Se proprio mi sbaglio mi fa piacere ...........ma perchè chiedi aiuto allora La normativa sulla detenzione della fauna selvatica è dettata da apposita legge nazionale integrata dall'allora istituto della fauna selvatica e recepita dalle regioni (eventualmente differenze di modalità sarebbero regionali e non provinciali) ed applicata dagli organi provinciali Il selvatico deve avere una origine .........se non lo puoi dimostrare sei in dolo ........................poi posso concordare che sia una bischerata rompere gli zebedei
Anche da me sono venuti da l'ASL di Perugia, ero al lavoro e mi hanno lasciato una lettera per detenzione dei avicoli in gabbia e un numero di telefono. Ho chiamato e ho fissato un appuntamento per 28 di questo messe per venire a dirmi che cosa posso allevare e cosa no... vediamo che dicono anche loro...
gargamella ha scritto:Se proprio mi sbaglio mi fa piacere ...........ma perchè chiedi aiuto allora La normativa sulla detenzione della fauna selvatica è dettata da apposita legge nazionale integrata dall'allora istituto della fauna selvatica e recepita dalle regioni (eventualmente differenze di modalità sarebbero regionali e non provinciali) ed applicata dagli organi provinciali Il selvatico deve avere una origine .........se non lo puoi dimostrare sei in dolo ........................poi posso concordare che sia una bischerata rompere gli zebedei
Calma non ti pizzicare subito, domani ti pubblico le leggi della mia provincia, che come ti ho detto variano da regione a regione. Poi ho solo chiesto un parere visto che mi dicono cose non menzionate nelle normative, che sicuramente sono loro invenzioni.
Non pubblicare una legge ma dimmi quali commi di quali leggi risulti essere inadempiente sarà più facile aiutarti Non credo che funzionari pubblici si muovano con l'arbitrio e la discrezionalità sarebbero dei suicidi professionalmente parlando
Reg. 9 agosto 1995, n. 34 (1). (legge regionale dell'umbria)
3. La domanda di allevamento a scopo amatoriale e ornamentale non necessita della documentazione di cui ai punti a), b) e c) del comma 2, ma deve contenere la indicazione del numero, delle specie e la provenienza degli animali e la località dove si intende detenerli.
questo è quanto estratto dalle legge citata art 2 inerente la detenzione per gli allevatori amatoriali e direi ti calzi a pennello