Marco
Sez. Supporto Didattico
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Formazione: Laurea in Scienze agrarie
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Ecco il testo completo del Regolamento CE N. 182/2009 entrato in vigore il 1° luglio 2009
REGOLAMENTO (CE) N. 182/2009 DELLA COMMISSIONE del 6 marzo 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l'articolo 113, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 121, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 4, considerando quanto segue:
(1) È opportuno chiarire che la denominazione di vendita degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva deve corrispondere a una delle denominazioni fissate dall'organizzazione comune dei mercati agricoli. Informazioni supplementari su ciascuna delle categorie di olio definite devono inoltre figurare sull'etichetta, anche se non necessariamente in prossimità della denominazione di vendita del prodotto. Per i prodotti contenenti olio di oliva non devono essere prescritte né l'indicazione in etichetta della denominazione né, di conseguenza, informazioni supplementari.
(2) Il regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione (2) reca disposizioni in merito all'indicazione facoltativa dell'origine sull'etichetta degli oli di oliva benché lo scopo perseguito fosse l'indicazione obbligatoria dell'origine sull'etichetta per l'olio extra vergine di oliva e per l'olio di oliva vergine, per tener conto del fatto che, a motivo degli usi agricoli o delle pratiche locali di estrazione o di taglio, tali oli possono presentare qualità e sapore notevolmente diversi tra loro a seconda dell'origine geografica. Le disposizioni facoltative applicate finora si sono rivelate insufficienti per evitare che i consumatori siano fuorviati circa le caratteristiche effettive degli oli vergini a questo riguardo. Inoltre, il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (3) ha introdotto nel 2002 norme in materia di tracciabilità applicabili dal 1° gennaio 2005. Sulla base dell'esperienza acquisita in questo campo dagli operatori e dalle amministrazioni è possibile rendere obbligatoria l'indicazione dell'origine sull'etichetta per l'olio extra vergine di oliva e l'olio di oliva vergine.
(3) Nella Comunità, una parte significativa degli oli di oliva vergini ed extra vergini è costituita da miscele di oli originari di vari Stati membri e paesi terzi. Occorre prevedere disposizioni semplici per l'indicazione dell'origine sull'etichetta delle suddette miscele. Tali disposizioni semplificate consentiranno di abolire le norme precedenti relative all'indicazione in etichetta dell'«origine predominante », che risultavano complesse da applicare, difficili da controllare e potenzialmente fuorvianti.
(4) Alcuni termini che descrivono le caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all'odore degli oli di oliva vergini ed extra vergini sono stati recentemente definiti dal Consiglio oleicolo internazionale (COI) nel suo metodo riveduto per la valutazione organolettica degli oli di oliva vergini. L'utilizzo di tali termini sull'etichetta degli oli di oliva vergini ed extra vergini va riservato agli oli sottoposti a valutazione in base al corrispondente metodo di analisi. Occorre prevedere disposizioni transitorie per gli operatori che si avvalgono attualmente dei termini riservati.
(5) Diversi Stati membri hanno mantenuto disposizioni nazionali che vietano la produzione di miscele di olio di oliva con altri oli di semi per il consumo interno, al fine di preservare le loro tradizioni e una certa qualità di produzione a livello nazionale. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1019/2002 non si applicano al tonno e alle sardine, che rientrano nel campo di applicazione rispettivamente del regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio, del 9 giugno 1992, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di tonno e di palamita (4) e del regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio, del 21 giugno 1989, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per le conserve di sardine (5). Per motivi di chiarezza è opportuno che tali aspetti siano chiaramente menzionati nel regolamento (CE) n. 1019/2002.
(6) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1019/2002.
(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
Note: (1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. (2) GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27. (3) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. (4) GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1. (5) GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79.
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1019/2002 è modificato come segue:
1) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2000/13/CE e del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (*), il presente regolamento stabilisce le norme di commercializzazione per il commercio al dettaglio, specifiche per gli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva di cui al punto 1, lettere a) e b), e ai punti 3 e 6 dell'allegato XVI del regolamento (CE) n. 1234/2007. ___________ (*) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.»;
2) l'articolo 3 è modificato come segue:
a) prima del primo comma, è inserito il seguente comma:
«Le denominazioni in conformità all'articolo 118 del regolamento (CE) n. 1234/2007 corrispondono alla denominazione di vendita di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2000/13/CE.»;
b) al primo comma, che diventa il secondo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«L'etichetta degli oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, oltre alla denominazione di cui al primo comma, ma non necessariamente in prossimità di essa, reca in caratteri chiari e indelebili l'informazione seguente sulla categoria di olio:»;
3) l'articolo 4 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dai seguenti primo e secondo comma:
«La designazione dell'origine figura sull'etichetta per l'olio extra vergine di oliva e per l'olio di oliva vergine di cui all'allegato XVI, punto 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
La designazione dell'origine non figura sull'etichetta per i prodotti definiti all'allegato XVI, punti 3 e 6, del regolamento (CE) n. 1234/2007.»;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le designazioni dell'origine di cui al paragrafo 1 comprendono unicamente:
a) nel caso di oli di oliva originari, in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, di uno Stato membro o di un paese terzo, un riferimento allo Stato membro, alla Comunità o al paese terzo, a seconda dei casi; oppure,
b) nel caso di miscele di oli di oliva originari, in conformità alle disposizioni dei paragrafi 4 e 5, di più di uno Stato membro o paese terzo, una delle seguenti diciture, a seconda dei casi:
i) “miscela di oli di oliva comunitari” oppure un riferimento alla Comunità;
ii) “miscela di oli di oliva non comunitari” oppure un riferimento all'origine non comunitaria;
iii) “miscela di oli di oliva comunitari e non comunitari” oppure un riferimento all'origine comunitaria e non comunitaria, oppure;
c) una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, in conformità alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione.»;
c) il paragrafo 6 è soppresso;
4) l'articolo 5 è modificato come segue:
a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) le indicazioni delle caratteristiche organolettiche relative al gusto e/o all'odore possono figurare unicamente per gli oli extra vergini di oliva e gli oli di oliva vergini; i termini di cui all'allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91 possono figurare sull'etichetta unicamente se sono fondati sui risultati di una valutazione effettuata secondo il metodo previsto all'allegato XII del regolamento (CEE) n. 2568/91.»;
b) è aggiunto il seguente secondo comma:
«I prodotti venduti sotto marchi la cui domanda di registrazione è stata presentata entro e non oltre il 1o marzo 2008 e che contengono almeno uno dei termini di cui all'allegato XII, punto 3.3, del regolamento (CEE) n. 2568/91 possono non essere conformi ai requisiti dell'articolo 5, lettera c), del regolamento (CE) n. 1019/2002 fino al 1o novembre 2011.»;
5) l'articolo 6 è modificato come segue:
a) al paragrafo 1 è aggiunto il seguente terzo comma: «Gli Stati membri possono vietare la produzione, sul loro territorio, delle miscele di oli di oliva e di altri oli vegetali di cui al primo comma per il consumo interno. Tuttavia essi non possono vietare la commercializzazione, sul loro territorio, delle suddette miscele di oli provenienti da altri paesi, né vietare la produzione, sul loro territorio, di dette miscele ai fini della commercializzazione in un altro Stato membro o dell'esportazione.»;
b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Ad eccezione del tonno all'olio di oliva di cui al regolamento (CEE) n. 1536/92 del Consiglio (*) e delle sardine all'olio di oliva di cui al regolamento (CEE) n. 2136/89 del Consiglio (**), se la presenza di oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento in un prodotto alimentare diverso da quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo è evidenziata sull'etichetta, al di fuori della lista degli ingredienti, attraverso termini, immagini o simboli grafici, la denominazione di vendita del prodotto alimentare è seguita direttamente dall'indicazione della percentuale di oli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente regolamento rispetto al peso netto totale del prodotto alimentare. ___________ (*) GU L 163 del 17.6.1992, pag. 1. (**) GU L 212 del 22.7.1989, pag. 79.»;
c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le denominazioni di cui all'articolo 3, primo comma, possono essere sostituite dai termini “olio di oliva” sull'etichetta dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tuttavia, in caso di presenza di olio di sansa di oliva, i termini “olio di oliva” sono sostituiti dai termini “olio di sansa di oliva”»;
d) è aggiunto il seguente paragrafo 4:
«4. Le informazioni di cui all'articolo 3, secondo comma, possono non figurare sull'etichetta dei prodotti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»;
6) all'articolo 8, paragrafo 2, la lettera b), è sostituita dalla seguente:
«b) da un'organizzazione di operatori dello Stato membro prevista all'articolo 125 del regolamento (CE) n. 1234/2007;»;
7) all'articolo 9, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Per le verifiche delle indicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, gli Stati membri interessati possono stabilire un regime di riconoscimento delle imprese i cui impianti di confezionamento sono situati sul loro territorio.»
Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2009. In deroga al secondo comma, i prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità o legalmente importati nella Comunità e immessi in libera pratica anteriormente al 1° luglio 2009 possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2009. Per la Commissione Mariann FISCHER BOEL Membro della Commissione
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