontrollo di cui all'articolo 5;
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d) i quantitativi massimi, per tipologia di prodotto, assoggettabili a lavorazioni e trasformazioni ai
sensi della presente legge.
2. Le direttive di cui al comma 1 sono soggette al previo parere della Commissione del
Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.
Art. 7
Norma finanziaria
1. L'applicazione della presente legge non determina nuovi oneri a carico del bilancio
regionale.
Art. 8
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale
della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).
26/07/2018, 8:44
Quali sono le principali novità introdotte da questa legge?
26/07/2018, 23:56
Che si può trasformare e confezionare nella cucina di una civile abitazione. Le condizioni sono che rispetti le normali condizioni igienico-sanitarie, che il prodotto non venga venduto fuori dall'isola e che il domicilio si trovi nello stesso comune dove risiede l'azienda.
Personalmente non mi metterò a fare conserve o sott'oli, a meno che un giorno non farò un corso dedicato. Per me però che coltivo zafferano e piante aromatiche, questa legge è una manna dal cielo.
E se devo essere sincero, penso sia stata realizzata pensando anche alla quantità incredibile di prodotti non etichettati che si trovano nelle sagre e nelle fiere.