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ATTIVITA AGRICOLA DI LOMBRICOLTURA 
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Articolo 2135
Imprenditore agricolo

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Questo il testo integrale dell'art. 2135 c.c.

Il primo comma dello stesso stabilisce quali sono le attività agricole "pure" quelle cioè che concorrono alla formazione del reddito agricolo.

Il secondo comma invece prende in esame attività che pur non essendo agricole vengono considerate come tali per "connessione" ossia quando vengono svolte congiuntamente ad un'attività agricola (silvicoltura, allevamento animali ecc); ( la connessione và intesa in senso tecnico/legislativo e non funzionale quindi se voglio aprire un servizio di ristorazione in un agriturismo non devo produrre autonomamente tutto quello che servo ai miei clienti !)

L' unico limite che viene posto dal legislatore riguarda la proporzionalità tra attività agricola principale ed attività connessa in quanto l'attività agricola "pura" deve essere considerata come prevalente in termini di reddito e di giornate lavorative. Rispettando tali parametri tali attività concorrono come le principali alla formazione del reddito agricolo dell'imprenditore, in caso contrario l'imprenditore viene considerato come commerciale.

Venendo al discorso lombrichi è da premettere che il primo comma dell'art. 2135 parlando si attività agricole parla di allevamento di animali.
Questo comma è stato modificato nel 2001 (dlgs 28/2001 per la precisione) infatti la prima dizione parlava solamente di allevamento di "bestiame".

Rendendosi conto che tale ambito era troppo restrittivo e che l'attività agricola in quanto tale era poco remunerativa pur rappresentando un settore primario il legislatore con la riforma in oggetto ha inteso ampliare da un lato il novero delle attività agricole e contemporaneamnte ne ha inserite di nuove e collaterali per dar modo all'imprenditore agricolo di integrare il proprio reddito.

Anche la definizione allevamento di animali va intesa in senso lato posto che rientrano tra le attività agricole principali anche l'allevamento di cavalli sportivi e di cani ( su questo potete trovare quintali di sentenze anche della cassazione in quanto si tratta di orientamento pacifico).

Mi pare ovvio che anche i lombrichi rientrino tra i suddetti animali come le chiocciole i cavalli da corsa o salto ostacoli ecc...

Il codice ATECO di riferimento sarà (01.49 altri animali) ed il reddito derivante dalla vendita dei lombrichi verrà tassato come reddito agricolo "puro" ( uso le virgolette perchè si tratta di terminologia atecnica l'esatta dizione sarebbe reddito da attività agricola principale).
Analogo discorso vale per l'humus.

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18/09/2014, 18:42
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Nicodemo78 ha scritto:
Articolo 2135
Imprenditore agricolo

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Questo il testo integrale dell'art. 2135 c.c.

Il primo comma dello stesso stabilisce quali sono le attività agricole "pure" quelle cioè che concorrono alla formazione del reddito agricolo.

Il secondo comma invece prende in esame attività che pur non essendo agricole vengono considerate come tali per "connessione" ossia quando vengono svolte congiuntamente ad un'attività agricola (silvicoltura, allevamento animali ecc); ( la connessione và intesa in senso tecnico/legislativo e non funzionale quindi se voglio aprire un servizio di ristorazione in un agriturismo non devo produrre autonomamente tutto quello che servo ai miei clienti !)

L' unico limite che viene posto dal legislatore riguarda la proporzionalità tra attività agricola principale ed attività connessa in quanto l'attività agricola "pura" deve essere considerata come prevalente in termini di reddito e di giornate lavorative. Rispettando tali parametri tali attività concorrono come le principali alla formazione del reddito agricolo dell'imprenditore, in caso contrario l'imprenditore viene considerato come commerciale.

Venendo al discorso lombrichi è da premettere che il primo comma dell'art. 2135 parlando si attività agricole parla di allevamento di animali.
Questo comma è stato modificato nel 2001 (dlgs 28/2001 per la precisione) infatti la prima dizione parlava solamente di allevamento di "bestiame".

Rendendosi conto che tale ambito era troppo restrittivo e che l'attività agricola in quanto tale era poco remunerativa pur rappresentando un settore primario il legislatore con la riforma in oggetto ha inteso ampliare da un lato il novero delle attività agricole e contemporaneamnte ne ha inserite di nuove e collaterali per dar modo all'imprenditore agricolo di integrare il proprio reddito.

Anche la definizione allevamento di animali va intesa in senso lato posto che rientrano tra le attività agricole principali anche l'allevamento di cavalli sportivi e di cani ( su questo potete trovare quintali di sentenze anche della cassazione in quanto si tratta di orientamento pacifico).

Mi pare ovvio che anche i lombrichi rientrino tra i suddetti animali come le chiocciole i cavalli da corsa o salto ostacoli ecc...

Il codice ATECO di riferimento sarà (01.49 altri animali) ed il reddito derivante dalla vendita dei lombrichi verrà tassato come reddito agricolo "puro" ( uso le virgolette perchè si tratta di terminologia atecnica l'esatta dizione sarebbe reddito da attività agricola principale).
Analogo discorso vale per l'humus.



il problema fondamentale che mi hanno spiegato è proprio che l'allevamento del lombrico o meglio la vendita del lombrico, all'interno dell'attività agricola si può fare ma a livello di tassazione non si applica il regime agricolo ma la tassazione con l'imponibile, discorso simile per l'humus ma non è uguale, quindi il problema sta proprio nelle tasse che ci sono da pagarci su e questo fa un'enorme differenza.


18/09/2014, 21:26
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Secondo me si sta facendo un pò di confusione:
Allora:
Per il codice civile, per cui parlo articolo 2135 allevamento di lombricoltura è considerato agricolo e quindi non ci sono problemi.
La confusione nasce dal fatto che invece fiscalmente non è considerato agricolo, per cui viene tassato come azienda commerciale, perdendo tutti "vantaggi" della tassazione agricola. Il motivo è che i lombrichi non sono inseriti nella tab/elenco che aveva postato il link Alessandro.
Sono le assurdità del sistema italiano, ecco perchè dovremmo fare in modo e "rumore" per far si che si faccia chiarezza.
Onestamente non ho capito come tu ingenius hai fatto per diventare az agr solo con lombricoltuta se c'è lo spieghi magari anche altri possono farlo.
Per quanto ci riguarda noi ci siamo prima affidati ad un'organizzazione di categoria, dove ci stroncato dicendo che dovevamo fare srl e non soc agricola semplice, ma poi il nostro commercialista forse ha trovato una soluzione, visto che facciamo anche ortaggi

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Nicodemo78 ha scritto:
Articolo 2135
Imprenditore agricolo

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Questo il testo integrale dell'art. 2135 c.c.

Il primo comma dello stesso stabilisce quali sono le attività agricole "pure" quelle cioè che concorrono alla formazione del reddito agricolo.

Il secondo comma invece prende in esame attività che pur non essendo agricole vengono considerate come tali per "connessione" ossia quando vengono svolte congiuntamente ad un'attività agricola (silvicoltura, allevamento animali ecc); ( la connessione và intesa in senso tecnico/legislativo e non funzionale quindi se voglio aprire un servizio di ristorazione in un agriturismo non devo produrre autonomamente tutto quello che servo ai miei clienti !)

L' unico limite che viene posto dal legislatore riguarda la proporzionalità tra attività agricola principale ed attività connessa in quanto l'attività agricola "pura" deve essere considerata come prevalente in termini di reddito e di giornate lavorative. Rispettando tali parametri tali attività concorrono come le principali alla formazione del reddito agricolo dell'imprenditore, in caso contrario l'imprenditore viene considerato come commerciale.

Venendo al discorso lombrichi è da premettere che il primo comma dell'art. 2135 parlando si attività agricole parla di allevamento di animali.
Questo comma è stato modificato nel 2001 (dlgs 28/2001 per la precisione) infatti la prima dizione parlava solamente di allevamento di "bestiame".

Rendendosi conto che tale ambito era troppo restrittivo e che l'attività agricola in quanto tale era poco remunerativa pur rappresentando un settore primario il legislatore con la riforma in oggetto ha inteso ampliare da un lato il novero delle attività agricole e contemporaneamnte ne ha inserite di nuove e collaterali per dar modo all'imprenditore agricolo di integrare il proprio reddito.

Anche la definizione allevamento di animali va intesa in senso lato posto che rientrano tra le attività agricole principali anche l'allevamento di cavalli sportivi e di cani ( su questo potete trovare quintali di sentenze anche della cassazione in quanto si tratta di orientamento pacifico).

Mi pare ovvio che anche i lombrichi rientrino tra i suddetti animali come le chiocciole i cavalli da corsa o salto ostacoli ecc...

Il codice ATECO di riferimento sarà (01.49 altri animali) ed il reddito derivante dalla vendita dei lombrichi verrà tassato come reddito agricolo "puro" ( uso le virgolette perchè si tratta di terminologia atecnica l'esatta dizione sarebbe reddito da attività agricola principale).
Analogo discorso vale per l'humus.

Proprio così, è quello che ho finora sostenuto

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19/09/2014, 10:28
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giuliet589 ha scritto:
Secondo me si sta facendo un pò di confusione:
Allora:
Per il codice civile, per cui parlo articolo 2135 allevamento di lombricoltura è considerato agricolo e quindi non ci sono problemi.
La confusione nasce dal fatto che invece fiscalmente non è considerato agricolo, per cui viene tassato come azienda commerciale, perdendo tutti "vantaggi" della tassazione agricola. Il motivo è che i lombrichi non sono inseriti nella tab/elenco che aveva postato il link Alessandro.
Sono le assurdità del sistema italiano, ecco perchè dovremmo fare in modo e "rumore" per far si che si faccia chiarezza.
Onestamente non ho capito come tu ingenius hai fatto per diventare az agr solo con lombricoltuta se c'è lo spieghi magari anche altri possono farlo.
Per quanto ci riguarda noi ci siamo prima affidati ad un'organizzazione di categoria, dove ci stroncato dicendo che dovevamo fare srl e non soc agricola semplice, ma poi il nostro commercialista forse ha trovato una soluzione, visto che facciamo anche ortaggi


Per capire come abbiamo fatto basta leggere i post precedenti. Alessandro ha sostenuto che la lombricoltura non rientri tra le attività agricole, su questo punto mi pare sia stato fugato ogni dubbio. il punto è che nel corso di un confronto occorre fare attenzione a utilizzare toni perentori (è così e basta;chiuso) perché il grado di perentorietà è proporzionato alla perdita di credibilità quando poi quelle affermazioni non trovano conferme

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Che secondo il codice civile lombricoltura è agricola ok... non ci sono dubbi e penso che non c'è ne sono mai stati.
Il problema è fiscalmente: Per il fisco sono animali allevabili e quindi rientrano nel regime agricolo solo animali presenti in quell'elenco. I lombrichi non sono presenti, per cui verranno tassati come qualsiasi attività commerciale.

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Il 17/09/2014 Alessandro scriveva
“va bene, ma le congetture non risolvono la questione, le aziende agricole sono regolamentate dall'articolo 2135 il quale ha una sezione sulla quale non c'è "altri allevamenti" ma c'è quali animali si possono allevare e ripeto, non c'è il lombrico e quindi questo taglia la testa al toro.
Se poi vogliamo vederla da un punto di vista logico è una stupidata, ma fintanto che il ministero non aggiunge i lombrichi agli animali allevabili NON è attività agricola.”

Perdonatemi non so usare il quote…farò pratica

Si effettivamente un pochino di confusione l’avete fatta… :D vi invito a rileggere gli interventi precedenti.

In ogni caso proverò a semplificare ulteriormente le cose:

1) Sembra che ormai siamo tutti d’accordo nell’affermare che l’art. 2135 del codice civile permette all’imprenditore agricolo di svolgere una serie piuttosto ampia di attività tra le quali la lombricoltura.
2) Se si accetta questa premessa non si può dire poi che “fiscalmente” tale attività venga considerata come commerciale perché un’affermazione del genere è manifestamente illogica.
Viceversa non servirebbero espedienti di nessun tipo per trasformare un’attività prettamente commerciale in agricola come ad esempio mettersi a piantare ortaggi o esercitare la lombricoltura sotto forma di società di capitali anziché società di persone (leggi SRL… e per quale motivo poi ? ).
In parole povere non si può essere imprenditori agricoli per il codice civile ed imprenditori commerciali per l’Agenzia delle Entrate.
Vi invito quindi a rileggere le ultime cinque righe del mio post dove avevo già spiegato che il reddito derivante dall’allevamento dei lombrichi (vendita del vivo e humus ) concorreva alla formazione del reddito AGRARIO.

Parliamo adesso della famosa tabella che ha postato l’amico Alessandro; proviamo a capire cosa sia e a leggerla insieme (almeno le prime righe).
In effetti scopriamo che si tratta molto banalmente del quadro RD dell’ UNICO 2010 ossia il documento che viene compilato annualmente da tutti per la determinazione del reddito con il sistema forfettario (quindi nessuna tabella del ministero o altre cose strane).
Se ci soffermiamo sulle istruzioni relative alla compilazione possiamo leggere questo: “Il presente quadro va compilato dalle società di persone e dai soggetti equiparati, ad esclusione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, per la dichiarazione del reddito derivante dall’attività di allevamento di animali e/o da quelle dirette alla produzione di vegetali eccedenti il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR” (Testo Unico Imposte Redditi)

Scopriamo quindi che questo quadro và compilato SOLO se si eccedono i LIMITI di cui all’art 32 comma 2 lettera b del TUIR

Ora, di cosa parlerà mai questo famigerato articolo 32 ? e a quale limite si riferirà ? nuovamente proviamo al leggere la norma:

Art. 32 - Reddito agrario.

1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole su di esso.
2. Sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste.

In parole povere questo articolo stabilisce dei limiti di densità di allevamento per considerare l’attività come agricola (se ho mille maiali su dieci metri quadri non sono un imprenditore agricolo ma sono un imprenditore commerciale ...ammesso che riesca a farlo ).
Quindi se allevo animali (conosciamo già il significato della parola animali ) devo poterli sostentare IN VIA POTENZIALE e ALMENO PER UN QUARTO con mangimi ottenibili dai miei terreni. ( ci riallacciamo al criterio di PROPRZIONALITA’ stabilito anche dall’art. 2135 c.c. quindi le norme vanno di pari passo ed in perfetto accordo tra loro).
A scanso di equivoci preciso che la parola potenziale significa che il calcolo viene fatto su base statistica. A nessuno interessa se poi il mangime (o il letame in questo caso) lo andate a comprare altrove.

Se rispetto questi limiti NON devo compilare il quadro RD e la relativa tabella và a farsi friggere perché i relativi redditi sono integralmente compresi nel reddito agrario e devono essere dichiarati soltanto nel Quadro RA dell’ UNICO.

Ora penso che tutti capiscano che per alimentare i lombrichi non sono necessarie migliaia di ettari ma il calcolo potenziale deve unicamente tenere conto del letame POTENZIALMENTE producibile sui terreni disponibili ( quante mucche,cavalli , o maiali potrebbero essere allevati sui miei terreni e con quale produzione di letame ? ).

Continuando a leggere la famosa “tabella” postata dall’amico Alessandro scopriamo anche che “Va, infine, precisato che i sistemi di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui alle seguenti sezioni non sono esclusivi: la società ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui alle sezioni del presente quadro”.

Quindi morale della favola… posso tranquillamente rinunciare alla determinazione del reddito tramite la famosa “tabella” senza per questo essere classificato come imprenditore commerciale.

Ricapitoliamo:

1) La lombricoltura rientra tra le attività agricole.
2) I relativi redditi sono tassati come agricoli (contabilità ordinaria o forfettaria a seconda della scelta che la mia impresa ha fatto a suo tempo).
3) Se voglio posso fare solo il lombricoltore
4) La famosa tabella è solo un aiuto alla determinazione forfettaria del reddito e non devo neanche compilarla nella maggioranza dei casi. Ad ogni modo posso determinare il mio reddito con altri criteri senza per questo essere “trasformato” dall’agenzia delle entrate in imprenditore commerciale (finite di leggere le istruzioni dell' UNICO, sarebbe troppo lunga da spiegare qui).
5) Sia Alessandro che Giulia sono stati informati male e pertanto li invito a rivolgersi a professionisti maggiormente qualificati.
6) Quando si parla di questioni del genere in un forum per evitare di incasinare le cose conviene sempre partire dal dato normativo principale risalendo poi alla normativa secondaria e non il contario (c’è una gerarchia nelle fonti del diritto e nella ipotesi (rara) di contrasto una norma prevale sull’altra anche se questo non è i caso)...in altre parole seguite la corrente non fate i salmoni altrimenti anche se arrivate a destinazione poi morite di stanchezza :lol:
7) Dalle mie parti si dice che la legge si chiama legge perchè si legge ;)

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giuliet589 ha scritto:
Che secondo il codice civile lombricoltura è agricola ok... non ci sono dubbi e penso che non c'è ne sono mai stati.
Il problema è fiscalmente: Per il fisco sono animali allevabili e quindi rientrano nel regime agricolo solo animali presenti in quell'elenco. I lombrichi non sono presenti, per cui verranno tassati come qualsiasi attività commerciale.

basta vedere i vecchi post per verificare che i dubbi c'erano. che il problema sia fiscale lo vado dicendo da due giorni

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Nicodemo78 ha scritto:
Il 17/09/2014 Alessandro scriveva
“va bene, ma le congetture non risolvono la questione, le aziende agricole sono regolamentate dall'articolo 2135 il quale ha una sezione sulla quale non c'è "altri allevamenti" ma c'è quali animali si possono allevare e ripeto, non c'è il lombrico e quindi questo taglia la testa al toro.
Se poi vogliamo vederla da un punto di vista logico è una stupidata, ma fintanto che il ministero non aggiunge i lombrichi agli animali allevabili NON è attività agricola.”

Perdonatemi non so usare il quote…farò pratica

Si effettivamente un pochino di confusione l’avete fatta… :D vi invito a rileggere gli interventi precedenti.

In ogni caso proverò a semplificare ulteriormente le cose:

1) Sembra che ormai siamo tutti d’accordo nell’affermare che l’art. 2135 del codice civile permette all’imprenditore agricolo di svolgere una serie piuttosto ampia di attività tra le quali la lombricoltura.
2) Se si accetta questa premessa non si può dire poi che “fiscalmente” tale attività venga considerata come commerciale perché un’affermazione del genere è manifestamente illogica.
Viceversa non servirebbero espedienti di nessun tipo per trasformare un’attività prettamente commerciale in agricola come ad esempio mettersi a piantare ortaggi o esercitare la lombricoltura sotto forma di società di capitali anziché società di persone (leggi SRL… e per quale motivo poi ? ).
In parole povere non si può essere imprenditori agricoli per il codice civile ed imprenditori commerciali per l’Agenzia delle Entrate.
Vi invito quindi a rileggere le ultime cinque righe del mio post dove avevo già spiegato che il reddito derivante dall’allevamento dei lombrichi (vendita del vivo e humus ) concorreva alla formazione del reddito AGRARIO.

Parliamo adesso della famosa tabella che ha postato l’amico Alessandro; proviamo a capire cosa sia e a leggerla insieme (almeno le prime righe).
In effetti scopriamo che si tratta molto banalmente del quadro RD dell’ UNICO 2010 ossia il documento che viene compilato annualmente da tutti per la determinazione del reddito con il sistema forfettario (quindi nessuna tabella del ministero o altre cose strane).
Se ci soffermiamo sulle istruzioni relative alla compilazione possiamo leggere questo: “Il presente quadro va compilato dalle società di persone e dai soggetti equiparati, ad esclusione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, per la dichiarazione del reddito derivante dall’attività di allevamento di animali e/o da quelle dirette alla produzione di vegetali eccedenti il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR” (Testo Unico Imposte Redditi)

Scopriamo quindi che questo quadro và compilato SOLO se si eccedono i LIMITI di cui all’art 32 comma 2 lettera b del TUIR

Ora, di cosa parlerà mai questo famigerato articolo 32 ? e a quale limite si riferirà ? nuovamente proviamo al leggere la norma:

Art. 32 - Reddito agrario.

1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole su di esso.
2. Sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste.

In parole povere questo articolo stabilisce dei limiti di densità di allevamento per considerare l’attività come agricola (se ho mille maiali su dieci metri quadri non sono un imprenditore agricolo ma sono un imprenditore commerciale ...ammesso che riesca a farlo ).
Quindi se allevo animali (conosciamo già il significato della parola animali ) devo poterli sostentare IN VIA POTENZIALE e ALMENO PER UN QUARTO con mangimi ottenibili dai miei terreni. ( ci riallacciamo al criterio di PROPRZIONALITA’ stabilito anche dall’art. 2135 c.c. quindi le norme vanno di pari passo ed in perfetto accordo tra loro).
A scanso di equivoci preciso che la parola potenziale significa che il calcolo viene fatto su base statistica. A nessuno interessa se poi il mangime (o il letame in questo caso) lo andate a comprare altrove.

Se rispetto questi limiti NON devo compilare il quadro RD e la relativa tabella và a farsi friggere perché i relativi redditi sono integralmente compresi nel reddito agrario e devono essere dichiarati soltanto nel Quadro RA dell’ UNICO.

Ora penso che tutti capiscano che per alimentare i lombrichi non sono necessarie migliaia di ettari ma il calcolo potenziale deve unicamente tenere conto del letame POTENZIALMENTE producibile sui terreni disponibili ( quante mucche,cavalli , o maiali potrebbero essere allevati sui miei terreni e con quale produzione di letame ? ).

Continuando a leggere la famosa “tabella” postata dall’amico Alessandro scopriamo anche che “Va, infine, precisato che i sistemi di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui alle seguenti sezioni non sono esclusivi: la società ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui alle sezioni del presente quadro”.

Quindi morale della favola… posso tranquillamente rinunciare alla determinazione del reddito tramite la famosa “tabella” senza per questo essere classificato come imprenditore commerciale.

Ricapitoliamo:

1) La lombricoltura rientra tra le attività agricole.
2) I relativi redditi sono tassati come agricoli (contabilità ordinaria o forfettaria a seconda della scelta che la mia impresa ha fatto a suo tempo).
3) Se voglio posso fare solo il lombricoltore
4) La famosa tabella è solo un aiuto alla determinazione forfettaria del reddito e non devo neanche compilarla nella maggioranza dei casi. Ad ogni modo posso determinare il mio reddito con altri criteri senza per questo essere “trasformato” dall’agenzia delle entrate in imprenditore commerciale (finite di leggere le istruzioni dell' UNICO, sarebbe troppo lunga da spiegare qui).
5) Sia Alessandro che Giulia sono stati informati male e pertanto li invito a rivolgersi a professionisti maggiormente qualificati.
6) Quando si parla di questioni del genere in un forum per evitare di incasinare le cose conviene sempre partire dal dato normativo principale risalendo poi alla normativa secondaria e non il contario (c’è una gerarchia nelle fonti del diritto e nella ipotesi (rara) di contrasto una norma prevale sull’altra anche se questo non è i caso)...in altre parole seguite la corrente non fate i salmoni altrimenti anche se arrivate a destinazione poi morite di stanchezza :lol:
7) Dalle mie parti si dice che la legge si chiama legge perchè si legge ;)


più chiaro di così. non credo ci sia da aggiungere altro

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19/09/2014, 12:32
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Nicodemo78 ha scritto:
Il 17/09/2014 Alessandro scriveva
“va bene, ma le congetture non risolvono la questione, le aziende agricole sono regolamentate dall'articolo 2135 il quale ha una sezione sulla quale non c'è "altri allevamenti" ma c'è quali animali si possono allevare e ripeto, non c'è il lombrico e quindi questo taglia la testa al toro.
Se poi vogliamo vederla da un punto di vista logico è una stupidata, ma fintanto che il ministero non aggiunge i lombrichi agli animali allevabili NON è attività agricola.”

Perdonatemi non so usare il quote…farò pratica

Si effettivamente un pochino di confusione l’avete fatta… :D vi invito a rileggere gli interventi precedenti.

In ogni caso proverò a semplificare ulteriormente le cose:

1) Sembra che ormai siamo tutti d’accordo nell’affermare che l’art. 2135 del codice civile permette all’imprenditore agricolo di svolgere una serie piuttosto ampia di attività tra le quali la lombricoltura.
2) Se si accetta questa premessa non si può dire poi che “fiscalmente” tale attività venga considerata come commerciale perché un’affermazione del genere è manifestamente illogica.
Viceversa non servirebbero espedienti di nessun tipo per trasformare un’attività prettamente commerciale in agricola come ad esempio mettersi a piantare ortaggi o esercitare la lombricoltura sotto forma di società di capitali anziché società di persone (leggi SRL… e per quale motivo poi ? ).
In parole povere non si può essere imprenditori agricoli per il codice civile ed imprenditori commerciali per l’Agenzia delle Entrate.
Vi invito quindi a rileggere le ultime cinque righe del mio post dove avevo già spiegato che il reddito derivante dall’allevamento dei lombrichi (vendita del vivo e humus ) concorreva alla formazione del reddito AGRARIO.

Parliamo adesso della famosa tabella che ha postato l’amico Alessandro; proviamo a capire cosa sia e a leggerla insieme (almeno le prime righe).
In effetti scopriamo che si tratta molto banalmente del quadro RD dell’ UNICO 2010 ossia il documento che viene compilato annualmente da tutti per la determinazione del reddito con il sistema forfettario (quindi nessuna tabella del ministero o altre cose strane).
Se ci soffermiamo sulle istruzioni relative alla compilazione possiamo leggere questo: “Il presente quadro va compilato dalle società di persone e dai soggetti equiparati, ad esclusione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, per la dichiarazione del reddito derivante dall’attività di allevamento di animali e/o da quelle dirette alla produzione di vegetali eccedenti il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR” (Testo Unico Imposte Redditi)

Scopriamo quindi che questo quadro và compilato SOLO se si eccedono i LIMITI di cui all’art 32 comma 2 lettera b del TUIR

Ora, di cosa parlerà mai questo famigerato articolo 32 ? e a quale limite si riferirà ? nuovamente proviamo al leggere la norma:

Art. 32 - Reddito agrario.

1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole su di esso.
2. Sono considerate attività agricole:
a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste.

In parole povere questo articolo stabilisce dei limiti di densità di allevamento per considerare l’attività come agricola (se ho mille maiali su dieci metri quadri non sono un imprenditore agricolo ma sono un imprenditore commerciale ...ammesso che riesca a farlo ).
Quindi se allevo animali (conosciamo già il significato della parola animali ) devo poterli sostentare IN VIA POTENZIALE e ALMENO PER UN QUARTO con mangimi ottenibili dai miei terreni. ( ci riallacciamo al criterio di PROPRZIONALITA’ stabilito anche dall’art. 2135 c.c. quindi le norme vanno di pari passo ed in perfetto accordo tra loro).
A scanso di equivoci preciso che la parola potenziale significa che il calcolo viene fatto su base statistica. A nessuno interessa se poi il mangime (o il letame in questo caso) lo andate a comprare altrove.

Se rispetto questi limiti NON devo compilare il quadro RD e la relativa tabella và a farsi friggere perché i relativi redditi sono integralmente compresi nel reddito agrario e devono essere dichiarati soltanto nel Quadro RA dell’ UNICO.

Ora penso che tutti capiscano che per alimentare i lombrichi non sono necessarie migliaia di ettari ma il calcolo potenziale deve unicamente tenere conto del letame POTENZIALMENTE producibile sui terreni disponibili ( quante mucche,cavalli , o maiali potrebbero essere allevati sui miei terreni e con quale produzione di letame ? ).

Continuando a leggere la famosa “tabella” postata dall’amico Alessandro scopriamo anche che “Va, infine, precisato che i sistemi di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui alle seguenti sezioni non sono esclusivi: la società ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui alle sezioni del presente quadro”.

Quindi morale della favola… posso tranquillamente rinunciare alla determinazione del reddito tramite la famosa “tabella” senza per questo essere classificato come imprenditore commerciale.

Ricapitoliamo:

1) La lombricoltura rientra tra le attività agricole.
2) I relativi redditi sono tassati come agricoli (contabilità ordinaria o forfettaria a seconda della scelta che la mia impresa ha fatto a suo tempo).
3) Se voglio posso fare solo il lombricoltore
4) La famosa tabella è solo un aiuto alla determinazione forfettaria del reddito e non devo neanche compilarla nella maggioranza dei casi. Ad ogni modo posso determinare il mio reddito con altri criteri senza per questo essere “trasformato” dall’agenzia delle entrate in imprenditore commerciale (finite di leggere le istruzioni dell' UNICO, sarebbe troppo lunga da spiegare qui).
5) Sia Alessandro che Giulia sono stati informati male e pertanto li invito a rivolgersi a professionisti maggiormente qualificati.
6) Quando si parla di questioni del genere in un forum per evitare di incasinare le cose conviene sempre partire dal dato normativo principale risalendo poi alla normativa secondaria e non il contario (c’è una gerarchia nelle fonti del diritto e nella ipotesi (rara) di contrasto una norma prevale sull’altra anche se questo non è i caso)...in altre parole seguite la corrente non fate i salmoni altrimenti anche se arrivate a destinazione poi morite di stanchezza :lol:
7) Dalle mie parti si dice che la legge si chiama legge perchè si legge ;)

per il "quote" pulsante in alto a dx

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