Per quanto concerne la parte sanitaria:
La macellazione non rientra nella produzione primaria e non può essere effettuata nell’azienda agricola se questa non è dotata di un macello riconosciuto, vale a dire se non ha ottenuto l’assegnazione del numero di riconoscimento (numero CE). Riconoscimento che presuppone il rispetto dei requisiti di cui ai Regolamenti (CE) n. 852/2004 e 853/2004, con bollatura sanitaria delle carni dopo la visita veterinaria. Inoltre, l’Operatore del Settore Alimentare deve predisporre, attuare e mantenere procedure basate sul sistema HACCP, garantendo così la sicurezza alimentare con un’appropriata analisi dei pericoli e gestione del rischio connesso alla specifica attività svolta. L’azienda agricola che effettua l’allevamento di animali, oltre che poter vendere i propri capi allo stabilimento di macellazione che poi commercializza le carni nei propri canali di distribuzione, può vendere direttamente al consumatore finale o al dettagliante l’animale vivo, dotato della prevista documentazione; l’animale dev’essere trasportato a cura dell’acquirente, anche impiegando un’impresa di trasporto per conto terzi dotata di veicolo idoneo e in regola con il regime autorizzativo di cui al Regolamento (CE) n. 1/2005 e nel rispetto della normativa sul benessere animale, ad un macello riconosciuto ai sensi del Reg. 853/2004. Qui avviene la macellazione (ed eventualmente il sezionamento), con destinazione all’autoconsumo se il proprietario è un consumatore finale o alla vendita o somministrazione se il proprietario è un venditore al dettaglio o un ristoratore.
Il produttore primario può anche commissionare direttamente la macellazione al macello riconosciuto e vendere poi le carni al consumatore, dotandosi di un locale di vendita connesso all’azienda agro-zootecnica in regola con i requisiti di cui al Reg. 852/2004, provvedendo alla notifica della specifica attività di vendita all’ASL territorialmente competente e applicando procedure basate sul sistema HACCP.
In tutti i casi di trasporto delle carni dal macello verso un operatore commerciale (dettagliante o ristoratore o lo stesso allevatore/rivenditore) dev’essere impiegato un veicolo registrato ai sensi dell’art. 6 del Reg. 852/2004, in possesso dei requisiti di cui all’allegato II, cap. IV, dello stesso Regolamento e di un impianto che garantisca adeguate condizioni di temperatura, come previsto dall’allegato II, cap. IV, punto 7, del Reg. 852/2004 e dall’allegato III, cap. VII, del Reg. 853/2004 (quest’ultimo prevede +3°C per le frattaglie e +7°C per le altre carni). Non possono essere utilizzate autovetture o veicoli normalmente destinati ad usi diversi dal trasporto alimentare.
Le Regioni prevedono la possibilità di macellazione tradizionale a domicilio di suini e, in qualche caso, di ovini e caprini, stabilendo i requisiti e le regole per l’effettuazione della visita sanitaria. Tali deroghe, tuttavia, sono limitate all’autoconsumo familiare (in genere sono fissati limiti quantitativi in funzione di tale destinazione) e le carni così ottenute non possono essere commercializzate.
Ulteriori info:
http://www.pubblicitaitalia.com/ilpesce ... 12013.htmlOvviamente il tutto dovrà rimanere sotto i 7000€ l'anno, per restare in regime di esenzione IVA
Questo si, però trattandosi di prodotti di origine animale, non vorrei che vi fosse qualche altra richiesta tributaria.
Data la complessità della materia, ti consiglio di contattare un tecnico della tua zona o di rivolgerti ad un’associazione di categoria per chiarire tutti i dubbi qui elencanti.
Buona giornata