|
Autore |
Messaggio |
grintosauro
Iscritto il: 01/01/2009, 8:57 Messaggi: 21981 Località: chieri (torino)
Formazione: agrotecnico specilizzazione zootecnica da carne
|
be dai 7,5cm di pedru ne devi aggiungerne 2per le dita e 3x il palmo,,,....
_________________ Non sto bene come vorrei, ma neanche male come vorrebbero.
|
28/01/2012, 19:25 |
|
|
|
|
Pedru
Sez. Cani
Iscritto il: 02/12/2010, 23:57 Messaggi: 4660 Località: Sassari
Formazione: Universitaria
|
grintosauro ha scritto: be dai 7,5cm di pedru ne devi aggiungerne 2per le dita e 3x il palmo,,,.... Dunque: 7,5+2 = 9,5 ..... allora tu potresti portare "legittimamente" una pattadese media (10 cm di lama)
_________________ Su ki iskhit su foghile ki no l'lskhet su Jannile
|
28/01/2012, 20:50 |
|
|
ZiaRina
Iscritto il: 03/09/2011, 8:37 Messaggi: 2473 Località: prov. di Pisa
|
veramente leggevo che la regola delle 4 dita (o 4 cm) è stata abrogata, il coltello è ritenuto arma impropria e per portarselo dietro (il famoso porto) occorre un giustificato motivo! insomma si può fare un'escursione in montagna col coltello nello zaino per affettare il salame o per tagliare la legna, mentre non si può assolutamente aggirarsi per la città con un coltello anche piccolo in tasca a meno di non essere un operatore che necessita di coltelli per lavoro. insomma se dalla mia cucina vedo come effettivamente vedo passare la mia vicina ortolana in bicicletta con una sleppa di 30 cm in mano, la situazione è perfettamente legale perché la tipa si trova all'interno della sua proprietà e sta andando a cogliere verdure nel campo (o almeno si spera!!!!!!! )
_________________ utente non più attivo, ora mi chiamo Barbara967
|
28/01/2012, 21:32 |
|
|
Pedru
Sez. Cani
Iscritto il: 02/12/2010, 23:57 Messaggi: 4660 Località: Sassari
Formazione: Universitaria
|
Ma! ... per quanto ne so io, non è assolutamente così. Se lo dico è perché lo so per esperienza: qui è abbastanza frequente che arrestino qualcuno per "Porto abusivo di coltello di genere proibito": e non c'è scusa che tenga. Poi sta al giudice decidere se ... la scusa è buona Ti dispiacerebbe citare la fonte, da cui risulta che "la regola delle 4 dita (o 4 cm) è stata abrogata, il coltello è ritenuto arma impropria e per portarselo dietro (il famoso porto) occorre un giustificato motivo!" ? Insomma, tutto sta nel "giustificato motivo", ma chi decide se il motivo è giustificato o meno? Il giudice, su base soggettiva, non oggettiva. Pedru
_________________ Su ki iskhit su foghile ki no l'lskhet su Jannile
|
28/01/2012, 22:37 |
|
|
elmo
Iscritto il: 06/04/2011, 11:35 Messaggi: 3348 Località: prov Palermo
|
... concordo con Pedru ... il giudice poi chiama l'esperto ... e l'esperto dice che "u Scusituri" ... lo scucitore per le pancie ... 19 cm di lunghezza e 2, 5 cm di larghezza con lama affilata da tutte e due i lati ...arma del delitto Notarbartolo ....serve per scucire i sacchi .... :lol...:il mafioso che l'uccise fu ...assolto
|
28/01/2012, 22:48 |
|
|
ZiaRina
Iscritto il: 03/09/2011, 8:37 Messaggi: 2473 Località: prov. di Pisa
|
da un testo del dott. Dott.Edoardo Mori del sito http://www.earmi.it" target="_blank non so se posso mettere link perché è citato da siti di coltellerie, quindi siti commerciali, però si può trovare cercando qualcosa tipo 'coltello e legge' 'coltello e legislazione' (il grassetto è mio) "Il legislatore del 1940, nell’ art. 80 del Reg. al TULPS, aveva saggiamente escluso dal novero degli strumenti atti ad offendere, liberalizzandoli ad ogni effetto: a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i centimetri sei, purché il manico non ecceda in lunghezza centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre in più per ogni lama affiancata; (mass. 1, 2). [.........] La legge 110/1975, all’art. 4, nel dettare nuove norme per il porto degli strumenti atti ad offendere, abrogava il secondo comma dell’art. 42 del TULPS che vietava il porto di strumenti ad offendere senza giustificato motivo. La Cassazione, dopo qualche oscillazione, finiva per affermare che, abrogato tale comma, doveva ritenersi abrogato anche l’art. 80 del Regolamento che ne chiariva il contenuto. " quindi la regola dei 4 centimetri non vale più. cito anche le conclusioni del dott. Mori "I coltelli ( tutti, di qualsiasi misura ) possono essere portati solamente per "giustificato motivo". "
_________________ utente non più attivo, ora mi chiamo Barbara967
|
29/01/2012, 21:28 |
|
|
rizoma
Iscritto il: 23/03/2011, 20:02 Messaggi: 881 Località: Milano
Formazione: Laurea
|
Credo che questa benedetta storia delle 'quattro dita' sia una propaggine della legge Giolitti del 1908, secondo cui il coltello era consentito solo per il famoso 'giustificato motivo'. Tale legge consentiva però, il porto di coltelli da punta con lama non superiore a 4cm e coltelli di 10cm senza punta. Si costruirono in quel periodo mozzette ,rosolinii, lamette, etc. tutti coltelli senza punta. Mentre i maleintenzionati aggirarono facilmente la legge costruendo coltelli con punta di 4 cm e manico assolutamente piatto e lungo, simili al siciliano postato da frabbizio89. Nel colpire l'avversario la punta con la piccola lama faceva la strada e vi entrava anche una parte del manico! Fatta la legge...! Ancor prima, nel 1810, Eugenio Bonaparte dispose che nel Regno Italico fosse proibita la produzione, il porto, l'importazione e la vendita di coltelli che non avessero lama larga e arrotata. Anche allora la legge fu naturalmente aggirata, furono costruiti coltelli con lama dotata in punta di una protuberanza chiamata 'lenticchia o topolino' che, l'acquirente badava bene di limare. Come vediamo la questione è annosa e ancora oggi non di facile soluzione. Coltelli tipo romano con 'lenticchia o topolino.' Foto da web
|
29/01/2012, 21:39 |
|
|
ZiaRina
Iscritto il: 03/09/2011, 8:37 Messaggi: 2473 Località: prov. di Pisa
|
volevo modificare il messaggio ma non me lo permette più
ecco spiegato bene, sempre tratto dal testo del dr. Mori, cos'era permesso fino al '75 "- qualsiasi coltello con lama, fissa o pieghevole di lunghezza inferiore a 4 centimetri (bisturi, temperino) (mass. 3);
- un coltello, a lama acuminata o con apice tagliente, sia fissa che pieghevole, con lama non superiore a sei centimetri, purché il manico non superi certe dimensioni (usuali coltelli da tasca);
- un coltello con lama non acuminata o apice non tagliente non superiore a 10 centimetri di lunghezza (roncolette, coltelli da potatura)."
ma ora questa norma è abrogata questo è almeno quello che ho trovato io
ciao a tutti
aggiunto: meravigliosi i coltelli romani!
_________________ utente non più attivo, ora mi chiamo Barbara967
|
29/01/2012, 21:41 |
|
|
daniz
Iscritto il: 05/01/2012, 14:20 Messaggi: 1519 Località: Sardegna centro-occidentale
Formazione: facoltà di economia-gest.az./Cagliari
|
Pedru se il motivo del porto del coltello è legittimato,come diceva ZiaRina,col cavolo che mi arrestano...se sono a caccia posso portarmi "su cavoazzu" ed il coltellaccio alla cinta,in più la pattadese in tasca: uno per gli arbusti l'altro per finire eventuali animali feriti e eviscerarli l'ultimo per motivi di praticità essendo in campagna....certo che se ti cassano a resorza in pieno paese dovrai rispondere delle tue azioni per cui se un pubblico ufficiale mi trova ad esempio con il coltello lama 12 cm in campagna io devo giustificare tale comportamento con un motivo valido,altrimenti non si potrebbero portare neanche falci roncole etc etc non penso che una lama di 4-5 cm non riesca a fare meno danno di una 12 cm
|
31/01/2012, 22:13 |
|
|
Pedru
Sez. Cani
Iscritto il: 02/12/2010, 23:57 Messaggi: 4660 Località: Sassari
Formazione: Universitaria
|
ZiaRina ha scritto: volevo modificare il messaggio ma non me lo permette più
ecco spiegato bene, sempre tratto dal testo del dr. Mori, cos'era permesso fino al '75 "- qualsiasi coltello con lama, fissa o pieghevole di lunghezza inferiore a 4 centimetri (bisturi, temperino) (mass. 3);
............................ ciao a tutti
Bene, se se la norma è abrogata, vuol dire che (secondo me giustamente) tutti i coltelli sono giudicati pericolosi ed atti ad offendere. Infatti la “norma” (?) delle 4 ditta era alquanto insensata, perché come già evidenziato lasciava ampi margini di imprecisione e, quindi, di interpretazione, e quindi di incertezza. Esattamente come sarebbe la frase “senza giustificato motivo”: anche questo si preserebbe a giudizi variabili e del tutto soggettivi. Comunque, tutto è riposto nel buon senso, prima dell’agente dell’ordine e poi, eventualmente del giudice Pedru
_________________ Su ki iskhit su foghile ki no l'lskhet su Jannile
|
31/01/2012, 22:52 |
|
|
Chi c’è in linea |
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti |
|
Non puoi aprire nuovi argomenti Non puoi rispondere negli argomenti Non puoi modificare i tuoi messaggi Non puoi cancellare i tuoi messaggi Non puoi inviare allegati
|
|
|