Mi avevano tratto in inganno le leggi regionali della Puglia. In effetti c'erano leggi nazionali, ma che non impedivano l'espianto con zolla.
Grazie Aquila per avermelo detto.
Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 475 del 27/07/1945 e dalle successive modifiche ed integrazioni apportate ad esso dalla Legge n. 144 del 14/02/1951 e dal Decreto Presidenziale n. 987 del 10/06/1955, che sanciscono il divieto di abbattimento di alberi di olivo oltre il numero di cinque ogni biennio. Il divieto sussiste per qualsiasi causa ma è derogabile (previa richiesta di autorizzazione alle autorità competenti) solo nel caso in cui l’abbattimento si renda necessario per accertata morte fisiologica degli alberi, per permanente improduttività dovuta a cause non rimovibili o nel caso in cui l’eccessiva fittezza dell’impianto rechi danno all’uliveto, oppure quando l’abbattimento si renda indispensabile per l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario. L’abbattimento è infine possibile anche in caso di realizzazione di opere di pubblica utilità.
Purtroppo non esiste ancora alcuna norma a carattere nazionale che disciplini nello specifico l’espianto, il trasporto ed il successivo reimpianto degli ulivi in un luogo diverso da quello originario e pertanto, per poter eseguire tali operazioni, non è necessario richiedere alcuna autorizzazione.
Fortunatamente, a tamponare in parte le carenze legislative in materia, ci viene in soccorso la sentenza della III Sezione Civile della Corte di Cassazione n. 12473 del 10/11/1991 che ha ampliato il concetto di abbattimento anche all’espianto realizzato nella forma di cavatura con zolla, ma, nonostante questo “spiraglio”, permangono comunque delle forti carenze legislative di rilievo nazionale che fungano da efficace deterrente verso chi pratica questo traffico e che prevedano delle adeguate sanzioni.
Nell’attesa che tali falle legislative nazionali vengano al più presto colmate, gli unici strumenti normativi che possono essere messi in atto sono le disposizioni di carattere regionale e locale.
In tale senso degli ottimi esempi da seguire ed applicare anche in altre realtà territoriali del Paese arrivano dalla Puglia dove due leggi regionali hanno reso possibile una parziale soluzione del problema. La prima è stata la Legge Regionale n. 14 del 31 maggio 2001 che ha istituito l’Albo dei monumenti vegetazionali nel quale è possibile iscrivere gli alberi di qualsiasi essenza, anche in forma isolata, che “con le loro caratteristiche fitologiche e panoramiche costituiscono elementi caratteristici del paesaggio”, prescrivendo per essi il divieto di abbattimento o di espianto, se non per motivi eccezionali, e sanzioni per i trasgressori di 2.580 euro ad albero.
Tale materia è sta poi ulteriormente disciplinata e regolamentata dalla recente L.R. 7 gennaio 2004, n.1, che – di fatto – ha vietato il commercio delle piante di ulivo per le quali sia stata autorizzata l’estirpazione dai rispettivi Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura, ponendo l’obbligo per esse di concorrere a “costituire la riserva regionale da cui attingere per l’impianto di oliveti a salvaguardia della quota regionale”.
Fonte
www.fareverde.itCiao,
Marco
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