11/11/2011, 18:57
Nel caso di vendita di macchine agricole o forestali tra privati competono al cedente tutti gli obblighi previsti per i venditori. E’ venditore anche colui che, da privato, vende una macchina ad un altro utilizzatore o venditore.
In caso di permuta contro un nuovo acquisto, dal momento che non si è in presenza di un passaggio ad altra azienda agricola, ossia non vi è intenzione di reimmettere sul mercato una macchina con carenze, è opportuno specificare nell’atto di compravendita (fattura): “La macchina non può essere reimmessa sul mercato nelle condizioni di fatto: ciò è possibile solamente a seguito di un adeguamento alle norme di sicurezza”.
11/11/2011, 21:09
25/11/2011, 18:02
25/11/2011, 20:24
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