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Dronitaly - 23/24 marzo 2018 Milano
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01/02/2018, 20:58
UE: presentata la bozza del Regolamento basico per l’aviazione. Ora si apra la discussione a livello nazionale.
di Sergio A. Barlocchetti *
Ogni tre mesi una rivoluzione: si arriverà al punto che, per essere sicuri di riuscire a capirci qualcosa, chiameremo in causa anche astrologi e sensitivi.
Infatti, come sempre senza clamore, lo scorso 11 gennaio la Commissione Europea ha pubblicato la bozza del nuovo regolamento basico per l’aviazione. Non è ancora definitivo, ma potrebbe diventarlo presto e contenere anche importanti riforme, alcune in senso liberale, applicabili – attenzione attenzione – a tutto ciò che si alza in volo fino a un peso di 600 kg (650 se idrovolanti o anfibi), che si tratti di aeroplani, elicotteri, autogiro (massimo biposto), o droni.
Il principio alla base delle intenzioni della Commissione appare chiaro: se oggi permettiamo a ultraleggeri vari di volare nei cieli dell’Unione senza alcuna certificazione, lasciando ai singoli Paesi membri l’onere di regolamentare, che senso ha porsi oggi il problema a cominciare dai droni, specialmente se inferiori di gran lunga al peso limite? Ma non solo: le singole nazioni sarebbero libere di gestire autonomamente anche quelle strutture destinate alle operazioni di volo non commerciali definite dall’assenza di piste asfaltate e impianti di atterraggio strumentale inferiori a 800 metri. In pratica, una resa senza condizioni all’impossibilità di mettere d’accordo 28 teste.
E il regolamento sui droni che fine farà? Fermi tutti: non si muove di un millimetro e dovrebbe integrarsi con le linee guida espresse dalla Commissione, che a ben vedere altro non sono che una versione attualizzata della celebre EC 216/2008, ora denominata 5218/18 Aviation 6 Codec 18 Relex 22 Csc 6 (consultabile qui – Unmanned menzionati dal par.4 al 23). Gioiscono i costruttori di ultraleggeri, perché non dovranno tenere in piedi due linee di costruzioni e due versioni di mezzi da 472,5 e 600 kg, soprattutto per due mercati che viaggiano ancora a ritmi lenti. Tutto bene quindi? Non tanto: i droni sono nominati anche al paragrafo 4.2 i, e precisamente laddove si dice: Operators of unmanned aircraft shall be registered in accordance with the implementing acts adopted pursuant to Article 47a, where they operate any of the following: i) unmanned aircraft which, in the case of impact, can transfer to a human kinetic energy above 80 Joules. In soldoni? Se l’energia di un drone all’impatto è superiore a 80 joule servirà la registrazione.
Auguro a tutti una buona lettura: di certo però resta ferma la confusione che imperversa i legislatori europei e nazionali, smarriti tra il regolamento droni mai nato, la riedizione della 216/2008 e la proposta dello scorso 11 gennaio. Una confusione che sicuramente non aiuta i progetti di investimento nel medio e lungo periodo per il settore unmanned. Prepariamoci a chiedere lumi all’ENAC, presente a Dronitaly2018 e nel frattempo sfogliamo gli oroscopi.
* Professionista del settore aviazione da 26 anni, ingegnere aerospaziale, giornalista professionista e pilota. Ha ricoperto il ruolo di Flight Test Engineer in ambito manned e unmanned, di specialista in avionica e radiofrequenza. Ha fatto parte della redazione del mensile Volare per 18 anni e ha esperienza di pilotaggio su aeromobili leggeri ed executive. Attualmente ricopre l’incarico di project manager nella produzione di droni ed è docente di materie tecniche presso la scuola dell’Aero Club Milano.