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Percentuali in etichetta 
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Iscritto il: 25/03/2011, 12:37
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Qualcuno saprebbe indicarmi se è obbligo di legge indicare la percentuale dei singoli ingredienti
in un prodotto oppure è sufficiente elencarli in ordine decrescente=?
eventuale riferimento normativo è gradito grazieee


30/09/2011, 17:06
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Sez. Igiene e Qualità dei Prodotti Alimentari
Sez. Igiene e Qualità dei Prodotti Alimentari

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Ciao Nico,
La regolamentazione inerente le etichette dei prodotti alimentari e' variegata. Il principale testo di riferimento e' il d.lgs.109/92 piu' volte modificato, in particolar modo dal d.lgs.181/2003 e dal d.lgs. 114/2006 che hanno via via recepito Direttive della Comunita' Europea in materia.
Esso si occupa dell'etichettatura, presentazione e pubblicita' dei prodotti alimentari, sia preconfezionati che sfusi. Per quanto riguarda le indicazioni nutrizionali vigono le regole fissate dal D.lgs.77/1993 (attuativo della direttiva 90/496/CEE) e il Regolamento (CE) 1924/2006.
Norme a parte regolano invece i vini, le acque minerali e i prodotti alimentari destinati ad alimentazioni specifiche (per celiaci, diabetici, etc....).
Gli ingredienti sono tutte le sostanze, compresi gli additivi, utilizzate nella preparazione del prodotto alimentare.
Essi devono essere indicati col loro nome specifico esclusi i casi elencati nell'Allegato I del d.lgs.109/92, per i quali puo' essere indicato il solo nome "generico" della categoria di appartenenza (olii vegetali o animali, grassi vegetali o animali, zuccheri, etc.).
Per altri ingredienti, invece (Allegato II), deve essere riportato il nome della categoria seguito dal nome specifico o dal numero CEE (acidificanti, addensanti, agenti lievitanti, etc.).
Tutti gli allergeni alimentari (Allegato II sezione III) come i crostacei, le uova, il pesce, la soia, i cereali contenenti glutine, etc., o le sostanze da essi derivate, devono figurare o nella denominazione di vendita o nell'elenco degli ingredienti. Le sostanze derivate da essi che non figurino nell'elenco devono comunque apparire in etichetta col nome dell'ingrediente da cui derivano.
Dove l'indicazione degli ingredienti non e' richiesta:
- nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, a condizione che la denominazione di vendita sia identica al nome dell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettiva natura dell'ingrediente;
- negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non siano stati sbucciati, tagliati, o che non abbiano subito trattamenti;
- nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi, nel burro, purche' non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai costituenti propri del latte, dal sale o dagli enzimi e colture di microrganismi necessari alla loro fabbricazione; in ogni caso l'indicazione del sale e' richiesta per i formaggi freschi, per i formaggi fusi e per il burro;
- nelle acque gassate che riportano la menzione di tale caratteristica nella denominazione di vendita;
- nelle acqueviti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei vini spumanti, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birre con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
- negli aceti di fermentazione, provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base e purché non siano stati aggiunti altri ingredienti.
Quanto sopra non vale nel caso degli allergeni alimentari gia' visti. Essi devono sempre apparire.
Ingrediente acqua
L'acqua aggiunta deve essere riportata nell'elenco degli ingredienti rispetto al suo peso nel prodotto finito. Puo' non essere menzionata solo se non supera, in peso, il 5% del prodotto finito.
L'indicazione dell'acqua non e' richiesta se essa e' utilizzata unicamente per consentire la ricostruzione di un ingrediente usato in forma concentrata o disidratata, nel caso in cui costituisca liquido di copertura da non consumarsi, nell'aceto quando e' indicato il contenuto acetico e nell'alcool quando e' indicato il contenuto alcolico.
Quantificazione degli ingredienti
L'indicazione della quantita' dell'ingrediente e' obbligatoria se:
- l'ingrediente o la categoria di ingredienti in questione figuri nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla denominazione di vendita;
- l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia messo in rilievo nell'etichettatura con parole, immagini o rappresentazione grafica;
- l'ingrediente o la categoria di ingredienti sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso per la sua denominazione o il suo aspetto.
La quantita', indicata in percentuale, e' quella che e' stata utilizzata nel procedimento di lavorazione, anche se si tratta di ingredienti che poi vengono reidratati con acqua. Essa va riportata nella denominazione oppure nell'elenco degli ingredienti.
Se tali quantita' suddette superano il 100% al posto della percentuale vanno indicate le quantita' a peso per 100 gr. di prodotto.
Sono esclusi da quest'obbligo i casi in cui la quantita' dell'ingrediente gia' appaia come quantita' netta sgocciolata (vedi art.9 comma 7) oppure nell'etichetta come da disposizioni comunitarie (che potrebbero anche prevedere esse stesse la quantita' dell'ingrediente, senza obbligo di indicazione in etichetta), oppure quando l'ingrediente e' usato in piccole dosi come aromatizzante.
L'obbligo non vige anche quando si tratta di tipi diversi ingredienti (come frutta, ortaggi, funghi, etc.) utilizzati come miscuglio dove nessuno ha una predominanza rilevante. In questi casi e' sufficiente l'utilizzo di termini generali (appunto frutta, ortaggi, funghi) immediatamente seguiti dalla frase "in proporzioni variabile".
Riferimenti legislativi
- D.lgs. 109/1992 di recepimento delle Direttive 89/395/Cee e 89/396 Cee concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari, aggiornato da:
* D.lgs. 181/2003 di recepimento della Direttiva 2000/13/CE;
* D.lgs. 114/2006 di recepimento delle Direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di "indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari"
- D.lgs.77/1993 attuativo della direttiva 90/496/CEE relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari.
- Regolamento (CE) 1924/2006 aggiornato dal Regolamento 107 del 15-01-2008.
Link utili
- Testo aggiornato D.lgs. 109/1992: http://sosonline.aduc.it/normativa/etic ... _15316.php
per approfondimenti: http://www.newsfood.com/
Buona domenica

_________________
Ero intelligente e volevo cambiare il mondo.
Ora sono saggio e sto cambiando me stesso. (Dalai Lama)
http://maurobertuzzi.jimdo.com/


01/10/2011, 10:05
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Iscritto il: 25/03/2011, 12:37
Messaggi: 24
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Grazie mille molto esaustiva come risposta!
a presto!


01/10/2011, 10:41
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