Condivido la risposta specifica del Ministero, spero possa essere utile a tutti:
Il regolamento (CE) n. 1760/2000 – Titolo II, all’art. 13 prevede che l’etichetta della carne bovina rechi le seguenti indicazioni (obbligatorie):
1. Numero di riferimento o codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l’animale o gli animali. Tale numero può essere il numero di identificazione del singolo animale o di un gruppo di animali;
2. Paese di nascita;
3. Paese/i di ingrasso;
4. Paese e numero approvazione impianto di macellazione;
5. Paese e numero di approvazione laboratorio di sezionamento;
in merito all’indicazione relativa ai Paesi di ingrasso dei bovini, l’art. 3 del regolamento (CE) n. 1825/2000, prevede che per le carni ottenute da animali ingrassati per un periodo pari o inferiori a 30 giorni:
- Nello Stato membro o nel paese terzo di nascita;
- Nello stato membro o paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione;
Non è necessario indicare tale stato membro o paese terzo quale stato membro o paese terzo se gli animali sono stati ingrassati in un altro stato membro o in un paese terzo per un periodo superiore a 30 giorni.
Ciò significa che:
1. Se il bovino è nato, allevato e macellato in Italia, in etichetta va riportato, tra l’altro: nato in Italia; allevato in Italia;
2. Se il bovino è nato in Francia ed è importato in Italia prima dei 30 giorni e macellato in Italia a 18 mesi, in etichetta può essere riportato: nato in Francia; allevato In Italia, ecc…;
3. Se il bovino è nato in Francia ed è importato in Italia dopo i 30 giorni e macellato in Italia a 18 mesi, in etichetta può essere riportato: nato in Francia; allevato In Francia - Italia, ecc…;
4. Se il bovino è nato in Polonia ed è allevato in Polonia per 3 mesi poi Germania per 28 giorni e successivamente è allevato in Italia per 12 mesi prima della macellazione, in etichetta può essere riportato: nato in Polonia; allevato In Polonia – Germania - Italia, ecc…
Pertanto, non vi è un numero fisso di paesi da indicare. La norma dà la possibilità di omettere solo il primo ed ultimo paese di allevamento se in detti paesi il bovino è allevato per un periodo pari o inferiore ai 30 giorni.
Si precisa che il nome del paese di allevamento deve essere riportato per esteso e non come sigla così come chiarito nella Circolare n.1 del 9.4.2003, punto 5 (GURI n. 93 del 2.4.2003).
Distinti saluti
Angelo Ciardiello
Tel. Ufficio 06 4665 5092 – fax 06 4665 5132
E-mail:
a.ciardiello@politicheagricole.gov.it Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
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