Il regolamento UE 1169/2011, nel ridefinire le regole comuni in tema d’informazione al consumatore per i prodotti alimentari, ha confermato la possibilità per gli Stati membri di aggiungere prescrizioni nazionali ulteriori, da applicarsi sui prodotti commercializzati sui loro territori. A tal uopo, i Governi dei Paesi aderenti sono tenuti a notificare le norme nazionali alla Commissione europea. La quale a sua volta potrà verificare la compatibilità delle stesse con lo ‘aquis communitaire’. http://www.ilfattoalimentare.it/etichet ... zione.html
Importante L’indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o confezionamento, non é mai stata prevista dal legislatore europeo, e infatti non è un elemento inserito nella nuova normativa che entrerà in vigore il 14 dicembre 2014 .Il Governo italiano ha introdotto l’obbligo di questa informazione supplementare, dopo avere ottenuto il nulla osta della Commissione europea in quanto giustificato da esigenze di sicurezza.
Leggevo su un articolo che le nuove etichette oltre ad essere più chiare e leggibili, dovranno indicare le sostanze allergizzanti con maggiore evidenza rispetto alle altre informazioni, ad esempio sottolineando la scritta o mettendo in grassetto il nome nella lista degli ingredienti e inoltre tra gli ingredienti si dovrà specificare quale tipo di olio o di grasso è stato utilizzato.
basta che in etichetta ci sia scritto.... "puo' contenere tracce di ..... " e fare un elenco.... senza entrare nello specifico.... come vedi fatta la legge trovato l'inganno....