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Lotto su ddt 
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Sez. Suini
Sez. Suini
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Iscritto il: 23/09/2009, 16:47
Messaggi: 9972
Località: Emilia
Formazione: laurea umanistica, esperienza in sala parto suini e fecondazione artificiale
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boh, magari qualcuno potrebbe pensare di riutilizzarlo per farci viaggiare qualcos'altro.
( sto puramente ipotizzando il peggio, non voglio accusare nessuno)

_________________
L'esperto è una persona che ha fatto in un campo molto ristretto tutti i possibili errori.(Niels Bohr)
Più la caduta di un Impero è vicina, più le sue leggi sono folli. Cicerone


08/06/2010, 21:38
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Iscritto il: 30/01/2012, 13:23
Messaggi: 1
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Gent.mi
una questione piuttosto pratica.
Cosa succede quando un trasportatore A con regolare documento di
trasporto non conferisce il prodotto al destinatario ma ad un
secondo
vettore B che lo consegnerà?
Viene compilato un secondo documento di trasporto tra i due ? Quali
dati del primo vettore vengono trascritti?
Qualora sappiate dirmi anche il riferimento normativo che legifera
al riguardo, sarei veramente grata.
grazie mille


30/01/2012, 13:31
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Sez. Igiene e Qualità dei Prodotti Alimentari
Sez. Igiene e Qualità dei Prodotti Alimentari

Iscritto il: 16/05/2009, 10:38
Messaggi: 922
Località: Provincia di Milano
Formazione: Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie
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Cita:
Ciao a tutti, vorrei chiedervi conferma su una cosa: non è obbligatorio indicare il lotto su una bolla o un ddt, giusto?

No, è obbligatorio secondo il il D.L. 109/92, Reg. CE 2065/01 e Reg. CE178/02 relativo alla tracciabilità degli alimenti.
Il Documento amministrativo di accompagnamento o Daa è stato introdotto con il Regolamento CE n°2917 del 1992. Viene emesso per giustificare il trasferimento di un materiale in regime di sospensione da un deposito fiscale ad un altro, attraverso il trasporto dello stesso. Deve essere emesso prima della consegna o della spedizione della merce con l'indicazione degli elementi principali dell'operazione.Il documento deve riportare diversi dati fra cui
descrizione con numero, colli, nome produzione, lotto di produzione secondo il D.L. 109/92, Reg. CE 2065/01 e Reg. CE178/02
Tieni anche presente che se la vendita di un prodotto fosse destinata ad un cliente professionale quale per esempio un ristoratore, quest'ultimo per legge, deve tenere traccia documentale del prodotto acquistato secondo le normative HACCP, per questo motivo l'indicazione del lotto o di un qualsisi riferimento di rintracciabiltà è necessaria.

Cita:
Cosa succede quando un trasportatore A con regolare documento di
trasporto non conferisce il prodotto al destinatario ma ad un
secondo vettore B che lo consegnerà?
Viene compilato un secondo documento di trasporto tra i due ? Quali
dati del primo vettore vengono trascritti?
Qualora sappiate dirmi anche il riferimento normativo che legifera

In un passaggio fra due vettori, possono essere emessi sia due documenti diversi se le aziende di trasporto non sono le stesse, oppure anche un solo documento se l'azienda di trasporto è la stessa oppure no,purchè contenga tutti i dati sopra indicati all'interno del documento consegnato al cliente/azienda finale.
Buona giornata

_________________
Ero intelligente e volevo cambiare il mondo.
Ora sono saggio e sto cambiando me stesso. (Dalai Lama)
http://maurobertuzzi.jimdo.com/


30/01/2012, 15:19
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