malenamicia ha scritto:questi sn i miei ritrovamenti..di pipe ne ho tante ma è la prima statuetta che trovo. ho anche moltissimi pezzi di anfore e manici. tempo fa ho trovato una moneta ma l'ho appoggiata su una pietra e poi non sono più riescita a localizzarla..
ATTENZIONE :
la normativa vigente prevede che chiunque scopre fortuitamente cose immobili o mobili, che presentano interesse archeologico, deve farne denuncia entro 24 ore al Soprintendente, al Sindanco o all'autorità di pubblica sicurezza (Codice dei beni culturali e del Paesaggio art.90).
Deve inoltre provvedere alla conservazione degli stessi beni nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti. Lo scopritore ha facoltà di rimuovere i beni mobili solo nel caso di impossibilità a garantirne la sicurezza e la conservazione (Codice art.90, comma 2).
Tutte le cose ritrovate nel sottosuolo e sui fondali marini e lacustri appartengono allo Stato (Codice art.91, comma 1), così come i beni archeologici rinvenuti tra i materiali di risulta a seguito di demolizioni di immobili operate per conto dello Stato, delle Regioni o Enti pubblici territoriali (Codice art.91, comma 2).
La segnalazione alla Soprintendenza di tutti gli elementi necessari per la verifica e la valutazione tecnica delle scoperte occasionali è essenziale per l'attivazione dei benefici fiscali stabiliti dalla legge con particolare riferimento al premio per i ritrovamenti e alle spese sostenute per la conservazione e la custodia (Codice art.92 e art.90, comma 4).
A tal proposito vedi:
http://www.beniculturali.it/mibac/multi ... ce2004.pdfL'innosservanza delle norme sopradescritte è regolata dal CODICE PENALE !