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Buonasera a tutti.
Un mio cliente acquista delle caramelle in bustone dall'Inghilterra. Lui apre le buste e pone le caramelle da vendere a peso, in contenitori di plastica, dove il cliente si serve da solo, pesa il prodotto e paga.
Due quesiti:
- il suo fornitore inglese può consegnare le caramelle con l'etichetta nella sola lingua inglese ?
- può apporre il mio cliente l'etichettatura in italiano su ogni singolo contenitore ?
Grazie a tutti per l'aiuto.
Laura


22/05/2012, 16:55
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Sez. Igiene e Qualità dei Prodotti Alimentari
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Buon pomeriggio alkimia65,
rispondo a margine ai tuoi quesiti:
Cita:
- il suo fornitore inglese può consegnare le caramelle con l'etichetta nella sola lingua inglese ?

No, perchè la legge impone che vi possono essere più lingue su di un etichetta, però è obbligatorio che vi sia anche la lingua ufficiale dello Stato in cui il prodotto viene commercializzato, quindi l'italiano
Per maggiori info in merito vedi questi linnk:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opus ... legato.pdf
http://www.newsfood.com/q/ba38e11f/gli- ... -il-gusto/
Cita:
- può apporre il mio cliente l'etichettatura in italiano su ogni singolo contenitore ?

Si, la può apporre purchè però venga mantenuta la tracciabilità completa del prodotto.
E' il D.Lgs. n. 109 del 27 gennaio 1992 a regolamentare l’etichettatura dei prodotti, in attuazione delle Direttive CEE n. 89/395/CEE e 89/396. Secondo l’Articolo 3 di questo Decreto, sulle etichette dei prodotti preconfezionati devono essere riportate le seguenti indicazioni:
denominazione di vendita;
elenco degli ingredienti;
quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;
termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del
confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;
sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1.2% in volume;
lotto di appartenenza del prodotto;
modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
istruzioni per l’uso, ove necessario;
luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto.
Per info dettagliate vedi questo link:
http://www.guidaconsumatore.com/aliment ... gerle.html
Buona serata

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23/05/2012, 16:45
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Buongiorno Mauro.
Innanzi tutto desidero ringraziarla per la risposta.
Le riporto quanto il fornitore di caramelle ha risposto al mio cliente:

Buongiorno D.ssa Scannella,
sono ora in grado di darle la risposta sicura ed aggiornata:

- secondo il decreto legislativo N.109 , si richiede, in caso di prodotto sfuso destinato alla vendita, che ci sia l'etichetta ( o una lista riepilogativa degli ingredienti) con gli ingredienti in Italiano nel luogo pubblico in cui avviene la vendita. Nel vs caso abbiamo applicato le singole etichette in italiano su ogni dispenser di caramelle. Non è richiesta l'etichetta in italiano sui cartoni in magazzino.
- Poi è uscito il decreto N.1169/2011 che richiede che l'etichetta in italiano sia presente anche sui cartoni in magazzino ,(penso che lei stia facendo riferimento a questo articolo), ma vorrei farle notare che se è vero che è uscito questo nuovo articolo , lo stesso ,da come tempo di applicazione fino al 31 dicembre 2013.
Se queste considerazioni trovano riscontro anche in lei, ci-vi farebbero considerare che non è necessario intervenire nella sostituzione dei cartoni in essere.
Aggiungo che se desidera avere delucidazioni,o scambio di opinioni ancora più approfondite , la mia consulente , con la quale opero da vent'anni senza aver mai avuto problemi di alcun tipo, nel mondo della grande distribuzione (GDO) è a vostra disposizione.


Mauro, le chiedo di potermi aiutare ancora.
Grazie
Laura


31/05/2012, 12:58
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Buonasera Laura,
il regolamento citato (1169/2011) lo può verificare nelle sue parti in questo link:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex ... 063:IT:PDF
Cita:
secondo il decreto legislativo N.109, si richiede, in caso di prodotto sfuso destinato alla vendita, che ci sia l'etichetta ( o una lista riepilogativa degli ingredienti) con gli ingredienti in Italiano nel luogo pubblico in cui avviene la vendita. Nel vs caso abbiamo applicato le singole etichette in italiano su ogni dispenser di caramelle. Non è richiesta l'etichetta in italiano sui cartoni in magazzino.
Questo è vero, anche se in caso di controllo di autorità pubblica (ASL, NAS, ecc.) anche nei cartoni in magazzino, dev'essere possibile risalire al lotto di produzione e quindi alla rintracciabilità completa dei singoli lotti e/o prodotti/confezioni (può essere che attraverso le bolle o fatture di consegna vi siano codici o bar code che permattano di farlo incrociando i dati di etichettatura prsenti in altra lingua sul cartone, ciò è legato anche al software di gestione del produttore).
Cita:
-Poi è uscito il decreto N.1169/2011 che richiede che l'etichetta in italiano sia presente anche sui cartoni in magazzino ,(penso che lei stia facendo riferimento a questo articolo), ma vorrei farle notare che se è vero che è uscito questo nuovo articolo , lo stesso ,da come tempo di applicazione fino al 31 dicembre 2013

Anche questo è vero ma in parte, perchè se legge il testo integrale estratto direttamente dalla commissione europea (allego un estratto per punti salienti) in vigore dal ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, in realtà dice di attendere il 13 dicembre 2014 per la sua applicazione (non sospensione al 2013), ad eccezione del requisito della dichiarazione nutrizionale (articolo 9, paragrafo 1, lettera l), che si applica a decorrere dal 13 dicembre 2016. Fino ad allora si applicherà ancora per l’etichettatura degli alimenti il decreto legislativo n.109/92 e per l’etichetta nutrizionale il decreto legislativo n.77/93.
Detto questo valuti poi i costi e/o possibili sanzioni di cui sopra esplicato per un eventuale rietichettatura.
Le lascio per informazione, un link di una sentenza emessa da un giudice di pace relativa ad ina problematica simile http://www.altalex.com/index.php?idnot=17847
Saluti e buon fine settimana



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01/06/2012, 0:18
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Grazie Mauro.
Il problema sta nel fatto se il mio cliente deve esigere l'etichettatura in italiano dal suo fornitore di caramelle.
Grazie e buon fine settimana.
Laura


01/06/2012, 11:01
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Buongiorno Laura,
come indicato nelle risposte, la legge prevede che vi siano etichettature e tracciabilità, detto questo se io fossi l'acquirente le pretenderei, poi chiaramente il suo cliente farà le sue scelte ponderanno costi e benefici oltre che aspetti legali e sanitari relativi (in caso di intossicazione come si risalirebbe alle partite o al venduto??).
Io che conosco bene la GDO (lavoro nella supply chain ittico), le dico che per etichettatura non conforme come nel caso di etichette non aventi scritte in italiano, la merce in magazzino (logistico poi sui pdv) non verrebbe accettata, quindi non venduta e rispedita al fornitore.
Saluti e buon week end anche a lei

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01/06/2012, 13:12
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