27/08/2009, 16:29
Art. 10
(Divieti di raccolta)
1. La raccolta dei funghi epigei spontanei e degli altri prodotti del sottobosco è vietata:
a) nelle riserve naturali integrali regionali;
b) nelle aree ricadenti in parchi e riserve naturali regionali, individuate dai relativi
organismi di gestione;
c) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale, su proposta degli
enti locali interessati e sentita la commissione tecnico-consultiva di cui
all'articolo 12, per motivi silvo-colturali ovvero perché ritenute di particolare
valore naturalistico o scientifico;
d) nelle aree ricadenti in parchi nazionali e riserve naturali statali, salvo diverse
disposizioni dei competenti organismi di gestione.
2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta la loro estensione,
e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di almeno 100
metri, salvo che ai proprietari.
3. E' vietato inoltre raccogliere i funghi e gli altri prodotti del sottobosco nelle aree urbane
a verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica,
nonché nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.
27/08/2009, 16:48
27/08/2009, 17:12
mantovano46 ha scritto:se i funghi non li raccolgono loro tu li raccogli??
27/08/2009, 17:31
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