Salve a tutti, date che ad un mio amico i conigli gli mangiavano gli ortaggi, mi ha chiesto di mettere la mia trappola per sbarazzarsene. Oggi mi ha portato il coniglio catturato. E' un cucciolo di coniglio selvatico e dato che io sto incominciando un allevamento di conigli ho pensato di metterlo in una delle mie gabbie con del cibo e dell'acqua (purtroppo in una vaschetta perchè ancora non ho potuto fare i collegamenti con il beverino). Avevo pensato di farlo crescere fino a quando sarà maturo per farlo accoppiare con un coniglio che comprerei, che ne pensate? Vi allego delle foto
Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Art. 3. Divieto di uccellagione. 1. È vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
all'art, 21, co. 1, viene espressamente vietato: u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre; z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
Art. 30. Sanzioni penali. e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da euro 774 a euro 2.065 per chi esercita l'uccellagione; l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da euro 516 a euro 2.065 per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.
LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 1-09-1997 REGIONE SICILIA ARTICOLO 21. Divieti 1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni della presente legge, si osservano i divieti di cui all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. E' vietato in particolare: a) catturare, uccidere, detenere, vendere o acquistare esemplari di fauna selvatica; SANZIONI Nei casi di violazioni ai divieti di cui alla presente legge, ove non diversamente previsto dalla medesima, si applicano le corrispondenti sanzioni previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Caro Alessandro, tu e il tuo amico, state commettendo una marea di reati. Tralascio ogni ulteriore commento.
Oltre quanto detto sulla cattura e detenzione di fauna selvatica, L'adattamento alla cattività potrebbe presentare parecchie difficoltà, inoltre l'aspetto sanitario del selvatico potrebbe essere in conflitto con quello del coniglio domestico e crearti ulteriori grattacapi Esistono in Sicilia parecchi allevamenti amatoriali di conigli selvatici (domestici) , l'università di palermo ha riproduttori e linee di sangue diverse a fine di ricerca e riproduzione da immettere in natura