Manutentore del verde: standard professionale e formativo
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(Regioni.it 3178 - 09/06/2017) La Conferenza delle Regioni, nella riunione dell'8 giugno, ha approvato un documento sullo “standard professionale e formativo di manutentore del verde”. Il testo è stato inviato dal Segretario genearale della Conferenza delle Regioni, Marcello Mochi Onori, a tutti i presidenti e nelle prossime ore sarà inviato ai ministri delle Politiche agricole, Maurizio Martina, e dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda. Di seguito si riporta il testo del documento, già pubblicato nella sezione “Conferenze” del portale
www.regioni.it.
Standard professionale e formativo di manutentore del verde
Normativa di riferimento: Legge 26 luglio 2016 n.154, articolo 121.
CODICE CP 2011: 6.4.1.3.1- Agricoltori e operai agricoli specializzati di giardini e vivai, di coltivazioni di fiori e piante ornamentali.
CODICE ATECO 2007: 81.30.00 – Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)
SETTORE ECONOMICO-PROFESSIONALE: Agricoltura, silvicoltura e pesca
PROCESSO DI LAVORO: Coltivazioni agricole, florovivaistiche, forestali e costruzione/manutenzione di parchi e giardini
AREE DI ATTIVITA’: ADA.1.242.806 Cura e manutenzione di aree verdi, parchi e giardini e ADA.1.242.805 – Costruzione di aree verdi, parchi e giardini
LIVELLO EQF: in attesa di definizione a seguito dell’emanazione del relativo decreto interministeriale 1.DESCRIZIONE PROFILO: Il Manutentore del verde allestisce, sistema e manutiene aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati. Cura la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante sino alla realizzazione dell’impianto, in base a un progetto dato; gestisce le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la potatura delle principali specie ornamentali, la difesa fitosanitaria dei vegetali. E’ in grado di valutare le disposizioni fitosanitarie vigenti sul territorio in relazione a tutta l’attività svolta. E’ in grado di recuperare e di smaltire correttamente sfalci e potature. E’ in grado di fare un uso corretto delle attrezzature e dei macchinari specifici.
2. ELEMENTI DI CONTESTO: Il Manutentore del verde svolge l’attività professionale in diversi contesti e in diverse tipologie di aziende, quali cooperative di manutenzione di aree verdi, punti vendita di settore, garden center, imprese specifiche (irrigazione, progettazione e realizzazione aree verdi e realizzazione di infrastrutture).
3. SOGGETTI AI QUALI E’ DESTINATA LA FORMAZIONE: I corsi di formazione per la qualificazione di Manutentore del verde ai sensi dell’articolo 1, lettera b), della legge n. 154 del 26 luglio 2016 sono rivolti al titolare d’impresa o al preposto.
4. SOGGETTI CHE EROGANO LA FORMAZIONE: I corsi di formazione per la qualificazione di Manutentore del verde sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati, in conformità al modello definito ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni e Province Autonome del 20 marzo 2008 (Rep. Atti n. 84/CSR), e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.
5. ARTICOLAZIONE E DURATA DEI PERCORSI DI FORMAZIONE: La durata minima del percorso standard per ottenere la qualificazione di Manutentore del verde è di 80 ore complessive di cui almeno 30 ore di attività pratiche relativamente alle tecniche di potatura, concimazione, diserbo e difesa, utilizzo delle attrezzature e delle macchine agricole.
6. REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO BASE: Ai fini dell’ammissione al corso di formazione per Manutentore del verde sono necessari i seguenti requisiti:
a) possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado
b) 18 anni di età ovvero età inferiore purché in possesso di qualifica professionale triennale in assolvimento dell’obbligo formativo.
Per coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero occorre presentare una dichiarazione di valore o un documento equipollente/corrispondente che attesti il livello di scolarizzazione.
Per gli stranieri è inoltre indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza deve essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti del soggetto formatore.
7. CASI DI ESENZIONE E/O DI RIDUZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO: Fermo restando il compimento dei 18 anni di età, sono esentati dall’obbligo di frequenza del percorso formativo:
a) i soggetti in possesso di una qualificazione professionale regionale riconducibile alle ADA del Quadro nazionale delle qualificazioni regionali2 richiamate in premessa e associate alla qualificazione di Manutentore del verde.
Sono fatte salve le disposizioni delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano inerenti le procedure di individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite ai sensi del decreto legislativo n. 13 del 16 gennaio 2013, ovvero le procedure di riconoscimento dei crediti formativi, che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata dei percorsi formativi limitatamente alla specifica situazione del singolo individuo.
8. ESAME FINALE: La qualificazione all’attività di Manutentore del verde è rilasciata previo superamento di apposito esame volto a verificare l’acquisizione di adeguate competenze tecnico professionali previste dal corso.
Accedono all’esame
a) i soggetti che hanno frequentato almeno l’80% delle ore complessive del percorso formativo. I crediti formativi riconosciuti sono computati ai fini del calcolo delle ore di frequenza come ore di effettiva presenza;
b) i soggetti che hanno avuto accesso al procedimento di certificazione delle competenze.
L’esame è organizzato e gestito secondo i principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure ai sensi del decreto legislativo n.13 del 16 gennaio 2013.
Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla definizione della composizione delle commissioni d’esame e delle prove d’esame nel rispetto della propria regolamentazione e della normativa vigente in materia.
9. CERTIFICAZIONE RILASCIATA: Al superamento dell’esame finale consegue il rilascio di un attestato di qualificazione di Manutentore del verde ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154. Il mancato superamento dell’esame finale non consente il rilascio dell’attestato di qualificazione.
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO
COMPETENZA 1 - Curare e manutenere aree verdi, parchi e giardini (ADA 1.242.806)
CONOSCENZE
Elementi di botanica generale
Elementi di botanica sistematica
Elementi di coltivazioni arboree
Elementi di entomologia
Elementi di fitopatologia
Elementi di pedologia
Elementi di normativa fitosanitaria
Normativa in materia di scarti verdi4 ABILITA’
Applicare tecniche di preparazione del terreno
Applicare tecniche di diserbo
Applicare tecniche di trapianto e messa a dimora
Utilizzare attrezzi agricoli
Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI)
Utilizzare sistemi di irrigazione
Utilizzare strumenti per distribuzione antiparassitari
Applicare la normativa fitosanitaria con particolare riferimento al passaporto delle piante
Applicare la normativa fitosanitaria con riferimento agli organismi nocivi da quarantena e eventuali prescrizioni
Applicare la normativa sul corretto smaltimento/recupero dei materiali vegetali di risulta
COMPETENZA 2 - Costruire aree verdi, parchi e giardini (ADA 1.242.805)
CONOSCENZE
Elementi di coltivazioni arboree
Elementi di entomologia
Principi di fisiologia vegetale
Principi di agronomia generale e speciale
Elementi di normativa fitosanitaria ABILITA’
Applicare tecniche di concimazione
Applicare tecniche di potatura
Applicare tecniche di difesa e diserbo
Applicare tecniche di seminaUtilizzare attrezzi agricoli
Utilizzare dispositivi di protezione individuali (DPI)
Utilizzare sistemi di irrigazione
Utilizzare strumenti per distribuire per distruzione di prodotti fitosanitari
Applicare le prescrizioni fitosanitarie obbligatorie
Note
- Legge n. 154 del 26 luglio 2016 – articolo 12: Esercizio dell’attività di manutenzione del verde. - L’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato affidata a terzi può essere esercitata:
a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei produttori, di cui all’articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
b) da imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al Registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze.
- Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per l’effettuazione dei corsi di formazione ai fini dell’ottenimento dell’attestato di cui al comma 1, lettera b).
- Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
-Quadro Nazionale delle Qualificazioni Regionali –
http://nrpitalia.isfol.it/sito_standard ... ertori.php- Treccani, dizionario on line, Pedologia: è la scienza che studia i suoli, vale a dire la porzione più superficiale della crosta terrestre. La p. è strettamente connessa alla geologia e all’agronomia: con la prima, per le connessioni riguardanti la formazione e lo sviluppo dei suoli a partire dalla disgregazione e alterazione delle rocce (pedogenesi); con la seconda, per l’importanza che essa riveste nella distribuzione e nella coltivazione delle piante agrarie. In p., il complesso delle condizioni fisiche del terreno, dipendenti dalla temperatura, umidità ecc., che si determina nello strato a diretto contatto con l’ambiente aereo è chiamato pedoclima: è molto importante per l’influsso diretto che esercita sullo sviluppo del ciclo annuale delle piante. In agraria, la carta pedologica è la carta che, con vari colori o con segni convenzionali, indica in sintesi le caratteristiche dei suoli di un dato territorio e le loro attitudini colturali. I fattori pedologici sono i vari fattori fisici e biologici (fattori climatici, azioni degli organismi) che, agendo sul suolo, ne determinano le caratteristiche colturali. È detto pedoclimax il tipo di suolo caratteristico di un climax vegetale.
- Legge n. 154 del 6 luglio 2016, articolo 41, esclude dalla gestione dei rifiuti la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all’articolo 184, comma 2, lettera e), e comma 3, lettera a), nonché ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana.
Roma, 8 giugno 2017