22/09/2014, 9:57
22/09/2014, 11:45
22/09/2014, 13:59
Nicodemo78 ha scritto:Premetto che questo sarà probabilmente il mio ultimo intervento perché operando in questi termini si rischia di banalizzare l’argomento e la materia al contrario meriterebbe di essere approfondita
Bisogna considerare che si tratta di argomenti di portata generale ed applicabili a molti altri ambiti ( si pensi agli altri allevamenti di specie non catalogate, alle coltivazioni idroponiche e fuori terra, alle coltivazioni in serre altamente specializzate, alla funghicoltura ecc…)
Inoltre scusate ma ho l’impressione che da qualche tempo a questa parte si tenda a ripetere gli stessi concetti; Premetto che non ho alcuna pretesa di convincere gli altri ad inquadrare la questione dal mio punto di vista (ognuno può operare nel modo che ritiene più opportuno) ma esprimo solo la mia opinione sull’argomento.
Avevo chiesto ad Alessandro di far redigere preventivamente un parere motivato sull’inquadramento normativo e fiscale della lombricoltura nell’ambito di un’impresa agricola e se possibile pubblicarlo sul forum.
Questo evidentemente non è stato fatto .
Art.32 TUIR
1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita' del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.
2. Sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali (*).
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'articolo 27.
In questa sede confermo e richiamo entrambi i miei due interventi precedenti.
Come è stato fatto giustamente notare dal moderatore si tende ancora a confondere l’inquadramento normativo di un’attività non già con il suo trattamento fiscale ( che è e rimane agricolo ) bensì con una delle tante modalità di dichiarazioni del reddito.
L’articolo 2135 c.c. ( legge ordinaria statale nella gerarchia delle fonti ) rappresenta la norma madre da cui prendere avvio per qualsiasi discussione.
Esso elenca (per categorie generali) quali sono le attività agricole principali e quali siano le connesse; tra le prime è sicuramente compresa la lombricoltura.
L’art. 32 del TUIR comma 2 lettera b stabilisce quali siano i criteri di proporzionalità affinché un’attività possa considerarsi agricola stabilendo dei limiti di densità colturale ed allevatoriale. Tali limiti sono fissati per l’allevamento di animali nella possibilità di produrre in via potenziale sui propri terreni almeno un quarto dei MANGIMI somministrabili agli animali allevati ( apro una parentesi per molte specie animali i mangimi rappresentano solo una frazione della razione giornaliera ad altre specie animali i mangimi non si somministrano per nulla, a questo punto la domanda che mi pongo e vi pongo è: quali mangimi si somministrano ai lombrichi?).
Rispettando tali parametri il reddito prodotto dall’azienda è e rimane agricolo e l’impresa deve essere considerata come tale continuando a mantenere tutti i privilegi che spettano a questa particolare categoria d’imprese (accesso a contributi comunitari,infallibilità ecc..).
Laddove questo limite del quadruplo della capacità produttiva dei terreni venga superato e solo ed esclusivamente con riferimento alla parte di reddito prodotta in eccesso quest’ultimo viene considerato come proveniente da attività d’impresa (commerciale).
A questo punto il contribuente potrà determinare il suo reddito:
1) FORFETTARIAMENTE (l’eccesso di reddito è considerato sempre come proveniente da attività commerciale ma viene determinato in base ad un calcolo che tiene conto del numero dei capi allevati moltiplicato con degli indici contenuti nel quadro RD dell’UNICO) (DM 10/05/2010 del ministero delle finanze)
2) IN VIA ANALITICA ( rapporto costi/ricavi effettivi).
Questo non significa assolutamente che l’azienda possa essere considerata commerciale ma unicamente che una parte del suo reddito verrà tassato come tale.
PROBLEMATICA FISCALE
L’art. 32 del TUIR (legge ordinaria statale) al comma 3 opera un rinvio ad una norma secondaria ( nello specifico al Decreto Ministeriale 10//05/2010 ossia ad un atto amministrativo che ai sensi dell’art.56 del TUIR doveva essere rinnovato con cadenza biennale) per quanto riguarda la fissazione dei parametri di proporzionalità di cui al comma 2 lettera b dello stesso articolo (anche l’art.56 del TUIR opera e un rinvio alla suddetta normativa per quanto riguarda la determinazione degli indici utilizzati per calcolare la redditività dei predetti allevamenti in caso di sforamento del tetto . In ogni caso la fissazione di entrambi gli indici è contenuta nel medesimo decreto che contiene due tabelle: la prima necessaria per calcolare il numero di capi allevabili per ettaro, la seconda per calcolare l’ammontare forfettizato del reddito d’impresa qualora di cui al punto 1 ).
In tale decreto al momento non sono inseriti i lombrichi.
Ciò non toglie che l’attività di lombricoltura essendo classificata come attività primaria di allevamento possa essere comunque svolta come attività agricola nell’ambito e nei limiti generali stabiliti dal coordinato disposto degli artt. 2135 c.c. e 32 comma 2 lettera b del TUIR.
A ciò aggiungo che il nostro è un sistema di diritto positivo quindi laddove una norma non dispone non vieta.
Considerando inoltre il fatto che tale attività risulta essere sicuramente consentita e regolamentata dalla legge come agricola il problema si riduce solo all’individuazione dei criteri di proporzionalità affinché essa possa essere qualificata come tale nell’ambito dei LIMITI GENERALI fissati dalla legge.
Alla luce di quanto esposto ed in assenza di normativa secondaria di dettaglio tali criteri devono essere a mio parere autodeterminati dall’azienda su base statistico-agronomica fintanto che essi non vengano fissati da una norma .
L’azienda agricola che abbia prescelto un sistema di contabilità forfettizzata a seguito di tale proiezione statistica valuterà se il suo allevamento rientri o meno nei limiti generali stabiliti dagli artt. 2135 c.c. e art 32 comma 2 lettera b del TUIR (autoproduzione potenziale di almeno un quarto dei mangimi da somministrare agli animali allevati).
Se a seguito di tale valutazione la densità allevatoriale risulta essere fissata nei limiti disposti dal predetto comma 2 lettera b l’attività è da considerarsi come agricola quindi il contribuente provvederà a compilare unicamente il quadro RA dell’ UNICO con relativa imputazione dei redditi derivanti dall’allevamento dei lombrichi al reddito agrario.
In caso contrario ( laddove questi limiti vengano quindi superati ) l’azienda procederà alla determinazione ANALITICA del reddito (quadro RF o RG) come tutte le altre aziende agricole che utilizzano il sistema di contabilità ordinaria essendo a quest’ultima precluso di valutare forfettariamente l’eccesso di reddito d’impresa (commerciale) posto che il DM 10/06/2010 non contiene gli indici di ragguaglio riferibili alla lombricoltura.
Preciso che a prescindere dal tipo di contabilità prescelta dall’azienda (quindi forfettizata o analitica che sia) il calcolo relativo alla sostenibilità dell'allevamento (secondo me) deve essere comunque effettuato al fine di porsi al riparo da qualsiasi tipo di contestazione.
La tesi secondo cui in mancanza di una norma specifica il reddito da lombricoltura debba essere considerato TOTALMENTE come reddito derivante da attività commerciale mi lascia a dir poco perplesso perché equivarrebbe a dire che l’attività di lombricoltura è attività commerciale e ciò darebbe luogo ad una evidente disparità di trattamento tra aziende agricole che esercitano attività allevatoriale di specie animali incluse nell’ DM 10/05/2010 e aziende non incluse nel predetto elenco; si aprirebbe quindi lo spazio a sicuri rilievi di incostituzionalità (art.3 cost.)
Inoltre sostenere una tesi del genere significherebbe dire:
1) che l’attività di sola lombricoltura pur essendo attività allevatoriale in senso proprio possa essere esercitata unicamente sotto forma di attività commerciale con conseguente preclusione delle imprese che esercitano tale attività dall’accesso ad ogni forma di beneficio riservato alle aziende agricole.
2) l’impossibilità per le imprese agricole di svolgere attività di lombricoltura né sotto forma di attività principale né sotto forma di attività connessa (ricordo a tutti che le attività connesse sono solo quelle dirette alla lavorazione trasformazione e commercializzazione degli alimenti ed alla fornitura di beni e servizi ).
E’ parimenti non condivisibile la tesi prospettata da Alessandro secondo cui l’attività di lombricoltura se praticata come attività principale debba essere considerata come commerciale mentre diventerebbe agricola se praticata in connessione con altra attività principale.
Non mi stancherò infatti mai di ripetere (unitamente al moderatore del forum ) che l’attività di lombricoltura è già di per sé attività AGRICOLA PRINCIPALE e francamente non riesco a comprendere a cosa debba o possa essere connessa. (nell’ipotesi in cui in un’azienda agricola si allevino sia mucche sia lombrichi non saremmo in presenza di un’attività principale di allevamento di bovini ed un’attività connessa di lombricoltura bensì di due attività allevatoriali distinte ).
Delle due l’una quindi o l’allevamento di lombrichi è da considerarsi attività agricola ai sensi degli artt. art. 2135 c.c. e 32 TUIR oppure è attività commerciale senza possibilità di modificazioni a proprio uso e consumo.
Per concludere riassumo le due tesi per porle a confronto; ognuno si senta poi libero di aderire all’una piuttosto che all’altra o proporne di nuove:
PRIMA TESI
1) L’attività di lombricoltura è attività agricola principale;
2) può essere esercitata autonomamente o disgiuntamente ad altre attività agricole
3) per ciò che riguarda la tassazione si può optare per la contabilità ordinaria (si dichiarano tutti i redditi percepiti ma si può compensare o chiedere a rimborso l’IVA sugli acquisti se in eccesso ); ovvero si può scegliere di esercitare la lombricoltura in regime forfettario. in entrambi i casi ( e fino a quando i lombrichi non verranno inseriti nella tabella ministeriale) a mio modo di vedere si deve procedere ad autodeterminazione della propria densità allevatoriale parametrata alla capacità produttiva dei fondi. Per quanto riguarda la contabilità forfettizata in caso di riscontro positivo si procederà a dichiarare unicamente il reddito agrario considerato assorbente anche del reddito derivante dagli allevamenti (quadro RA). In caso di riscontro negativo si procederà invece alla compilazione del reddito in via analitica.
SECONDA TESI
1) L’attività di lombricoltura ai sensi dell’art. 2135 c.c. è attività agricola poiché però l’art 32 comma 3 del TUIR stabilisce che un decreto ministeriale dovrà dettare i criteri per il calcolo della proporzionalità della densità allevatoriale delle varie specie allevabili e tale decreto (DM 10/05/2010 ) non contempla i lombrichi “fiscalmete” è considerata attività commerciale.
2) La lombricoltura pertanto non può essere esercitata autonomamente da imprese agricole ma solo da imprese commerciali. Tuttavia esercitata in “connessione” con altre attività agricole essa diventa agricola.
3) Per ciò che riguarda la dichiarazione dei redditi si dovrà sempre e comunque procedere a determinare il reddito in via analitica.
( Che Alessandro o Giulia mi correggano se non ho compreso pienamente quanto sostenuto da loro e dai loro tecnici ).
22/09/2014, 14:01
Nicodemo78 ha scritto:Premetto che questo sarà probabilmente il mio ultimo intervento perché operando in questi termini si rischia di banalizzare l’argomento e la materia al contrario meriterebbe di essere approfondita
Bisogna considerare che si tratta di argomenti di portata generale ed applicabili a molti altri ambiti ( si pensi agli altri allevamenti di specie non catalogate, alle coltivazioni idroponiche e fuori terra, alle coltivazioni in serre altamente specializzate, alla funghicoltura ecc…)
Inoltre scusate ma ho l’impressione che da qualche tempo a questa parte si tenda a ripetere gli stessi concetti; Premetto che non ho alcuna pretesa di convincere gli altri ad inquadrare la questione dal mio punto di vista (ognuno può operare nel modo che ritiene più opportuno) ma esprimo solo la mia opinione sull’argomento.
Avevo chiesto ad Alessandro di far redigere preventivamente un parere motivato sull’inquadramento normativo e fiscale della lombricoltura nell’ambito di un’impresa agricola e se possibile pubblicarlo sul forum.
Questo evidentemente non è stato fatto .
Art.32 TUIR
1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita' del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso.
2. Sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste;
c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali (*).
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.
4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'articolo 27.
In questa sede confermo e richiamo entrambi i miei due interventi precedenti.
Come è stato fatto giustamente notare dal moderatore si tende ancora a confondere l’inquadramento normativo di un’attività non già con il suo trattamento fiscale ( che è e rimane agricolo ) bensì con una delle tante modalità di dichiarazioni del reddito.
L’articolo 2135 c.c. ( legge ordinaria statale nella gerarchia delle fonti ) rappresenta la norma madre da cui prendere avvio per qualsiasi discussione.
Esso elenca (per categorie generali) quali sono le attività agricole principali e quali siano le connesse; tra le prime è sicuramente compresa la lombricoltura.
L’art. 32 del TUIR comma 2 lettera b stabilisce quali siano i criteri di proporzionalità affinché un’attività possa considerarsi agricola stabilendo dei limiti di densità colturale ed allevatoriale. Tali limiti sono fissati per l’allevamento di animali nella possibilità di produrre in via potenziale sui propri terreni almeno un quarto dei MANGIMI somministrabili agli animali allevati ( apro una parentesi per molte specie animali i mangimi rappresentano solo una frazione della razione giornaliera ad altre specie animali i mangimi non si somministrano per nulla, a questo punto la domanda che mi pongo e vi pongo è: quali mangimi si somministrano ai lombrichi?).
Rispettando tali parametri il reddito prodotto dall’azienda è e rimane agricolo e l’impresa deve essere considerata come tale continuando a mantenere tutti i privilegi che spettano a questa particolare categoria d’imprese (accesso a contributi comunitari,infallibilità ecc..).
Laddove questo limite del quadruplo della capacità produttiva dei terreni venga superato e solo ed esclusivamente con riferimento alla parte di reddito prodotta in eccesso quest’ultimo viene considerato come proveniente da attività d’impresa (commerciale).
A questo punto il contribuente potrà determinare il suo reddito:
1) FORFETTARIAMENTE (l’eccesso di reddito è considerato sempre come proveniente da attività commerciale ma viene determinato in base ad un calcolo che tiene conto del numero dei capi allevati moltiplicato con degli indici contenuti nel quadro RD dell’UNICO) (DM 10/05/2010 del ministero delle finanze)
2) IN VIA ANALITICA ( rapporto costi/ricavi effettivi).
Questo non significa assolutamente che l’azienda possa essere considerata commerciale ma unicamente che una parte del suo reddito verrà tassato come tale.
PROBLEMATICA FISCALE
L’art. 32 del TUIR (legge ordinaria statale) al comma 3 opera un rinvio ad una norma secondaria ( nello specifico al Decreto Ministeriale 10//05/2010 ossia ad un atto amministrativo che ai sensi dell’art.56 del TUIR doveva essere rinnovato con cadenza biennale) per quanto riguarda la fissazione dei parametri di proporzionalità di cui al comma 2 lettera b dello stesso articolo (anche l’art.56 del TUIR opera e un rinvio alla suddetta normativa per quanto riguarda la determinazione degli indici utilizzati per calcolare la redditività dei predetti allevamenti in caso di sforamento del tetto . In ogni caso la fissazione di entrambi gli indici è contenuta nel medesimo decreto che contiene due tabelle: la prima necessaria per calcolare il numero di capi allevabili per ettaro, la seconda per calcolare l’ammontare forfettizato del reddito d’impresa qualora di cui al punto 1 ).
In tale decreto al momento non sono inseriti i lombrichi.
Ciò non toglie che l’attività di lombricoltura essendo classificata come attività primaria di allevamento possa essere comunque svolta come attività agricola nell’ambito e nei limiti generali stabiliti dal coordinato disposto degli artt. 2135 c.c. e 32 comma 2 lettera b del TUIR.
A ciò aggiungo che il nostro è un sistema di diritto positivo quindi laddove una norma non dispone non vieta.
Considerando inoltre il fatto che tale attività risulta essere sicuramente consentita e regolamentata dalla legge come agricola il problema si riduce solo all’individuazione dei criteri di proporzionalità affinché essa possa essere qualificata come tale nell’ambito dei LIMITI GENERALI fissati dalla legge.
Alla luce di quanto esposto ed in assenza di normativa secondaria di dettaglio tali criteri devono essere a mio parere autodeterminati dall’azienda su base statistico-agronomica fintanto che essi non vengano fissati da una norma .
L’azienda agricola che abbia prescelto un sistema di contabilità forfettizzata a seguito di tale proiezione statistica valuterà se il suo allevamento rientri o meno nei limiti generali stabiliti dagli artt. 2135 c.c. e art 32 comma 2 lettera b del TUIR (autoproduzione potenziale di almeno un quarto dei mangimi da somministrare agli animali allevati).
Se a seguito di tale valutazione la densità allevatoriale risulta essere fissata nei limiti disposti dal predetto comma 2 lettera b l’attività è da considerarsi come agricola quindi il contribuente provvederà a compilare unicamente il quadro RA dell’ UNICO con relativa imputazione dei redditi derivanti dall’allevamento dei lombrichi al reddito agrario.
In caso contrario ( laddove questi limiti vengano quindi superati ) l’azienda procederà alla determinazione ANALITICA del reddito (quadro RF o RG) come tutte le altre aziende agricole che utilizzano il sistema di contabilità ordinaria essendo a quest’ultima precluso di valutare forfettariamente l’eccesso di reddito d’impresa (commerciale) posto che il DM 10/06/2010 non contiene gli indici di ragguaglio riferibili alla lombricoltura.
Preciso che a prescindere dal tipo di contabilità prescelta dall’azienda (quindi forfettizata o analitica che sia) il calcolo relativo alla sostenibilità dell'allevamento (secondo me) deve essere comunque effettuato al fine di porsi al riparo da qualsiasi tipo di contestazione.
La tesi secondo cui in mancanza di una norma specifica il reddito da lombricoltura debba essere considerato TOTALMENTE come reddito derivante da attività commerciale mi lascia a dir poco perplesso perché equivarrebbe a dire che l’attività di lombricoltura è attività commerciale e ciò darebbe luogo ad una evidente disparità di trattamento tra aziende agricole che esercitano attività allevatoriale di specie animali incluse nell’ DM 10/05/2010 e aziende non incluse nel predetto elenco; si aprirebbe quindi lo spazio a sicuri rilievi di incostituzionalità (art.3 cost.)
Inoltre sostenere una tesi del genere significherebbe dire:
1) che l’attività di sola lombricoltura pur essendo attività allevatoriale in senso proprio possa essere esercitata unicamente sotto forma di attività commerciale con conseguente preclusione delle imprese che esercitano tale attività dall’accesso ad ogni forma di beneficio riservato alle aziende agricole.
2) l’impossibilità per le imprese agricole di svolgere attività di lombricoltura né sotto forma di attività principale né sotto forma di attività connessa (ricordo a tutti che le attività connesse sono solo quelle dirette alla lavorazione trasformazione e commercializzazione degli alimenti ed alla fornitura di beni e servizi ).
E’ parimenti non condivisibile la tesi prospettata da Alessandro secondo cui l’attività di lombricoltura se praticata come attività principale debba essere considerata come commerciale mentre diventerebbe agricola se praticata in connessione con altra attività principale.
Non mi stancherò infatti mai di ripetere (unitamente al moderatore del forum ) che l’attività di lombricoltura è già di per sé attività AGRICOLA PRINCIPALE e francamente non riesco a comprendere a cosa debba o possa essere connessa. (nell’ipotesi in cui in un’azienda agricola si allevino sia mucche sia lombrichi non saremmo in presenza di un’attività principale di allevamento di bovini ed un’attività connessa di lombricoltura bensì di due attività allevatoriali distinte ).
Delle due l’una quindi o l’allevamento di lombrichi è da considerarsi attività agricola ai sensi degli artt. art. 2135 c.c. e 32 TUIR oppure è attività commerciale senza possibilità di modificazioni a proprio uso e consumo.
Per concludere riassumo le due tesi per porle a confronto; ognuno si senta poi libero di aderire all’una piuttosto che all’altra o proporne di nuove:
PRIMA TESI
1) L’attività di lombricoltura è attività agricola principale;
2) può essere esercitata autonomamente o disgiuntamente ad altre attività agricole
3) per ciò che riguarda la tassazione si può optare per la contabilità ordinaria (si dichiarano tutti i redditi percepiti ma si può compensare o chiedere a rimborso l’IVA sugli acquisti se in eccesso ); ovvero si può scegliere di esercitare la lombricoltura in regime forfettario. in entrambi i casi ( e fino a quando i lombrichi non verranno inseriti nella tabella ministeriale) a mio modo di vedere si deve procedere ad autodeterminazione della propria densità allevatoriale parametrata alla capacità produttiva dei fondi. Per quanto riguarda la contabilità forfettizata in caso di riscontro positivo si procederà a dichiarare unicamente il reddito agrario considerato assorbente anche del reddito derivante dagli allevamenti (quadro RA). In caso di riscontro negativo si procederà invece alla compilazione del reddito in via analitica.
SECONDA TESI
1) L’attività di lombricoltura ai sensi dell’art. 2135 c.c. è attività agricola poiché però l’art 32 comma 3 del TUIR stabilisce che un decreto ministeriale dovrà dettare i criteri per il calcolo della proporzionalità della densità allevatoriale delle varie specie allevabili e tale decreto (DM 10/05/2010 ) non contempla i lombrichi “fiscalmete” è considerata attività commerciale.
2) La lombricoltura pertanto non può essere esercitata autonomamente da imprese agricole ma solo da imprese commerciali. Tuttavia esercitata in “connessione” con altre attività agricole essa diventa agricola.
3) Per ciò che riguarda la dichiarazione dei redditi si dovrà sempre e comunque procedere a determinare il reddito in via analitica.
( Che Alessandro o Giulia mi correggano se non ho compreso pienamente quanto sostenuto da loro e dai loro tecnici ).
22/09/2014, 14:04
ingenuus ha scritto:per regime agricolo intendi regime fiscale agricolo?
22/09/2014, 14:21
22/09/2014, 19:25
22/09/2014, 19:37
22/09/2014, 20:50
24/09/2014, 13:31
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