In merito al vademecum UNIONCAMERE, vi avevo trovato alcune imprecisioni che a suo tempo avevo segnalato agli autori:
# Pag. 19:
"La denominazione di vendita ‘Aranciata’ è attribuita, in Italia, al prodotto contenente una percentuale non inferiore al 10 % di succo d'arancia"
Secondo quanto previsto dal DPR 19.5.58, n. 719, art. 4: "Le bibite analcooliche, vendute con il nome di uno o più frutta a succo (quali l'uva, l'arancio, il limone, il mandarino, la ciliegia, il lampone, la pesca e simili)...debbono avere, per ogni 100 cc., un contenuto di succo naturale non inferiore a gr 12..."
Mi sono ampiamente occupato dell'argomento in alcuni articoli.
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# Pag. 31:
" i carry over: ai sensi del DM del 14/10/1981 e successive modificazioni, un additivo e considerato carry over "quando è contenuto in sostanze alimentari utilizzate quali ingredienti di un altro prodotto, purché la quantità di additivo non superi il 5% della dose massima consentita per l'alimento apportatore”
A quanto mi risulta, il Decr. MINISAN 31.3.65 (Disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e nella conservazione delle sostanze alimentari), di cui il DM 14 ottobre 1981 costituiva un aggiornamento, è stato sostanzialmente abrogato (tranne alcune eccezioni che però non riguadano i carry-over) e sostituito dal Decr. MINISAN 27.2.96, n. 209 (cfr. art. 20, comma 1, lettera b)
Attualmente, infatti, l'eventuale menzione in etichetta dei cosidetti carry-over è regolamentata dall'art. 7, comma 1, lettera b) del Decr. L.vo 27.1.92 n. 109, il quale condiziona l'esenzione dall'indicazione dell'additivo alla sola assenza di funzione nel prodotto finito (fatte salve le norme sugli allergeni).
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#Pag. 32:
"L’obbligo di indicazione della sede dello stabilimento di produzione e/0 confezionamento è valido solo per i prodotti commercializzati sul territorio nazionale. Non si applica, invece, a quelli destinati al commercio negli altri Stati Membri per i quali è sufficiente..."
L'esenzione di cui si fa cenno è stata abrogata dall'entrata in vigore del D.to Leg.vo 181/03, che ha modificato, tra gli altri, proprio l'art. 11 (Sede dello stabilimento) del d.to leg.vo 109/92.
Ho, inoltre, qualche perplessità sulla successiva affermazione: "salsa di pomodoro prodotta e confezionata in Cina ed importata in Italia...oltre alla sede del distributore italiano deve essere indicata anche quella del confezionatore cinese."
Certamente si tratta di un argomento che da tempo, in Italia, è oggetto di dibattiti ed iniziative (DDL Zaia, Legge Sviluppo del ministro Scajola, ecc.).
Poichè, però, come è noto, la regolamentazione relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari è di pertinenza comunitaria, ritengo che, al momento, sia ancora perfettamente cogente quanto disposto dalla direttiva 2000/13/CE (Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità), al quale fanno riferimento le legislazioni di tutti i Paesi UE (a meno di imporre ai soli italiani, obblighi in più).
Anche questo argomento è trattato nella mia rubrica (es. Origine dei prodotti in etichetta: opportunità e non obbligo).
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#Pag. 49:
Nell'indicare le le vitamine ed i sali minerali che possono essere dichiarati nell'etichetta nutrizionale, viene fatto riferimento al solo elenco di cui all'allegato della direttiva 90/496/CEE (recepita con il d.to leg.vo 77/93).
Non si fa però menzione del regolamento 1925/06, che ha ampliato tale elenco, inserendovi sostanze non citate dal 77/93. A questo proposito si vedano, ad esempio, le Linee Guida di Federalimentare (
http://www.federalimentare.it/Documenti ... 4giu09.pdf" target="_blank" target="_blank):
"In mancanza di riferimenti nell'allegato della direttiva 90/496/CEE, per la determinazione della quantità significativa è ammesso il riferimento ad altre fonti scientifiche autorevoli (es. LARN, Linee Guida del Ministero della Salute su integratori alimentari, alimenti arricchiti e funzionali)."