Orly
Iscritto il: 23/11/2009, 16:41 Messaggi: 38
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Buona lettura, ...
Il concetto di agricoltura biologica ha origine ai primi del novecento, soprattutto nell’Europa centrale, dove si andava affermando un nuovo pensiero culturale che professava il ritorno alla natura, e attraverso vari movimenti (ispirati dalle idee di: R. Steiner, Sir Howard, H.P. Rusch e H. Muller, A. Draghetti) si sviluppa in modo spontaneo senza riferimenti normativi e svincolato dalle leggi di mercato. Dagli anni ‘60 in poi la crescita del movimento si accelera: i crescenti danni ambientali e una diversa consapevolezza su come e cosa mangiare sono da soli sufficienti a spingere verso un’agricoltura dove il ricorso alla chimica sia ridotto e maggiormente controllato. Nel 1972 nasce in Francia l’International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), ovvero la Federazione Internazionale dei Movimenti per l’Agricoltura Biologica, che così definisce l’agricoltura biologica: “Tutti i sistemi agricoli che promuovono la produzione di alimenti e fibre in modo sano socialmente, economicamente e dal punto di vista ambientale. Questi sistemi hanno come base della capacità produttiva la fertilità intrinseca del suolo e, nel rispetto della natura delle piante, degli animali e del paesaggio, ottimizzano tutti questi fattori tra loro interdipendenti. L’agricoltura biologica riduce drasticamente l’impiego di input esterni attraverso l’esclusione di fertilizzanti, pesticidi e medicinali chimici di sintesi. Al contrario, utilizza la forza delle leggi naturali per aumentare le rese e la resistenza alle malattie”. L’autorità pubblica dell’Unione Europea ha iniziato a occuparsi del settore dell’agricoltura biologica all’inizio degli anni novanta. Solamente il 24 giugno 1991 con il Reg. CEE 2092/91, entrato in vigore il primo gennaio 1993, si hanno il riconoscimento ufficiale e la regolamentazione del metodo produttivo nonché della trasformazione e della commercializzazione del prodotto biologico. L’adozione del regolamento comunitario 2092/91 ha permesso al biologico europeo di uscire da una stretta nicchia di operatori e consumatori sensibili ai problemi dell’ambiente, facendolo diventare un fenomeno di un certo rilievo. Con esso sono definite le norme generali riguardanti l’etichettatura, gli standard di produzione, il sistema di controllo, le disposizioni riguardanti l’importazione di prodotti biologici da paesi terzi, i concimi, gli ammendanti e i presidi sanitari consentiti per la difesa delle piante. Il Reg. 2092/91 definisce le condizioni necessarie per realizzare l’agricoltura biologica; inoltre, definisce, altresì, una serie di controlli da effettuare per verificare l’applicazione delle tecniche biologiche. Di fatto tutte le aziende sia di produzione, di trasformazione, che di commercializzazione dei prodotti biologici dovranno assoggettarsi a un sistema di controllo. In Italia, in particolare, l’attività di controllo e coordinamento in materia di agricoltura biologica spetta al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAAF). Quest’ultimo demanda l’attività di controllo che riguardano l’intera filiera produttiva, nonché le fasi di condizionamento, trasformazione e commercializzazione a degli organismi di controllo e di certificazione privati. Gli organismi di controllo (ODC) prima d’essere autorizzati a operare devono dimostrare di possedere i requisiti di idoneità, ovvero devono essere accreditati. È il Sistema Italiano di Accreditamento, Accredia, (ex SINCERT: Sistema Nazionale per l’Accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione) che fornisce l’accreditamento agli organismi di certificazione e, che, ne verifica il mantenimento dei requisiti (gli ODC devono essere conformi alle norme EN 45011). Nel corso del tempo il Reg. CEE 2092/91 è stato oggetto di diverse modifiche e integrazioni, tra cui quella molto importante del 1999 (il Reg. CEE 1804/99), che ha normato il comparto zootecnico. Il Reg. CEE 1804/99 è entrato in vigore il 4 agosto 2000. Il concetto di zootecnia biologica è quello di condurre un allevamento che sia rispettoso dell’animale, dell’ambiente e del consumatore. Un aspetto importante sancito dal regolamento comunitario 1804/99 è il benessere degli animali (aspetto sempre più considerato dai consumatori) e il ricorso a razze storiche o migliorate, ma sempre ben adattate all’ambiente. La grande importanza avuta dal Reg. CEE 2092/91 è rappresentata dal fatto che esso ha creato standard minimi comuni per l’intera UE. In tal modo, è aumentata la fiducia dei consumatori verso i prodotti biologici. Nel giugno del 2007 il Consiglio europeo dei ministri dell’agricoltura ha approvato un nuovo regolamento (il Reg. CE 834/2007) relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento comunitario 2092/91. Questo regolamento costituisce il quadro giuridico di riferimento per tutti i livelli di produzione, distribuzione, controllo ed etichettatura dei prodotti biologici che possono essere offerti e commercializzati nell’UE. Esso include gli obiettivi chiaramente definiti, i principi di base e le norme generali per la produzione biologica. Il nuovo regolamento, che recepisce la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sul Piano d’azione europeo per l’agricoltura biologica e gli alimenti biologici del 2004, pone l’attenzione sul contributo fornito dal settore dell’agricoltura biologica alla politica agricola comune e, inoltre, pone l’accento sulla necessità di accrescere la fiducia dei consumatori nei confronti dei prodotti biologici al fine di accrescere, garantire la concorrenza leale e l’efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti bio. In particolare, il regolamento 834/2007 evidenzia come l’agricoltura biologica dovrebbe fare affidamento prevalentemente sulle risorse rinnovabili nell’ambito di sistemi agricoli organizzati a livello locale. Esso, afferma che occorre favorire un ulteriore sviluppo della produzione biologica, soprattutto promuovendo l’impiego di nuove tecniche e sostanze più adatte al metodo biologico. Inoltre, afferma il concetto che gli organismi geneticamente modificati (OGM) sono incompatibili con il concetto di produzione biologica e con la percezione che i consumatori hanno dei prodotti bio. Essi non dovrebbero essere utilizzati nell’agricoltura biologica. L’obiettivo è di limitare per quanto possibile la presenza accidentale e tecnicamente inevitabile di OGM nei prodotti biologici. Il limite generale per la presenza accidentale di OGM nei prodotti biologici è fissato pari allo 0,9%. Al fine di una maggiore chiarezza nei confronti dei consumatori il nuovo regolamento comunitario rende obbligatorio il logo UE per tutti i prodotti alimentari biologici in imballaggio preconfezionato, mentre resterebbe su base volontaria l’utilizzazione del logo UE nel caso di prodotti biologici non preconfezionati. Tuttavia, è opportuno limitare l’utilizzazione del logo UE ai prodotti che contengono unicamente ingredienti biologici, in modo da non trarre in inganno i consumatori sulla natura biologica dell’intero prodotto. Infine, lascia aperta la possibilità di utilizzare, contemporaneamente, loghi nazionali o privati indicanti la natura biologica del prodotto. L’uso del logo UE, una volta che sarà definita la nuova versione, dal primo luglio 2010, diverrà obbligatorio su tutti i prodotti confezionati. La presenza del logo comunitario, oltre a facilitare l’individuazione dei prodotti bio, garantisce che: a) tutta la filiera di produzione, dalle sementi al confezionamento e/o vendita del prodotto, è stata sottoposta alle visite ispettive previste dal sistema di controllo e certificazione; b) è biologico almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola; c) il produttore e le imprese di trasformazione non hanno utilizzato OGM né sostanze chimiche di sintesi; d) oltre al nome del produttore (o dell’azienda di trasformazione o distribuzione), il prodotto esibisce il codice dell’organismo di controllo. Pertanto, il Reg. CE 834/2007 fornisce la base per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica e, nel contempo, assicura l’efficace funzionamento del mercato interno, garantisce una concorrenza leale, assicura la fiducia dei consumatori e ne tutela gli interessi. Nel corso del 2008 sono stati adottati due nuovi regolamenti della Commissione (il Reg. CE 889/2008 e il Reg. CE 1235/2008) che disciplinano la produzione biologica, l’importazione e la distribuzione di prodotti biologici, nonché la loro etichettatura. In particolare, il Reg. CE 889/2008, recante le modalità di applicazione del regolamento comunitario 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli, disciplina tutti i livelli di produzione vegetale ed animale, dalla coltivazione del terreno e dall’allevamento di animali alla trasformazione, alla distribuzione e al controllo degli alimenti biologici. In esso sono definiti diversi dettagli tecnici e, inoltre, rappresenta un ampliamento del Regolamento originale sul settore biologico. Le normative sull’agricoltura biologica europea (Reg. CE 834/2007), statunitense (NOAP) e giapponese (JAS) differiscono per alcuni aspetti che, pur di rilievo secondario, rendono necessarie certificazioni aggiuntive e l’accreditamento da parte delle rispettive autorità pubbliche. Orly
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