Il 17/09/2014 Alessandro scriveva
“va bene, ma le congetture non risolvono la questione, le aziende agricole sono regolamentate dall'articolo 2135 il quale ha una sezione sulla quale non c'è "altri allevamenti" ma c'è quali animali si possono allevare e ripeto, non c'è il lombrico e quindi questo taglia la testa al toro.
Se poi vogliamo vederla da un punto di vista logico è una stupidata, ma fintanto che il ministero non aggiunge i lombrichi agli animali allevabili NON è attività agricola.”
Perdonatemi non so usare il quote…farò pratica
Si effettivamente un pochino di confusione l’avete fatta…
vi invito a rileggere gli interventi precedenti.
In ogni caso proverò a semplificare ulteriormente le cose:
1) Sembra che ormai siamo tutti d’accordo nell’affermare che l’art. 2135 del codice civile permette all’imprenditore agricolo di svolgere una serie piuttosto ampia di attività tra le quali la lombricoltura.
2) Se si accetta questa premessa non si può dire poi che “fiscalmente” tale attività venga considerata come commerciale perché un’affermazione del genere è manifestamente illogica.
Viceversa non servirebbero espedienti di nessun tipo per trasformare un’attività prettamente commerciale in agricola come ad esempio mettersi a piantare ortaggi o esercitare la lombricoltura sotto forma di società di capitali anziché società di persone (leggi SRL… e per quale motivo poi ? ).
In parole povere non si può essere imprenditori agricoli per il codice civile ed imprenditori commerciali per l’Agenzia delle Entrate.Vi invito quindi a rileggere le ultime cinque righe del mio post dove avevo già spiegato che il reddito derivante dall’allevamento dei lombrichi (vendita del vivo e humus ) concorreva alla formazione del reddito AGRARIO.
Parliamo adesso della famosa tabella che ha postato l’amico Alessandro; proviamo a capire cosa sia e a leggerla insieme (almeno le prime righe).
In effetti scopriamo che si tratta molto banalmente del quadro RD dell’ UNICO 2010 ossia il documento che viene compilato annualmente da tutti per la determinazione del reddito
con il sistema forfettario (quindi nessuna tabella del ministero o altre cose strane).
Se ci soffermiamo sulle istruzioni relative alla compilazione possiamo leggere questo: “
Il presente quadro va compilato dalle società di persone e dai soggetti equiparati, ad esclusione delle società in nome collettivo e in accomandita semplice,
per la dichiarazione del reddito derivante dall’attività di allevamento di animali e/o da quelle dirette alla produzione di vegetali eccedenti il limite di cui alla lett. b) del comma 2 dell’art. 32 del TUIR” (Testo Unico Imposte Redditi)
Scopriamo quindi che questo quadro và compilato SOLO se si eccedono i LIMITI di cui all’art 32 comma 2 lettera b del TUIR
Ora, di cosa parlerà mai questo famigerato articolo 32 ? e a quale limite si riferirà ? nuovamente proviamo al leggere la norma:
Art. 32 - Reddito agrario.
1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole su di esso.
2.
Sono considerate attività agricole: a) le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
b)
l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste.
In parole povere questo articolo stabilisce dei limiti di densità di allevamento per considerare l’attività come agricola (se ho mille maiali su dieci metri quadri non sono un imprenditore agricolo ma sono un imprenditore commerciale ...ammesso che riesca a farlo ).
Quindi se allevo animali (conosciamo già il significato della parola animali ) devo poterli sostentare IN VIA POTENZIALE e ALMENO PER UN QUARTO con mangimi ottenibili dai miei terreni. ( ci riallacciamo al criterio di PROPRZIONALITA’ stabilito anche dall’art. 2135 c.c. quindi le norme vanno di pari passo ed in perfetto accordo tra loro).
A scanso di equivoci preciso che la parola potenziale significa che il calcolo viene fatto su base statistica. A nessuno interessa se poi il mangime (o il letame in questo caso) lo andate a comprare altrove.
Se rispetto questi limiti NON devo compilare il quadro RD e la relativa tabella và a farsi friggere perché i relativi redditi sono integralmente compresi nel reddito agrario e devono essere dichiarati soltanto nel Quadro RA dell’ UNICO.Ora penso che tutti capiscano che per alimentare i lombrichi non sono necessarie migliaia di ettari ma il calcolo potenziale deve unicamente tenere conto del letame POTENZIALMENTE producibile sui terreni disponibili ( quante mucche,cavalli , o maiali potrebbero essere allevati sui miei terreni e con quale produzione di letame ? ).
Continuando a leggere la famosa “tabella” postata dall’amico Alessandro scopriamo anche che
“Va, infine, precisato che i sistemi di determinazione del reddito secondo i criteri forfetari di cui alle seguenti sezioni non sono esclusivi: la società ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui alle sezioni del presente quadro”.
Quindi morale della favola… posso tranquillamente rinunciare alla determinazione del reddito tramite la famosa “tabella” senza per questo essere classificato come imprenditore commerciale.
Ricapitoliamo:
1) La lombricoltura rientra tra le attività agricole.
2) I relativi redditi sono tassati come agricoli (contabilità ordinaria o forfettaria a seconda della scelta che la mia impresa ha fatto a suo tempo).
3) Se voglio posso fare solo il lombricoltore
4)
La famosa tabella è solo un aiuto alla determinazione forfettaria del reddito e non devo neanche compilarla nella maggioranza dei casi. Ad ogni modo posso determinare il mio reddito con altri criteri senza per questo essere “trasformato” dall’agenzia delle entrate in imprenditore commerciale (finite di leggere le istruzioni dell' UNICO, sarebbe troppo lunga da spiegare qui).
5) Sia Alessandro che Giulia sono stati informati male e pertanto li invito a rivolgersi a professionisti maggiormente qualificati.
6) Quando si parla di questioni del genere in un forum per evitare di incasinare le cose conviene sempre partire dal dato normativo principale risalendo poi alla normativa secondaria e non il contario (c’è una gerarchia nelle fonti del diritto e nella ipotesi (rara) di contrasto una norma prevale sull’altra anche se questo non è i caso)...in altre parole seguite la corrente non fate i salmoni altrimenti anche se arrivate a destinazione poi morite di stanchezza
7) Dalle mie parti si dice che la legge si chiama legge perchè si legge