Le direttive relative agli integratori alimentari sono riportate nel decreto legislativo del 1992, applicazione delle direttive 89/395-396/CEE; a tale decreto sono state apportate successive modifiche con relative circolari. In particolare, le norme riguardanti l'etichettatura degli integratori sono definite nell'articolo 6. Secondo norme di legge l'etichetta deve arrecare la nomenclatura "integratore alimentare" o suoi sinonimi, elencati nell'art.2. In etichetta non devono essere attribuite al prodotto proprietà terapeutiche e/o curative, non deve essercene neppure riferimento. È assolutamente vietato affermare che una dieta equilibrata e variata non è in grado di garantire in quantità sufficienti le sostanze nutrizionali. L'etichetta deve obbligatoriamente riportare: il nome delle varie sostanze che compongono l'integratore; la dose giornaliera raccomandata; avvertenze riguardanti un uso non eccessivo; indicazioni riferite al prodotto non come un sostitutivo della dieta; tenere fuori dalla portata dei bambini; effetti fisiologici e nutritivi attribuiti all'integratore. Devono essere indicate quali-quantitativamente (quantità riferite alla dose giornaliera raccomandata) le sostanze, nutritive o con effetto nutritivo,contenute; le unità di misura sono delineate nell'allegato I.
Vedi questi link:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagi ... 1_file.pdfhttp://www.efsa.europa.eu/it/topics/top ... ements.htm Per quanto riguarda l'iter devi rivolgerti all'ICEA (istituto di certificazione etica e ambiente).
L’importazione da Paesi Terzi di prodotti vegetali e/o animali da agricoltura biologica è regolamentata dal Reg. CE 834/07 s.m.e i., Reg. CE 889/08 e s.m. e i. Reg. CE 1235/08 s.m. e i. Gli ultimi decreti ministeriali a riguardo sono Decreto Ministeriale 18354 del 27/11/2009 (art. 11), Decreto Ministeriale 700 del 20/01/2011, Decreto Ministeriale 18321 del 09/08/2012 e Decreto Ministeriale 18378 del 09/08/2012
Il documento iniziale da presentare è la Notifica di Attività con metodo biologico che, dal 1° ottobre 2012, deve essere presentata in via telematica seguendo le procedure contenute nella Nota Ministeriale n. 62 del 28/09/2012.
Dopo aver ottenuto la documentazione necessaria (oltre alla notifica, contratto per la certificazione, il tariffario, il certificato di conformità del fornitore, le mappe e le visure catastali, il certificato di attribuzione
partita iva, il piano di gestione, l’autorizzazione sanitaria) il responsabile Icea, previo controllo della stessa, incarica un tecnico ispettore per l’espletamento della prima visita di avvio.
Se l’esito della valutazione documentale è positivo, l’azienda viene presentata per il riconoscimento di conformità alla Commissione di Certificazione di Icea, la quale approva o meno l'emissione del documento giustificativo.
Il documento giustificativo è necessario per l’iscrizione nell’Elenco nazionale degli importatori di prodotti da agricoltura biologica da Paesi Terzi, elenco tenuto dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
Per i dettagli vedi:
http://www.icea.info/it/importazione-di ... quivalenzahttp://old.icea.info/Aree/Certificazion ... ntentID=16In bocca al lupo