Marco
Sez. Supporto Didattico
Iscritto il: 13/03/2008, 19:23 Messaggi: 68841 Località: Pinzolo (TN) - Firenze
Formazione: Laurea in Scienze agrarie
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Il Reg. Regolamento (CE) 834/07 e la norma applicativa rappresentata dal Reg. (CE) 889/2008, fissano un quadro legislativo di riferimento a disciplina dei prodotti alimentari destinati a riportare indicazioni inerenti il metodo di produzione biologico. Tra i prodotti interessati dal campo di applicazione dei citati regolamenti ritroviamo anche i prodotti agricoli vivi (animali) e quelli trasformati destinati ad essere utilizzati come alimenti (Art. 1 punto a) e b), Reg. (CE) 834/2007). Per quanto concerne gli animali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento sono state individuate, per probabile diffusione a livello comunitario, solo alcune specie, ed in particolare: Bovini (Bubalus e Bison inclusi), Equidi, Suini, Ovini, Caprini, Avicoli (polli da ingrasso, ovaiole, anatre, tacchini, oche e faraone). Eventuali specie non in elenco possono essere ricomprese nel campo di applicazione in virtù dell’Art. 42 del Reg. (CE) 834/2007, che consente di riconosce norme nazionali e la conseguente possibilità di etichettatura riservata ai prodotti biologici (art. 23 Reg. (CE) 834/2007). In tale contesto si inserisce la formulazione del disciplinare relativo al coniglio prodotto con metodo biologico: “Norma nazionale per la produzione, preparazione, commercializzazione ed etichettatura del coniglio biologico”. Il disciplinare ha trovato recente approvazione da parte del Ministero delle Politiche agricole, su istanza di diversi Organismi di Controllo che hanno formulato alcune ipotesi tecniche preliminari....
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