30/01/2012, 19:44
Tragopan ha scritto:Ciao,
SE "l'allevatore" in questione è umbro, la Legge regionale di riferimento, per lui, è questa;
REGIONE UMBRIA
Reg. 9 agosto 1995, n. 34
quello che deve interessare ENTRAMBI è il seguente articolo della suddetta legge:
Art. 17-bis
Detenzione e allevamento di uccelli di ornicoltori e espositori.
1. Agli ornicoltori affiliati ad associazioni riconosciute a livello nazionale o
internazionale non si applicano i limiti di cui agli artt. 15 e 16, commi 1 e 2
nonché il divieto di commercializzazione di cui all'art. 17, comma 1, purché
siano rispettate le seguenti condizioni riguardanti gli uccelli oggetto di
detenzione:
a) che siano nati in cattività;
b) che siano muniti di anello inamovibile riportante il numero di matricola
dell'allevatore, l'anno di nascita ed il numero di individuazione del soggetto,
se l'allevatore è iscritto alla Federazione ornicoltori italiani (FOI) il
numero di matricola si identifica con il relativo numero del Registro nazionale
allevatori (R.N.A.);
c) che ogni allevatore sia dotato di un registro di carico e scarico dei capi,
vidimato dalla Provincia competente, in cui sia annotato il numero dell'anello
apposto a ciascun soggetto allevato o detenuto, l'eventuale decesso di soggetti
detenuti, i nominativi delle persone a cui vengono ceduti i soggetti; in caso di
cessione l'allevatore deve rilasciare all'acquirente una ricevuta in cui sia
riportata la specie, il numero dell'anello, il nominativo dell'allevatore e il
nominativo dell'acquirente;
Per te poi, essendo residente nel Lazio, ci rifacciamo a quanto già detto.
Saluti
01/02/2012, 15:34
11/02/2012, 1:33
11/02/2012, 4:37
11/02/2012, 14:41
11/02/2012, 15:15
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