Ciao a tutti e complimenti per questo luogo di discussione; vorrei chiedere un parere. Se una Ditta compra un prodotto DOP, lo rilavora fuori dalla zona di definizione della DOP aggiungendo anche altri prodotti per ottenere un determinato prodotto finale (che a questo punto è composto anche con il prodotto DOP rilavorato) può riportare in etichetta e/o fra gli ingredienti il prodotto DOP acquistato? Ci sono documenti (leggi, regolamenti, direttive, ecc...) a riguardo? Grazie, Paolo.
Premetto che sono solo un consumatore, non un esperto. Se non sbaglio, ci sono prodotti alimentari di grandi marchi (es. tortellini, ...) che riportano, tra gli ingredienti, prodotti Dop o Igp. Marco
Grazie per la risposta, Marco, la trovo un ottimo spunto di riflessione: ho visto l'etichetta proprio dei tortellini con un ingrediente DOP; l'unica mia perplessità è insita nel fatto che, a differenza dei tortellini, il prodotto finale a cui mi riferisco è qualcosa che utilizza la DOP, come ingrediente, rilavorandola (con processi anche termici e che comunque fanno perdere alla DOP componente le proprie caratteristiche) e quindi è possibile riportare in ingrediente qualcosa che fondamentalmente non esiste nel prodotto finale se non perchè ha originato un DIVERSO prodotto che, quello sì, è contenuto.
Come ha indicato correttamente Marco, se utilizzi un ingrediente DOP per un prodotto finito, lo puoi tranquillamente indicare in etichetta, così come se dovessi ottenere un prodotto finale rilavorato, esempio i famosi formaggini svizzeri. Se guardi vedrai che sulle confezioni, indicano chiaramente il nome del formaggio fuso utilizzato; il fatto che il formaggio sia trattato termicamente (processo termico che dovrebbe essere simile a quanto vorresti fare) per ottenere il prodotto finale, ti mostra come alla tua richiesta iniziale di avere informazioni in merito alle normative in questione, sia da ricercare nelle norme relative all'etichettatura. Infatti non esiste che io sappia una norma relativa alla rilavorazione di un prodotto (non solo dop) ma, bensì, una regolamentazione sull'etichettatura e la relativa tracciabilità e origine dei prodotti utilizzati. In tal senso cerca le norme sui prodotti da indicare in etichetta nei prodotti agro alimentari. Saluti e buona settimana
Ciao a tutti, spero di poter dare un contributo chiaro e tempestivo, nonostante sia passato più di un mese, alla discussione. Il D. legislativo 297/2004 regolamenta l'impiego delle denominazioni DOP e IGP (esclusi i vini, regolamentati a parte) nella etichettatura dei prodotti alimentari. Come diceva giustamente Marco, è consentito impiegare (anzi direi è opportuno!) la denominazione del prodotto DOP/IGP impiegato nell'elenco degli ingredienti del prodotto finito che si intende commercializzare. Ad esempio, se si intende produrre semplicemente "pesto" impiegando "Basilico genovese" che è un prodotto a denominazione di origine protetta, nell'elenco degli ingredienti si scriverà "Basilico genovese DOP" (la dicitura completa e precisa con la sigla del tipo di denominazione). Se invece la denominazione la si vuole indicare nella denominazione di vendita (e cioè si vuole vendere "Pesto con basilico genovese DOP"), si deve chiedere l'autorizzazione al Consorzio competente.