Forse c'è stato un fraintendimento su cosa si intende per divieto relativamente ai Prodotti Fitosanitari
sensu latu.
Ad esempio la tabella postata è relativa a un disciplinare di produzione integrata, che è diverso da una norma di legge: il primo è relativo a buone pratiche agricole stabilite a livello regionale (PSR, misure a premio) e ovviamente recepisce anche le norme di legge, la seconda è cogente ed estesa su tutto il territorio nazionale (ad. es. il divieto di impiegare imidacloprid per concia sei semi =
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/ ... as4-guri2a" target="_blank" target="_blank).
Attualmente per tre neonicotinoidi ci sono restrizioni, oltre quella sunnominata, anche rispetto ai fruttiferi (ammessi solo dopo fioritura come riportato nelle etichette) mentre sono esenti dal divieto le colture in serra (ossia non visitate da api: ormai è dimostrato che anche a bassissime concentrazioni queste molecole provocano su di esse danni cerebrali di memoria e orientamento, e olfattivi). Giusto in questi mesi in Francia si è aperto un dibattito serrato in quanto in quel Paese è stata approvata una legge nel 2016 per bandire totalmente tali insetticidi a partire da settembre di quest'anno.
In buona sostanza sostengo che:
1) non ci può essere in generale un divieto di impiego di un PF riferito semplicemente al calendario astronomico, cosa che non avrebbe senso appunto per la diversità di colture e modalità di coltivazione;
2) le autorizzazioni e le limitazioni d'uso sono sempre riportate in etichetta ministeriale del PF commerciale, e a quella bisogna far riferimento;
3) relativamente all'albicocco i neonicotinoidi sono ammessi in post-fioritura (appunto per non danneggiare gli impollinatori);
4) su fruttiferi non in vegetazione non ha alcun senso intervenire con un neonicotinoide, sia perchè non si sono afidi o altri insetti per i quali sono autorizzate tali sostanze attive, sia perché essendo (ed è il loro pregio) ottimi sistemici la pianta non sarebbe in grado di assorbirli.