Il regolamento (CE) n. 853/2004 cap.3.2 dice esattamente:
Per alcuni prodotti d’origine animale (come il miele), il regolamento non stabilisce alcuna norma dettagliata. In tal caso, gli alimenti d'origine animale devono essere trattati in conformità alle prescrizioni pertinenti contenute nel regolamento (CE) n. 852/2004 e alle norme generali applicabili ai prodotti d'origine animale fissate nel regolamento (CE) n. 853/2004 (in particolare le norme sui prodotti provenienti dai paesi terzi di cui all’articolo 6).
Dal momento che l’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 non contiene alcuna prescrizione, gli stabilimenti che trattano questo genere di prodotti non hanno bisogno di essere riconosciuti né sono tenuti ad apporvi un marchio d’identificazione.
Il testo originario completo lo puoi scaricarea questo link:
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety ... 004_it.pdfBuona settimana