Produzione, qualità e valorizzazione dei prodotti agroalimentari
Rispondi al messaggio

Etichettatura prodotti NON destinati al consumatore finale

26/04/2010, 12:16

Buongiorno, non riesco a ricordare quale legge regola l'etichettatura dei prodotti alimentari non destinati al consumatore finale...in particolare per quanto riguarda l'ingredientistica: più precisamente mi è capitato di avere tra le mani una torta confezionata che non recava in etichetta gli ingredienti. Allora ho pensato che il motivo fosse una differente legislazione in materia di etichettatura tra prodotti destinati al consumatore finale e collettività (la 109/92) e prodotti non direttamente destinati al consumatore finale...mi potete aiutare in merito?

Grazie!

Re: Etichettatura prodotti NON destinati al consumatore finale

26/04/2010, 16:02

Ciao,
l'elenco degli ingredienti è obbligatorio.
Allego un interessantissimo vademecum che io impiego a tutt'oggi per fare chiarezza sull'argomento.
Jacopo
Allegati
Vademecum%20Etichettatura%20prodotti%20alimentari.pdf
(922.59 KiB) Scaricato 650 volte

Re: Etichettatura prodotti NON destinati al consumatore finale

27/04/2010, 10:54

Grazie per il vademecum, molto interessante...credo che il caso che ho riportato possa rientrare in quanto descritto nella 109 del 92 art 16 comma 6, trattandosi di un prodotto di pasticceria. Probabilmente gli ingredienti erano riportati sul contenitore o su un cartello. Non saprei, visto che mi è capitata per le mani senza che la comprassi!

Re: Etichettatura prodotti NON destinati al consumatore finale

04/05/2010, 15:16

A me è successa la stessa cosa acquistando una crostata confezionata in un micro-alimentari in un altrettanto micro-paesino della Maremma: il negoziante mi ha fatto vedere la scatola di cartone che ne conteneva 12. Lì c'era un adesivo con segnati ingredienti, lotto, ditta, etc..., mentre sulle singole crostate vi era esclusivamente il nome commerciale del prodotto e la data di scadenza.
...non molto legale, ma...
Jacopo

Re: Etichettatura prodotti NON destinati al consumatore finale

19/07/2010, 15:01

In merito al vademecum UNIONCAMERE, vi avevo trovato alcune imprecisioni che a suo tempo avevo segnalato agli autori:
# Pag. 19:
"La denominazione di vendita ‘Aranciata’ è attribuita, in Italia, al prodotto contenente una percentuale non inferiore al 10 % di succo d'arancia"
Secondo quanto previsto dal DPR 19.5.58, n. 719, art. 4: "Le bibite analcooliche, vendute con il nome di uno o più frutta a succo (quali l'uva, l'arancio, il limone, il mandarino, la ciliegia, il lampone, la pesca e simili)...debbono avere, per ogni 100 cc., un contenuto di succo naturale non inferiore a gr 12..."
Mi sono ampiamente occupato dell'argomento in alcuni articoli.
--------------------------------------------------------------------------------

# Pag. 31:
" i carry over: ai sensi del DM del 14/10/1981 e successive modificazioni, un additivo e considerato carry over "quando è contenuto in sostanze alimentari utilizzate quali ingredienti di un altro prodotto, purché la quantità di additivo non superi il 5% della dose massima consentita per l'alimento apportatore”
A quanto mi risulta, il Decr. MINISAN 31.3.65 (Disciplina degli additivi chimici consentiti nella preparazione e nella conservazione delle sostanze alimentari), di cui il DM 14 ottobre 1981 costituiva un aggiornamento, è stato sostanzialmente abrogato (tranne alcune eccezioni che però non riguadano i carry-over) e sostituito dal Decr. MINISAN 27.2.96, n. 209 (cfr. art. 20, comma 1, lettera b)
Attualmente, infatti, l'eventuale menzione in etichetta dei cosidetti carry-over è regolamentata dall'art. 7, comma 1, lettera b) del Decr. L.vo 27.1.92 n. 109, il quale condiziona l'esenzione dall'indicazione dell'additivo alla sola assenza di funzione nel prodotto finito (fatte salve le norme sugli allergeni).

--------------------------------------------------------------------------------

#Pag. 32:
"L’obbligo di indicazione della sede dello stabilimento di produzione e/0 confezionamento è valido solo per i prodotti commercializzati sul territorio nazionale. Non si applica, invece, a quelli destinati al commercio negli altri Stati Membri per i quali è sufficiente..."
L'esenzione di cui si fa cenno è stata abrogata dall'entrata in vigore del D.to Leg.vo 181/03, che ha modificato, tra gli altri, proprio l'art. 11 (Sede dello stabilimento) del d.to leg.vo 109/92.
Ho, inoltre, qualche perplessità sulla successiva affermazione: "salsa di pomodoro prodotta e confezionata in Cina ed importata in Italia...oltre alla sede del distributore italiano deve essere indicata anche quella del confezionatore cinese."
Certamente si tratta di un argomento che da tempo, in Italia, è oggetto di dibattiti ed iniziative (DDL Zaia, Legge Sviluppo del ministro Scajola, ecc.).
Poichè, però, come è noto, la regolamentazione relativa all'etichettatura dei prodotti alimentari è di pertinenza comunitaria, ritengo che, al momento, sia ancora perfettamente cogente quanto disposto dalla direttiva 2000/13/CE (Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità), al quale fanno riferimento le legislazioni di tutti i Paesi UE (a meno di imporre ai soli italiani, obblighi in più).
Anche questo argomento è trattato nella mia rubrica (es. Origine dei prodotti in etichetta: opportunità e non obbligo).

--------------------------------------------------------------------------------

#Pag. 49:
Nell'indicare le le vitamine ed i sali minerali che possono essere dichiarati nell'etichetta nutrizionale, viene fatto riferimento al solo elenco di cui all'allegato della direttiva 90/496/CEE (recepita con il d.to leg.vo 77/93).
Non si fa però menzione del regolamento 1925/06, che ha ampliato tale elenco, inserendovi sostanze non citate dal 77/93. A questo proposito si vedano, ad esempio, le Linee Guida di Federalimentare (http://www.federalimentare.it/Documenti ... 4giu09.pdf" target="_blank" target="_blank):
"In mancanza di riferimenti nell'allegato della direttiva 90/496/CEE, per la determinazione della quantità significativa è ammesso il riferimento ad altre fonti scientifiche autorevoli (es. LARN, Linee Guida del Ministero della Salute su integratori alimentari, alimenti arricchiti e funzionali)."

Re: Etichettatura prodotti NON destinati al consumatore finale

21/07/2010, 8:30

Alfclerici,
grazie mille per la tua competanza: la prossima volta che qualcuno dimostrerà interesse verso queste tematiche, tieniti pronto per un consulto! ;)
Jacopo
Rispondi al messaggio