Switch to full style
Produzione, qualità e valorizzazione dei prodotti agroalimentari
Rispondi al messaggio

VENDITA PRODOTTI MACELLATI A RISTORANTI

22/09/2014, 15:40

Buongiorno,
volevo sapere cosa devo fare per essere in regola nella vendita dei mie prodotti animali ai ristoranti. Basta il numero di allevamento che mi da la ASL??
Ovviamente per la tracciabilità il ristoratoredevono venirli a ritirare loro presso l'allevamento.
Al ristoratore, se mostro l'assegnazione del numero di allevamento ASL (tipo certificato) può stare tranquillo in caso di controlli presso il ristorante?? Può dire di averli acquistati presso il mio allevamento, senza alcun problema??
Ovviamente il tutto dovrà rimanere sotto i 7000€ l'anno, per restare in regime di esenzione IVA.
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
Grazie
Marco Raffaelli

Re: VENDITA PRODOTTI MACELLATI A RISTORANTI

22/09/2014, 16:07

Per quanto concerne la parte sanitaria:
La macellazione non rientra nella produzione primaria e non può essere effettuata nell’azienda agricola se questa non è dotata di un macello riconosciuto, vale a dire se non ha ottenuto l’assegnazione del numero di riconoscimento (numero CE). Riconoscimento che presuppone il rispetto dei requisiti di cui ai Regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004, con bollatura sanitaria delle carni dopo la visita veterinaria. Inoltre, l’Operatore del Settore Alimentare deve predisporre, attuare e mantenere procedure basate sul sistema HACCP, garantendo così la sicurezza alimentare con un’appropriata analisi dei pericoli e gestione del rischio connesso alla specifica attività svolta. L’azienda agricola che effettua l’allevamento di animali, oltre che poter vendere i propri capi allo stabilimento di macellazione che poi commercializza le carni nei propri canali di distribuzione, può vendere direttamente al consumatore finale o al dettagliante l’animale vivo, dotato della prevista documentazione; l’animale dev’essere trasportato a cura dell’acquirente, anche impiegando un’impresa di trasporto per conto terzi dotata di veicolo idoneo e in regola con il regime autorizzativo di cui al Regolamento (CE) n. 1/2005 e nel rispetto della normativa sul benessere animale, ad un macello riconosciuto ai sensi del Reg. 853/2004. Qui avviene la macellazione (ed eventualmente il sezionamento), con destinazione all’autoconsumo se il proprietario è un consumatore finale o alla vendita o somministrazione se il proprietario è un venditore al dettaglio o un ristoratore.
Il produttore primario può anche commissionare direttamente la macellazione al macello riconosciuto e vendere poi le carni al consumatore, dotandosi di un locale di vendita connesso all’azienda agro-zootecnica in regola con i requisiti di cui al Reg. 852/2004, provvedendo alla notifica della specifica attività di vendita all’ASL territorialmente competente e applicando procedure basate sul sistema HACCP.
In tutti i casi di trasporto delle carni dal macello verso un operatore commerciale (dettagliante o ristoratore o lo stesso allevatore/rivenditore) dev’essere impiegato un veicolo registrato ai sensi dell’art. 6 del Reg. 852/2004, in possesso dei requisiti di cui all’allegato II, cap. IV, dello stesso Regolamento e di un impianto che garantisca adeguate condizioni di temperatura, come previsto dall’allegato II, cap. IV, punto 7, del Reg. 852/2004 e dall’allegato III, cap. VII, del Reg. 853/2004 (quest’ultimo prevede +3°C per le frattaglie e +7°C per le altre carni). Non possono essere utilizzate autovetture o veicoli normalmente destinati ad usi diversi dal trasporto alimentare.
Le Regioni prevedono la possibilità di macellazione tradizionale a domicilio di suini e, in qualche caso, di ovini e caprini, stabilendo i requisiti e le regole per l’effettuazione della visita sanitaria. Tali deroghe, tuttavia, sono limitate all’autoconsumo familiare (in genere sono fissati limiti quantitativi in funzione di tale destinazione) e le carni così ottenute non possono essere commercializzate.
Ulteriori info: http://www.pubblicitaitalia.com/ilpesce ... 12013.html

Ovviamente il tutto dovrà rimanere sotto i 7000€ l'anno, per restare in regime di esenzione IVA

Questo si, però trattandosi di prodotti di origine animale, non vorrei che vi fosse qualche altra richiesta tributaria.
Data la complessità della materia, ti consiglio di contattare un tecnico della tua zona o di rivolgerti ad un’associazione di categoria per chiarire tutti i dubbi qui elencanti.
Buona giornata

Re: VENDITA PRODOTTI MACELLATI A RISTORANTI

22/09/2014, 16:50

Ringrazio per la completa e celere risposta.
Ho omesso di specificare che gli animali in questione sono avicoli (principalmente polli, oche, anatre e uova) e conigli.
Pensavo fosse più semplice. Volevo arrotondare qualcosa per rientrare delle spese della produzione per casa.
La mia zona è Fiumicino (RM), penso di andare alla asl della mia zona per informarmi, spero siano esaustivi come lei.
Ringrazio

Re: VENDITA PRODOTTI MACELLATI A RISTORANTI

02/10/2014, 16:48

se so tratta di animali da cortile è possibile la macellazione presso l'allevamento e la vendita diretta senza la necessità di ottenere alcun riconoscimento ai sensi del regolamento 853/2004. I limiti riguardano la produzione (3600 capi/anno).
Nelle diverse regioni di solito esistono delle disposizioni locali per come devono essere fatti questi macellini avicunicoli e quindi è meglio rivolgersi ai servizi veterinari delle ASL di competenza.
Le confermo comunque il divieto di macellazioni domiciliari per vendita di animali a carni rosse.
Se decidesse per attrezzarsi troverà in rete molto materiale sia per la costruzione che per la gestione di queste strutture. Da noi (Ravenna) ve ne sono alcune che operano da anni con profitto, anche per selvaggina da penna allevata.
Cordiali saluti
Manlio Della Ciana
Rispondi al messaggio