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potature ulivo fuori periodo 
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Ciao a tutti, sono nuovo spero di non sbagliare, so che l'ulivo è una pianta tutelata infatti ci sono delle leggi che disciplinano
l'estirpazione ma non riesco a trovare una normativa che disciplina i periodi di potatura e le eventuali sanzioni. Grazie


04/05/2010, 22:14
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Forse è meglio qui, in Coltivazioni arboree.
Le leggi sull'estirpazione sapevo che erano regionali (es. in Puglia). Non sapevo di limitazioni legate alla potatura...
Ciao,
Marco

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04/05/2010, 22:21
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grazie le leggi che tutelano l'ulivo sono a carattere nazionale e sono D.Leg.lgt. n.475 del 27/07/1945 - DPR n. 144 del 14/02/1951 e DPR 987 del 10/06/1955 ma non riesco a trovare i periodi di potatura perchè ho il dubbio che potando un ulivo fuori dal periodo questo possa anche morire perciò mi ricondurrebbe alle leggi suddette.-


04/05/2010, 22:37
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Ciao AQUILA,
se ritardi di un po' la potatura la pianta non muore, poi dipende dalla potatura, l'importante è non esagerare, pensa nell'olivo si fa potatura verde in agosto (si levano polloni e succhioni).
Saluti Francesco

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04/05/2010, 22:40
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Mi avevano tratto in inganno le leggi regionali della Puglia. In effetti c'erano leggi nazionali, ma che non impedivano l'espianto con zolla.
Grazie Aquila per avermelo detto.

Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 475 del 27/07/1945 e dalle successive modifiche ed integrazioni apportate ad esso dalla Legge n. 144 del 14/02/1951 e dal Decreto Presidenziale n. 987 del 10/06/1955, che sanciscono il divieto di abbattimento di alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio. Il divieto sussiste per qualsiasi causa ma è derogabile (previa richiesta di autorizzazione alle autorità competenti) solo nel caso in cui l’abbattimento si renda necessario per accertata morte fisiologica degli alberi, per permanente improduttività dovuta a cause non rimovibili o nel caso in cui l’eccessiva fittezza dell’impianto rechi danno all’uliveto, oppure quando l’abbattimento si renda indispensabile per l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario. L’abbattimento è infine possibile anche in caso di realizzazione di opere di pubblica utilità.
Purtroppo non esiste ancora alcuna norma a carattere nazionale che disciplini nello specifico l’espianto, il trasporto ed il successivo reimpianto degli ulivi in un luogo diverso da quello originario e pertanto, per poter eseguire tali operazioni, non è necessario richiedere alcuna autorizzazione.
Fortunatamente, a tamponare in parte le carenze legislative in materia, ci viene in soccorso la sentenza della III Sezione Civile della Corte di Cassazione n. 12473 del 10/11/1991 che ha ampliato il concetto di abbattimento anche all’espianto realizzato nella forma di cavatura con zolla, ma, nonostante questo “spiraglio”, permangono comunque delle forti carenze legislative di rilievo nazionale che fungano da efficace deterrente verso chi pratica questo traffico e che prevedano delle adeguate sanzioni.
Nell’attesa che tali falle legislative nazionali vengano al più presto colmate, gli unici strumenti normativi che possono essere messi in atto sono le disposizioni di carattere regionale e locale.
In tale senso degli ottimi esempi da seguire ed applicare anche in altre realtà territoriali del Paese arrivano dalla Puglia dove due leggi regionali hanno reso possibile una parziale soluzione del problema. La prima è stata la Legge Regionale n. 14 del 31 maggio 2001 che ha istituito l’Albo dei monumenti vegetazionali nel quale è possibile iscrivere gli alberi di qualsiasi essenza, anche in forma isolata, che “con le loro caratteristiche fitologiche e panoramiche costituiscono elementi caratteristici del paesaggio”, prescrivendo per essi il divieto di abbattimento o di espianto, se non per motivi eccezionali, e sanzioni per i trasgressori di 2.580 euro ad albero.
Tale materia è sta poi ulteriormente disciplinata e regolamentata dalla recente L.R. 7 gennaio 2004, n.1, che – di fatto – ha vietato il commercio delle piante di ulivo per le quali sia stata autorizzata l’estirpazione dai rispettivi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura, ponendo l’obbligo per esse di concorrere a “costituire la riserva regionale da cui attingere per l’impianto di oliveti a salvaguardia della quota regionale”.
Fonte www.fareverde.it

Ciao,
Marco

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04/05/2010, 22:56
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addirittura decreto luogotenenziale :lol:

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Si è vero vi sono leggi nazionali che vietano l'eliminazione di questa coltura. E' ammesso unicamente l'espianto o per impianto in altre zone o per ripiantare la stessa coltura nello stesso terreno.
Comunque, invece, chi sa dirmi qualcosa a riguardo del famoso contributo economico statale(calcolato a numero di piante...mi pare), anche detto INTEGRAZIONE, che lo Stato annualmente eroga ad ogni possessore di Uliveti?(vi è una cosa simile anche pel grano)
Insomma come si calcola, quali sono i requisiti per accedere a detto assegno? Ma sopratutto dove reperire informazioni a riguardo? Io mi son spulciato bene bene tutto internet e ho trovato solo curiosi come me che razzolano nel buio...

aspetto con ansia commenti degli esperti ;)


05/05/2010, 0:54
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Ciao olivo88,
per la tua richiesta ti devi rivolgere ai sindacati di categoria, in quanto come saprai negli ultimi anni c'è stato il disaccoppiamento dei contributi.
Saluti Francesco

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05/05/2010, 1:09
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Oh francesco, come sempre gentilissimo e preciso, grazie mille ;)

ps: cmq aspetto ancora un tuo parere nell'altro topic, sulla concimazione... spero che con la mia poca istruzione in campo, non irriti la tua pazienza :D Salutoni.


05/05/2010, 2:21
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Ciao Marco ti ringrazio della risposta sei stato competente e chiaro, comunque ho capito che la legge è carente per quanto riguarda le potature forti fuori periodo, deve prevalere il buon senso a non potare esageratamente nel periodo di vegetazione dela pianta Grazie di nuovo.-


05/05/2010, 6:47
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