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Obbligo indicazioni paesi di allevamento bovino

22/06/2010, 11:52

Salve,

Un nostro Cliente sostiene che dal Ministero dicono sia ora obbligatorio indicare in etichetta almeno 3 Paesi di allevamento dell'animale, mentre a noi (e anche agli altri clienti AFAIK) risulta ci sia l'obbligo solo fino a 2 paesi (salvo capitolati volontari più stringenti ovviamente), qualcuno ha qualche notizia/riferimento in merito?

Grazie :roll:

Re: Obbligo indicazioni paesi di allevamento bovino

24/06/2010, 15:36

Condivido la risposta specifica del Ministero, spero possa essere utile a tutti:

Il regolamento (CE) n. 1760/2000 – Titolo II, all’art. 13 prevede che l’etichetta della carne bovina rechi le seguenti indicazioni (obbligatorie):

1. Numero di riferimento o codice di riferimento che evidenzi il nesso tra le carni e l’animale o gli animali. Tale numero può essere il numero di identificazione del singolo animale o di un gruppo di animali;
2. Paese di nascita;
3. Paese/i di ingrasso;
4. Paese e numero approvazione impianto di macellazione;
5. Paese e numero di approvazione laboratorio di sezionamento;

in merito all’indicazione relativa ai Paesi di ingrasso dei bovini, l’art. 3 del regolamento (CE) n. 1825/2000, prevede che per le carni ottenute da animali ingrassati per un periodo pari o inferiori a 30 giorni:

- Nello Stato membro o nel paese terzo di nascita;
- Nello stato membro o paese terzo in cui ha avuto luogo la macellazione;

Non è necessario indicare tale stato membro o paese terzo quale stato membro o paese terzo se gli animali sono stati ingrassati in un altro stato membro o in un paese terzo per un periodo superiore a 30 giorni.

Ciò significa che:

1. Se il bovino è nato, allevato e macellato in Italia, in etichetta va riportato, tra l’altro: nato in Italia; allevato in Italia;

2. Se il bovino è nato in Francia ed è importato in Italia prima dei 30 giorni e macellato in Italia a 18 mesi, in etichetta può essere riportato: nato in Francia; allevato In Italia, ecc…;

3. Se il bovino è nato in Francia ed è importato in Italia dopo i 30 giorni e macellato in Italia a 18 mesi, in etichetta può essere riportato: nato in Francia; allevato In Francia - Italia, ecc…;

4. Se il bovino è nato in Polonia ed è allevato in Polonia per 3 mesi poi Germania per 28 giorni e successivamente è allevato in Italia per 12 mesi prima della macellazione, in etichetta può essere riportato: nato in Polonia; allevato In Polonia – Germania - Italia, ecc…

Pertanto, non vi è un numero fisso di paesi da indicare. La norma dà la possibilità di omettere solo il primo ed ultimo paese di allevamento se in detti paesi il bovino è allevato per un periodo pari o inferiore ai 30 giorni.

Si precisa che il nome del paese di allevamento deve essere riportato per esteso e non come sigla così come chiarito nella Circolare n.1 del 9.4.2003, punto 5 (GURI n. 93 del 2.4.2003).

Distinti saluti
Angelo Ciardiello
Tel. Ufficio 06 4665 5092 – fax 06 4665 5132
E-mail: a.ciardiello@politicheagricole.gov.it

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ
DIREZIONE GENERALE DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE
COSVIR X – Produzioni animali
Via XX settembre, 20
00187 Roma
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